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Sentenza — n. 27793/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to demonstrate factual differences between first instance and appellate court decisions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27793/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the main appeal inadmissible and the incidental appeal ineffective, ordering the compensation of litigation costs. The appellant failed to demonstrate the required factual divergence between the first-instance judgment and the appellate court's decision, which was necessary to overcome the 'double conformity' bar. Consequently, the court upheld the lower courts' dismissal of the disciplinary sanction appeal based on the lack of distinct factual grounds.

Regesto Legislator

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Art. 348-ter, comma 5, c.p.c.; Art. 54, comma 2, D.L. 83/2012; Art. 360, n. 5, c.p.c.: In cases of 'double conformity,' the cassation appealant must prove factual differences between the first-instance and appellate decisions to avoid inadmissibility under Art. 360, n. 5.

Parole chiave

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double conformity inadmissibility factual divergence appellate review disciplinary sanction procedural bar contributo unificato sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Questa Corte ha già affermato, e deve essere qui ribadito, che nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell'art.
Art. 54, comma 2, D.L. 83/2012
(applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l.
Art. 360, n. 5, c.p.c.
Con l'unico motivo, il ricorrente principale denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.
Art. 334, comma 2, c.p.c.
Il ricorso incidentale è inefficace, ai sensi dell' art. 334 c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11951/2019
deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 11951/2019, Cass.
Cass. n. 11629/2016
11951/2019, Cass. n. 11629/2016, Cass.
Cass. n. 26774/2016
11629/2016, Cass. n. 26774/2016).
Cass. S.U. n. 4315/2020
228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, dal ricorrente principale.
Cass. n. 7679/2021
e dal ricorrente incidentale (Cass. n. 7679/2021, Cass.
Cass. n. 1343/2019
Cass. n. 1213/2018
Cass. n. 18348/2017
1213 del 2018, Cass. n. 18348/2017).
Sez. Un. 15603/2001
Sez. Un. 15603/2001; Cass.
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Testo completo

te SENTENZA sul ricorso 29884-2015 proposto da: SARNATARO COSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 1, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE SORBELLO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - principale - 2021 contro 1688 REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TUSCOLANA 1348, presso lo studio dell'avvocato GIAMPAOLO RUGGIERO, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELA SCHIENA; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 463/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/06/2015 R.G.N. 422/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/2021 dal Consigliere Dott.

AMELIA TORRICE; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. N.R.G. 29884 2015 Fatti di causa 1. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato il ricorso, proposto da Sarnataro Cosimo nei confronti della Regione Lombardia, volto all'annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni venti.

2. Queste le argomentazioni che sorreggono il decísum: la contestazione relativa ai primi due addebiti, qualificabili come scarso rendimento (sistematica mancata esecuzione delle disposizioni inerenti l'espletamento delle sue funzioni, ad esempio nei giorni ...e persistente insufficiente rendimento lavorativo rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti a lei assegnati ad esempio ....), a differenza delle contestazioni concernenti il "sistematico costante assenteismo", era specifica e puntuale; il lavoratore era stato posto nelle condizioni di ben comprendere ciò che gli era stato contestato, conosceva i dati sui quali era stata basata la contestazione e poteva impostare la sua difesa in modo completo; dalla documentazione acquisita agli atti e dalla prova testimoniale era emerso che la produttività del Sarnataro (141 atti protocollati) era stata nettamente inferiore a quella dei suoi colleghi (1000 atti protocollati), avuto riguardo ai giorni di effettiva presenza in servizio; non risultava che il lavoratore fosse stato contemporaneamente adibito ad altre mansioni di entità tale da giustificare il mancato svolgimento dell'attività di protocollazione; la sanzione inflitta era proporzionata, avuto riguardo alla disposizione contenuta nell' art. 25 c. 6 del CCNL di comparto che puniva con la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 11 giorni a 6 mesi in caso di "persistente insufficiente rendimento o fatti colposi o dolosi che dimostrano grave incapacItà ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio".

3. Avverso questa sentenza Sarnataro Cosimo ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, al quale ha resistito con controricorso la Regione Lombardia, la quale ha anche proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria.

4. Il P.M. ha depositato memoria scritta, ai sensi dell'art. 23 c. 8 del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 come conv. nella I. 18 dicembre 2020 n. 176, ed ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale. N.R.G. 29884 2015 Ragioni della decisione 5. Con l'unico motivo, il ricorrente principale denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 5 cod.proc.civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

6. Imputa alla Corte territoriale di non avere esaminato:

a) il fatto "pacifico in causa" che nelle giornate oggetto di contestazione non gli era stata affidata alcuna pratica da protocollare;

b) il fatto, "pacifico", che spesso i terminali non funzionavano e che esso ricorrente aveva utilizzato la password e il computer dei suoi dei suoi colleghi, còn conseguente imputazione a questi ultimi dell'attività di protocollazione svolta da esso ricorrente. Asserisce che i fatti riportati nella sentenza impugnata non erano veri, come emergeva dalla prova testimoniale.

7. Con l' unico motivo la ricorrente incidentale, denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dei contratti e degli accordi collettivi nazionali di lavoro e/o l' omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti.

8. Contesta alla Corte territoriale di avere érrato nel ritenere generica la contestazione disciplinare concernente il "sistematico costante assenteismo", le "condotte non conformi ai principi di correttezza nei rapporti con i colleghi" e l' "inosservanza di disposizioni di servizio in tema di assenza" e di essersi limitata a considerare il tenore letterale delle contestazioni contenute nel documento 5 e di non avere tenuto conto della ulteriore documentazione prodotta e delle disposizioni contenute nei contratti collettivi normativi 1994 -1997 e 2002-2005 . In via preliminare 9. L'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dal controricorrente, per mancanza di idonea e valida procura alle liti va disattesa.

10. La procura, apposta dal ricorrente non a margine del ricorso stesso, ma su foglio separato e materialmente unito al ricorso stesso, deve ritenersi validamente conferita, benché contenga il riferimento ad una sentenza (della "Corte di Appello di Genova") diversa da quella effettivamente impugnata (pronunciata dalla Corte di Appello di Milano), in quanto il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega, ed il N.R.G. 29884 2015 ricorso (Cass. n. 27302/2020, Cass. n. 24670/2019, Cass. n. 18781/2011, 3200/1980).

11. Nel ricorso la sentenza impugnata risulta individuata correttamente con riguardo sia alla Corte di Appello che l'ha pronunciata (Corte di Appello di Milano) sia con riguardo alla data della pronuncia (14 maggio 2015) e a quella della sua pubblicazione (19 giugno 2015).

12. Deve ritenersi irrilevante l'errore materia!? concernente il numero della sentenza riportato nella intestazione del ricorso ("465/2013", in luogo di "463/2015") che risulta, invece, correttamente riportato a pg. 13 del ricorso stesso.

13. L'erronea indicazione del numero della sentenza impugnata non è, infatti, causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, ove la parte cui lo stesso è diretto abbia elementi sufficienti per individuare senza possibilità di equivoci la decisione oggetto di gravame (Cass. Sez. Un. 15603/2001; Cass. n. 21600/2020, Cass. n. 138/2016, Cass. n. 7053/2009).

14. Nel caso in esame gli erronei riferimenti numerici si leggono solo nella intestazione del ricorso ("n. 465/2013" in luogo di "463/2015") e non nel corpo del SoWo ricorso stesso pg. 13 ( "463/2015") e, comunque E rsurrogato dalle specifiche indicazioni relative, come già evidenziato ( cfr. p. n. 12 di questa sentenza), alla Corte di Appello che l'ha pronunciata (Corte di Appello di Milano), alla data della pronuncia (14 maggio 2015) e a quella della sua pubblicazione (19 giugno 2015), oltrechè al contenuto della sentenza, in collegamento con i motivi di gravame. Esame dei motivi 15. L'unico motivo del ricorso principale è inammissibile.

16. Questa Corte ha già affermato, e deve essere qui ribadito, che nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod.proc.civ. deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 11951/2019, Cass. n. 11629/2016, Cass. n. 26774/2016). N.R.G. 29884 2015 dvir.“VALi 17. Nel caso in esame il ricorrente non ha indicato le-Vagioni di diversità fra le due ;IlkiDi pronunce, diversità che vansclusa, avendo la Corte territoriale prestato piena adesione alla ricostruzione operata dal giudice di prime cure (cfr. sentenza impugnata pg. 3).

18. Il ricorso incidentale è inefficace, ai sensi dell' art. 334 c. 2 cod.proc.civ., in quanto tardivo (è stato notificato il 22 gennaio 2016, a fronte di sentenza depositata il 19 giugno 2015).

19. In conclusione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso principale e l'inefficacia di quello incidentale, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

20. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, dal ricorrente principale.

21. Il controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo è stato dichiarato inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, non è onerato del pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. e dal ricorrente incidentale (Cass. n. 7679/2021, Cass. n. 1343 del 2019; Cass. n. 1213 del 2018, Cass. n. 18348/2017). •

P.Q.M.

La Corte Dichiara inammissibile il ricorso principale e l'inefficacia del ricorso incidentale. Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, dà atto della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, dal ricorrente principale. Così deciso nella camera di consiglio del 12 maggio .2021 Il Presidente A. Manna IL FUNZOT GIUDIZI