Cassation appeal dismissed as parties mutually withdrew their claims before the court's final ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal process extinguished because both the plaintiffs and the defendant formally withdrew their claims. Although the lower court had previously ruled in favor of the employees regarding salary arrears, the parties voluntarily abandoned the litigation before the final judgment. The court accepted this conciliatory gesture and terminated the proceedings without assigning costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAex art. 390 cod.proc.civ.; The withdrawal of a cassation appeal by both parties, duly accepted by the opposing side, results in the immediate extinction of the legal process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 24861-2015 proposto da: LEGGIADRO ANNA, CALCAGNO FLAVIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato BIAGIO BERTOLONE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARMANDO ROCCELLA; riz,z21.1.pnti = contro 2021 FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO, in persona del legale 1680 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAPO PELORO n.3, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI COSTANTINO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 244/2015 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 22/07/2015 R.G.N. 159/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2021 dal Consigliere Dott.
LUCIA ESPOSITO. ‘ RILEVATO CHE La Corte di appello di Genova, in giudizio relativo a due processi riuniti, confermava le sentenze di primo grado che avevano 1) accolto in parte qua l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso su istanza di Anna Leggiadro, dipendente con mansioni di ausiliaria presso la Residenza San Camillo di Genova, per il pagamento di una somma a titolo di scatti di anzianità relativi ai mesi da marzo 2012 a dicembre 2013, sulla scorta dell'art. 48 del CCNL UNEBA 2) accolto integralmente, l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso su istanza di Flavio Calcagno, dipendente della medesima Residenza con mansioni di giardiniere, relativo alle somme dovute per aumento tabellare (supernninimo) previsto dal rinnovo del CCNL Uneba in relazione ai mesi da ottobre a dicembre 2013 e tredicesima mensilità; avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Anna Leggiadro e Flavio Calcagno sulla base di cinque motivi; entrambi i ricorrenti hanno prodotto rinuncia al ricorso, debitamente accettata dalla controparte;
CONSIDERATO CHE ex art.390 cod.proc.civ. la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza o sino alla data dell'adunanza camerale, o finché non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter, con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato; poichè gli atti di rinuncia prodotti risultano regolarmente sottoscritti e firmati dalla controparte per accettazione, va dichiarata l'estinzione del processo, senza alcuna liquidazione delle spese di lite, in ragione della concorde volontà delle parti manifestata dalla parte resistente in sede di accettazione; stante l'esito del giudizio, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 (Cass. n. 25485 del 12/10/2018);
PQM La Corte dichiara l'estinzione del processo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 12/5/2021 Il Presidente Lucia Tria ( tà/1 /4 i !O Il Funzionario Depositato , oggi, 12 OTT1 2021 Ciudiziario FLT:',777.7.