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Ordinanza — n. 27783/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares process extinguished and expenses compensated.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27783/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the litigation extinguished after the appellant withdrew the cassation appeal following its notification to the respondent. Although the appellant had initially filed a claim against INPS regarding legal fees, the withdrawal was validly executed by both the client and their lawyer. Consequently, the court ruled that the procedural obligation to pay the unified contribution for a lost appeal does not apply to voluntary withdrawals.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: A withdrawal of a cassation appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and the supplementary unified contribution is not due as the measure is strictly interpretative and applies only to rejected appeals.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings unified contribution cassation appeal legal fees dispute diritti di previdenza professionale rinuncia a pretese di salario compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
la rinuncia al ricorso è rituale ai sensi dell'art. 390 cod.proc.civ., in quanto sottoscritta sia dal difensore che dal ricorrente, sicché occorre prenderne atto e dichiarare l'estinzione del processo con compensazione delle spese del giudizio;
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 390 cod.proc.civ
la rinuncia al ricorso è rituale ai sensi dell'art. 390 cod.proc.civ., in quanto sottoscritta sia dal difensore che dal ricorrente, sicché occorre prenderne atto e dichiarare l'estinzione del processo con compensazione delle spese del giudizio;

Giurisprudenza citata

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Cass. 19071/2018
Cass. 23175/2015
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 238-2015 proposto da: CESTARO PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. VITELLESCHI 26, piesso le studio dell'avvocato SALVATORE SPADARO, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCOPAOLO RAGCMINI, ALFREDO APA; - ricorrente - cmtro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIDNTLE PREVIDENZA SOCIALE, in 2021 persona del Presidente e legale rappresentante pro 1407 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presse l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentate e difeso dagli Avvocati ELISABETTA LANZETTA, SEBASTIANO CARUSO, CHERUBINA CIRIELLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7190i2D13 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 7/_2/2013 R.G.N. 9660/2008; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal_ Consigliere Dott.

AMELIA TORRICE. N.R.G. 238 2015 • Rilevato 1. Cestaro Pasquale ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva accolto l'opposizione avverso il decreto, con il quale su ricorso di Cestaro Pasquale, era stato ingiunto all'Inps di pagare a quest'ultimo, iscritto nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti dall'Istituto, gli onorari relativi all'attività svolta in sede giudiziale in favore della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps spa (S.C.C.I.); l'Inps ha resistito con controricorso; successivamente alla notifica del ricorso, Cestaro Pasquale ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, notificato all'Inps.

Considerato of1,9iNJA-hiza 2. come evidenziato nel punto n. 1 di quest~, successivame- nte alla notifica del ricorso è stato depositato l'atto di rinuncia al giudizio, sottoscritto il 2 marzo 2021 dal ricorrente e dal suo difensore, rinuncia notificata al controricorrente.

3. la rinuncia al ricorso è rituale ai sensi dell'art. 390 cod.proc.civ., in quanto sottoscritta sia dal difensore che dal ricorrente, sicché occorre prenderne atto e dichiarare l'estinzione del processo con compensazione delle spese del giudizio;

4. in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è dì stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (ex multis Cass. 19071/2018, 23175/2015).

P.Q.M.

La Corte Dichiara l'estinzione del giudizio. N.R.G. 238 2015 Dichiara la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Roma, così deciso nella Adunanza Camerale del 14 aprile 2021 Il Presidente A. Manna ano Giudiziaric Giovani 71,4,A) CORTE