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Ordinanza — n. 27780/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding accountant's report and civil code provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27780/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Fabiana Di Domenicantonio's appeal against the Perugia Court of Appeal's decision denying her claim for unpaid wages and TFR. The appellant argued that the lower court erred in evaluating the official accountant's report and failed to properly apply specific articles of the Civil Code and Code of Civil Procedure. The court dismissed the appeal because the grievances lacked the required specificity under Article 366 of the Code of Civil Procedure and did not provide sufficient reasoning to demonstrate how the lower court's decisions violated the cited laws.

Regesto Legislator

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Art. 360, nn. 3) 4) e 5) c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.: A cassation appeal must specify the violated provisions and provide specific arguments demonstrating the contradiction between the lower court's decisions and the law; general complaints or failures to cite the accountant's report are inadmissible.

Parole chiave

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specificity of grounds accountant's report civil code provisions code of civil procedure lack of motivation cassation appeal TFR and wages compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 198 c.p.c.
115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 198 c.p.c. (consulenza contabile) e degli artt.
Art. 2697 c.c.
Art. 2216 c.c.
Art. 132 n. 4 c.p.c.
2697 e 2216 c.c., dell'art. 132 n. 4 c.p.c., il tutto in relazione all'art.
Art. 360, nn. 3) 4) e 5) c.p.c.
4 c.p.c., il tutto in relazione all'art. 360, nn.
Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
17931/2013, 26242/2014); ed inoltre, in quanto, relativamente alla censura che attiene alla <<violazione di legge», la parte ricorrente non ha indicato sotto quale profilo le norme menzionate sarebbero state incise, in spregio alla prescrizione di specificità dell'art. 366, primo comma, n.
Art. 118 Disp. att. c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
2697 e 2216 c.c., dell'art. 132 n.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 21239/2015
Cass. nn. 7394/2010
Cass. nn. 20355/2008
Cass. nn. 9470/2008
Cass., Sez. VI, ord. nn. 187/2014
Cass., Sez. VI, ord. nn. 635/2015
Cass. nn. 19959/2014
Cass. nn. 18421/2009
Cass. nn. 24374/2015
Cass. nn. 80/2011
Cass. nn. 18358/2017
Cass. nn. 3881/2006
Cass. nn. 3519/2001
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 10917-2017 proposto da: DI DOMENICANTONIO FABIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA NARDONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE LA SPINA; - ricorrente - contro FILENA DI MARIA ISABELLA E TIZIANA FILENA S.A.S.; 2020 - intimata - 1706 avverso la sentenza n. 217/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 28/10/2016 R.G.N. 153/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2020 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPINA LEO. R.G. n. 10917/2017 RILEVATO che la Corte di Appello di Perugia, con sentenza pubblicata il 28.10.2016, ha respinto il gravame interposto da Fabiana Di Domenicantonio, nei confronti della S.a.s. Filena di Maria Isabella e Tiziana Filena, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, resa in data 8.10.2014, con la quale era stata rigettata la domanda della lavoratrice diretta ad ottenere la condanna della società datrice al pagamento della somma di Euro 14.828,60 a titolo di differenze retributive e TFR, asseritamente spettanti per l'attività prestata, dal 6.2.1995 al 5.11.2005, alle dipendenze della stessa, per la gestione della contabilità, il controllo dei conti correnti e la chiusura quotidiana della cassa; che per la cassazione della sentenza ricorre la Di Domenicantonio articolando un motivo contenente più censure; che la S.a.s. Filena di Maria Isabella e Tiziana Filena non ha svolto attività difensiva; che il P.G. non ha formulato richieste CONSIDERATO che, con il ricorso, si denunzia la <<violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 198 c.p.c. (consulenza contabile) e degli artt. 2697 e 2216 c.c., dell'art. 132 n. 4 c.p.c., il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3) 4) e 5) c.p.c.>> e si deduce l'erronea valutazione, da parte dei giudici di merito, della c.t.u., per non avere posto a fondamento della decisione i dati reali emersi dall'esame contabile, e soprattutto dalla scrittura dell'11.11.2005, e per avere erroneamente ritenuto che la S.a.s. Filena avesse assolto all'onere di avere provato il proprio preteso credito, nonostante l'asserito versamento, da parte della lavoratrice, <<di Euro 56.000,00 che avrebbe dovuto essere considerata nell'esame contabile come posta attiva in detrazione del ricostruito ammanco di cassa»; che il motivo non è meritevole di accoglimento per diversi e concorrenti profili: innanzitutto perché solleva un coacervo di censure senza il rispetto del canone della specificità del mezzo di impugnazione, che determina, nella parte argomentativa dello stesso, la difficoltà di scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio e, dunque, di effettuare puntualmente l'operazione di interpretazione e di sussunzione delle censure (al riguardo, tra le molte, Cass. nn. 21239/2015, 7394/2010, 20355/2008, 9470/2008); al riguardo, va sottolineato che le Sezioni Unite di questa Corte, dinanzi ad un motivo di ricorso che conteneva censure astrattamente riconducibili ad una pluralità di vizi tra quelli indicati nell'art. 360 c.p.c., hanno ribadito la stigmatizzazione di tale tecnica di redazione del ricorso per cassazione, evidenziando "la impossibilità di convivenza in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irrimediabile eterogeneità" (Cass., S.U., nn. 17931/2013, 26242/2014); ed inoltre, in quanto, relativamente alla censura che attiene alla <<violazione di legge», la parte ricorrente non ha indicato sotto quale profilo le norme menzionate sarebbero state incise, in spregio alla prescrizione di specificità dell'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., che esige che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di rito, debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate ed altresì con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., Sez.

VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass.nn. 19959/2014; 18421/2009); pertanto, le doglianze mosse al procedimento di sussunzione operato dai giudici di seconda istanza si risolvono in considerazioni di fatto del tutto inammissibili e sfornite di qualsiasi delibazione probatoria (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 24374/2015; 80/2011); che, infine, per quanto attiene alle doglianze che investono la c.t.u. sotto il profilo di una errata valutazione della stessa, da parte dei giudici di merito, anche in relazione alle considerazione svolte dal C.t.p., vanno ribaditi gli ormai consolidati arresti giurisprudenziali della Suprema Corte nella materia, del tutto condivisi da questo Collegio, che non ravvisa ragioni per discostarsene - ed ai quali, ai sensi dell'art. 118 Disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 18358/2017; 3881/2006; 3519/2001) -, alla stregua dei quali, ove il giudice di merito <<condivida i risultati della consulenza tecnica di ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze» della stessa <<implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità.

In tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese»; che per le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato; che nulla va disposto per le spese del presente giudizio, poiché la S.a.s. Filena di Maria Isabella e Tiziana Filena è rimasta intimata; che, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo quanto specificato in dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a 4 a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 22 settembre 2020 Il Presidente Dott. Umberto Berrino FUN7I GRID17JARIO