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Ordinanza — n. 27575/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on meal allowance, ruling lower court correctly interpreted collective agreement clauses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27575/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giovanni Morabito's appeal against the Reggio Calabria Court of Appeal's decision denying his meal allowance claim. The lower court found that an on-site cafeteria and a subsidized restaurant met the statutory requirements for meal coverage under the railway collective agreement. The Supreme Court upheld this ruling, stating it cannot directly interpret clauses that merely integrate national contracts and that the lower court's interpretation was plausible and consistent with contractual fairness.

Regesto Legislator

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Art. 46 c.c.n.l. 2003; Art. 19 Accordo di Confluenza: The Court of Cassation cannot directly interpret clauses of collective agreements that are integrative of national contracts; it may only verify violations of the national text, and the lower court's choice among plausible interpretations of such clauses is not subject to cassation.

Parole chiave

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meal allowance entitlement collective agreement interpretation Cassation admissibility integrative clauses contractual fairness sussidio per le spese di soggiornante settimanale contratto di ristorazione rimborso delle spese di trasporto

Disposizioni normative citate

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Art. 46 c.c.n.l. 2003
Art. 19 Accordo di Confluenza
in relazione all'art.360 comma primo n.3 c.p.c.; si deduce che la sentenza, nell'interpretare l'art. 19 del c.c.n.l.
Art. 1362 c.c.
Art. 1363 c.c.
Art. 360 comma primo n.3 c.p.c.
d.lgs. 2 febbraio 2006 n.40
d.lgs. n. 115 del 2002
1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
artt. 46 c.c
il secondo motivo prospetta altresì violazione e falsa applicazione degli artt. 46 c.c.n.l.

Giurisprudenza citata

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Cass.17/2/2014 n. 3681
Cass.17/2/2014 n. 3681, Cass.2/10/2018 n.
Cass.2/10/2018 n. 23887
3681, Cass.2/10/2018 n. 23887 e più recentemente Cass.cit.
Cass.cit. n.23442/2020
Cass. 28/11/2017 n. 28319
in generale in tema di interpretazione del contratto Cass. 28/11/2017 n. 28319 e sull'interpretazione di accordi aziendali cfr.
Cass. 4/4/2008 n. 8808
Cass. 4/4/2008 n. 8808).n.
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Testo completo

e ORDNNAAZA sul ricorso 28610-2017 proposto da: MORABITO GIOVANNI, domiciliato in ROMA PIAZZA, CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIANGELA LAGANA'; - ricorrente - C0 ntro R.F.I. - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - Società 2021 con socio unico soggetta all'attività di direzione e 1678 coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A. in persona del legale ra•Dpresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 252, presso lo studio dell'avvocato BARBARA SILVAGNI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 551/2317 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depw.itata il 05/06/2017 R.G.N. 178/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2021 dal Consigliere Dott.

MATILDE LORITO. n. r.g. 28610/2017 RILEVATO CHE La Corte di appello di Reggio Calabria rigettava l'appello proposto da Giovanni Morabito nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. avverso la sentenza emessa dal Tribuhale della stessa sede che aveva rigettato le domande volte ad ottenere la condanna della società al pagamento del ticket restaurant per il periodo aprile 2008-luglio 2012 in relazione al turno unico giornaliero mattutino svolto dalle ore 7 alle ore 14,12 ai sensi dell'art.46 c.c.n.l. attività Ferroviarie 2003-2006 e dell'art.19 dell'accordo di confluenza; a fondamento della decisione, il giudice di seconda istanza rammentava che il diritto al buono pasto si matura, ai sensi dell'art.19 punto 3 dell'Accordo di confluenza, quando manchi la mensa aziendale o servizi sostitutivi (quali i locali convenzionati); accertava, quindi, che il ricorrente, aveva a disposizione una mensa aziendale OML presso via Mercalli 48 in Reggio Calabria ed il servizio sostitutivo presso "La Tartaruga" dove poteva consumare il pasto; escludeva pertanto che ricorressero i presupposti previsti dalla disposizione collettiva per il riconoscimento del buono pasto e dunque del suo controvalore richiesto; per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Giovanni Morabito affidato a due motivi ai quali ha resistito con tempestivo controricorso Trenitalia s.p.a.; quest'ultima ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod. proc.civ.; il Procuratore Generale ha rassegnato le proprie conclusioni ai sensi dell'art.23 c.8 bis d.l. 28/10/2020 n.137 conv. in 1.18/12/2020 n.176;

CONSIDERATO CHE 1.coh il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.46 c.c.n.l. 2003 e 19 dell'Accordo di Confluenza 2003 , nonché degli artt.1362 e 1363 c.c. in relazione all'art.360 comma primo n.3 c.p.c.; si deduce che la sentenza, nell'interpretare l'art. 19 del c.c.n.l. 2003 delle attività ferroviarie, sarebbe incorsa nella violazione degli artt. 1362 e. ss. cod.. civ. in quanto, pur ritenendo accertato che il dipendente era nell'impossibilità di consumare il pasto a casa, ha escluso il diritto al buono pasto sul rilievo che questi sarebbe stato comunque in grado di consumare a fine turno il pasto presso la mensa aziendale apprestata dalla società presso altra stazione rispetto a quella dove prestava servizio; n. r.g. 28610/2017 sostiene il lavoratore che tale ricostruzione sarebbe illogica e violerebbe le regole di interpretazione dettate dagli artt. 1362 e ss. cod. civ. poiché non terrebbe conto del fatto che l'art.19 A.C. del contratto cristallizza il diritto al pasto per i dipendenti che iniziano e terminano il turno di lavoro in un orario che non gli consenta, come è incontroverso nel caso in esame, di consumare il pasto a domicilio nelle fasce di orario concordate; le fasce orarie entro le quali il pasto doveva essere consumato era quello delle 12-14:tenuto conto che il turno di lavoro del ricorrente terminava alle ore 14,12 oltre il termine dell'orario massimo concordato, lo stesso aveva diritto al riconoscimento di un ticket per ogni turno di servizio svolto;

2. il secondo motivo prospetta altresì violazione e falsa applicazione degli artt. 46 c.c.n.l. 2003 e 19 dell'Accordo di Confluenza 2003 , nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all'art.360 comma primo n.3 c.p.c.; si deduce che il tenore letterale della richiamata disposizione dell'Accordo di Confluenza c.c.n.l. 2003 di settore, laddove si riferisce ai lavoratori addetti ai turni e non ai lavoratori addetti a turni avvicendati (così come statuitodall'art.46 c.c.n.l. 2003), esprime la volontà delle parti collettive di ampliare la platea dei lavoratori ai quali garantire il diritto al pasto, così evitando di realizzare una disparità di trattamento fra lavoratori (addetti a turni. avvicendati o a turno singolo senza orario spezzato); 3.1,motivi, che possono congiuntamente trattarsi per connessione, sono infondati;

è bene rammentare che l'art. 19 del contratto aziendale del gruppo FS ed accordo di confluenza al c.c.n.l. delle attività ferroviarie dell'anno 2003, applicabile al caso in esame, disciplina a quali condizioni il lavoratore ha diritto di fruire del pasto aziendale nelle mense aziendali o nei servizi sostitutivi di mensa aziendale nelle giornate in cui presta servizio; in particolare alla lettera B dispone che, per i lavoratori che prestano servizi in turni, il diritto alla mensa sia riconosciuto allorquando il lavoratore sia impossibilitato, nelle fasce orarie indicate, a raggiungere la propria abitazione/dimora per consumare il pasto; al comma 3 del citato art. 19 poi è previsto che le aziende, in mancanza della mensa aziendale o di servizi sostitutivi della stessa (locali convenzionati), eroghino al personale che ne debba fruire, per ciascun pasto, un ticket restaurant; in base a tale disposizione, il diritto al buono pasto insorge nel momento in cui il lavoratore, che ne abbia diritto, non possa beneficiare della mensa aziendale o di un suo servizio sostitutivo.;n. r.g. 28610/2017 tanto precisato, rileva il Collegio che la Corte territoriale, nell'interpretare la disposizione collettiva, ha esattamente accertato quali sono le condizioni previste dalla disciplina collettiva per conseguire il controvalore convenzionale del pasto (ticket restaurant); si tratta di interpretazione che non incorre nella violazione delle regole ermeneutiche degli atti che risultano formalmente denunciate, in assenza, peraltro, di specifica enunciazione esplicitate nella censura (vedi Cass.26/10/2020 n.23442); va infatti rammentato che l'art.19 inserito nel contratto aziendale delle Ferrovie dello Stato, non è suscettibile di interpretazione diretta da parte di questa Corte la quale è autorizzata a verificare, in base alla nuova formulazione dell'art. 360, primo comma n.3, cod. proc. civ. (come modificato dal d.lgs.2 febbraio 2006 n.40), la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali ma non può procedere ad una interpretazione diretta di clausole di contratti che, come quello in esame - Contratto Aziendale di Gruppo Ferrovie dello Stato e Accordo di Confluenza al CCNL delle Attività ferroviarie - sono sostanzialmente integrativi di quello nazionale e propri di un gruppo di aziende (cfr.

Cass.17/2/2014 n. 3681, Cass.2/10/2018 n. 23887 e più recentemente Cass.cit. n.23442/2020); la Corte territoriale, nell'interpretare le disposizioni dell'Accordo di confluenza che disciplinano i pasti aziendali, non è incorsa nella violazione delle disposizioni molto genericamente richiamate da parte ricorrente ma ha invece, individuato quella, fra le possibili interpretazioni, che coordina il tenore letterale della disposizione con la necessità di dare un significato che assicuri il rispetto delle regole di correttezza nell'esecuzione del contratto; nell'ottica descritta, la censura si traduce nella mera contrapposizione tra l' interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non consentita in questa sede di legittimità; deve allora ribadirsi che l'interpretazione prescelta non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola collettiva sono possibili due o più interpretazioni, e peraltro nella specie non ricorre tale ipotesi apparendo univoco il significato delle norme, comunque non è consentito, alla parte che abbia proposto un' interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (cfr. in generale in tema di interpretazione del contratto Cass. 28/11/2017 n. 28319 e sull'interpretazione di accordi aziendali cfr.

Cass. 4/4/2008 n. 8808).n. r.g. 28610/2017 in definitiva, alla stregua delle sinora esposte argomentazioni, il ricorso è respinto; le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, liquidate come da in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a (76 quello spettante per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'Adunanza camerale del