Cassation appeal dismissed due to withdrawal; parties reached settlement agreement and appellant renounced further litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished after the appellant voluntarily withdrew the case. The appellant had reached a settlement agreement with the respondent and formally renounced the appeal. Consequently, the court applied procedural rules regarding withdrawal to terminate the proceedings without further analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is extinguished upon the appellant's withdrawal, and the obligation to pay the unified contribution does not apply to withdrawals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 19114-2018 proposto da: GRUPPO CONCIARIO C.M.C. INTERNATIONAL S.P.A. VIA DEI CONCIATORI 52/64 B PONTE A SGOLA (PI), in persona del legale rappresentante pro temporee, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ASOLONE N 8 INT l, presso lo studio dell'avvocato MILENA LIUZZI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIORGETTA SCALI; - ricorrente - 2021 contro 1513 NARDELLA MARCO; - intimato - avverso la sentenza n. 160/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 24/04/2018 R.G.N. 432/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che 1. la Corte di appello di Ancona in accoglimento dell'appello principale del Gruppo Conciario CMC International s.p.a. e dell'appello incidentale di Marco Nardella, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità del licenziamento intimato in data 17.9.2008 al Nardella e condannato la società al pagamento in favore dello stesso della somma di C 93.008,24 e al versamento dei contributivi previdenziali ed assicurativi, eliminato la condanna al pagamento della somma di C 15.900,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, e compensato le spese del doppio grado;
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la società sula base di cinque motivi; la parte intimata non ha svolto attività difensiva;
3. il Gruppo Conciario CMC International s.p.a. ha depositato atto di rinunzia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal procuratore, con il quale parte ricorrente, dato atto di avere, nelle more, raggiunto con controparte un accordo transattivo, ha dichiarato di rinunziare al ricorso per cassazione; Considerato che 1. a seguito della rinunzia della parte ricorrente a mente degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. deve essere dichiarata l'estinzione del processo;
2. in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del i rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/2015);
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo. Roma, 27 aprile 202