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Ordinanza — n. 27318/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses public employee's appeal regarding salary transfer benefits and insurance premiums.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27318/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Sergio Sicoli's appeal against a lower court ruling that limited his salary transfer benefits. Sicoli argued he should retain his full economic treatment from his previous administration, including flexible work compensation and health insurance premiums, while the Ministry of Infrastructure contended only fixed accessory elements qualify. The court upheld the lower court's decision, ruling that insurance premiums are welfare benefits rather than retributive elements subject to salary equalization.

Regesto Legislator

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Art. 14 comma 7 DPR n. 136/2003; Art. 3 comma 53 L. n. 537/1993: In public sector transfers, only fixed and continuous accessory retributive elements are included in the personal allowance, excluding non-retributive welfare benefits like health insurance premiums.

Parole chiave

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public sector transfer salary equalization personal allowance welfare benefits retributive elements administrative transfer indemnity absorption indennità di disoccupazione dell'assicurato

Disposizioni normative citate

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Art. 14 comma 7 DPR n. 136/2003
CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 7, d.P.R.
Art. 3 comma 53 L. n. 537/1993
136/2003"; che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omessa motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 3, comma 53, I.
Art. 3 comma 175 DL n. 262/2006 conv. in L. n. 286/2006
136/2003"; che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omessa motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 3, comma 53, I.
art. 14 d.P.R. n. 136/2003
CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 7, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20918/2020
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 13648-2017 proposto da: SICOLI SERGIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato ADRIANA PASQUALINI; - ricorrente - contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI; 2021 - intimato - 1428 avverso la sentenza n. 1392/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/12/2016 R.G.N. 1048/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.1 RILEVATO che con sentenza del 10 dicembre 2016, la Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Cosenza, limitava l'accoglimento della domanda proposta da Sergio Sicoli nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla declaratoria del diritto all'assegno ad personam pari all'ammontare dell'indennità di specificità organizzativa a decorrere dal 30.4.2008 e fino a riassorbimento nei miglioramenti successivi con condanna del Ministero al pagamento delle relative differenze economiche; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto fondata la pretesa del Sicoli relativamente alla sola voce dell'indennità di specificità organizzativa, con esclusione quindi tanto del compenso per lavoro flessibile quanto del premio della polizza sanitaria integrativa, per essere quella voce soltanto riconducibile al trattamento accessorio fisso e continuativo suscettibile di essere ricompreso tra le voci retributive utili ai fini della determinazione della retribuzione in godimento presso l'amministrazione di provenienza da portare in differenza rispetto al trattamento economico spettante presso l'amministrazione di destinazione ed includerla nell'assegno ad personam, da considerarsi, peraltro, soggetto ad assorbimento alla stregua dell'orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte cui la Corte territoriale medesima ha inteso richiamarsi; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Sicoli, affidando l'impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale il Ministero pur intimato non ha svolto alcuna difesa;

CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 7, d.P.R. n. 136/2003 e del d.l. n. 262/2006 conv. in I. n. 286/2006, lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale, avendo il ricorrente, in base al disposto dei successivi atti normativi che ne hanno disciplinato il trasferimento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Servizio Nazionale Dighe al Registro Italiano Dighe e, da ultimo, all'Ufficio tecnico per le Dighe di Catanzaro alle dipendenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche, diritto al mantenimento del trattamento giuridico ed economico percepito presso l'originaria amministrazione non essendo intervenuti "accordi o provvedimenti che abbiano integrato le disposizioni del citato art. 14 d.P.R. n. 136/2003"; che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omessa motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 3, comma 53, I. n. 537/1993, il ricorrente imputa alla Corte territoriale di non aver argomentato in ordine alla disposta riassorbibilità dell'assegno ad personam; che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 3 I. n. 357/1993 e 3, comma 175, d.l. n. 262/2006 conv. in I. n. 286/2006, il ricorrente lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale che esclude il premio della polizza sanitaria integrativa dalla computabilità ai fini della determinazione dell'assegno ad personam dovendo riconoscersi la natura retributiva dell'emolumento; che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati non trovando riscontro la tesi sostenuta dal ricorrente per cui l'originaria disciplina regolativa del trasferimento dell'attribuzione soggettiva delle funzioni cui era addetto il ricorrente stesso imponeva il mantenimento dell'identico trattamento giuridico ed economico fino al perfezionamento della disciplina normativa e contrattuale applicabile condizione medio tempore non verificatasi e ciò in quanto, al contrario, vi è stato un passaggio di funzioni tra distinte amministrazioni soggette quanto alla disciplina del personale a distinte fonti regolative sicché nella specie si pone l'esigenza, evidenziata in sede giurisprudenziale anche da parte di questa Corte (cfr. oltre alla sentenza citata nella motivazione dell'impugnata sentenza, da ultimo, Cass. n. 20918/2020) del contemperamento tra il principio di irriducibilità della retribuzione ed il principio di parità di trattamento di dipendenti pubblici (nella specie i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) da cui deriva la considerazione ai fini della determinazione dell'assegno ad personam delle sole voci retributive accessorie fisse e continuative, nel cui novero non rientra stante il carattere non retributivo ma di benefit riconducibile all'area del welfare di fonte contrattuale collettiva del resto riconosciuta al ricorrente in altra forma quale dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti V-puntualmente argomentato dalla Corte territoriale, e della loro riassorbibilità per effetto dei miglioramenti economici successivamente maturati presso l'amministrazione di destinazione; che, pertanto, il ricorso va rigettato senza attribuzione delle spese non avendoli Ministero intimato svolto alcuna difesa;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 14 aprile 2021 Il Presi