Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of decisive grounds and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible without assigning costs because the counterclaim was filed late. The appellant argued that the lower court erred in evaluating evidence and failed to address specific procedural violations regarding the recognition of superior job qualifications. The court rejected these claims, ruling that the arguments merely requested a re-examination of the merits rather than presenting decisive grounds for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23 comma 8 bis D.L. 28/10/2020 n. 131; Art. 366 c.p.c.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds raised do not constitute decisive errors in the application of law or facts, or if the counterclaim is filed in violation of procedural time limits.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
e SENTENZA sul ricorso 594-2015 proposto da: ARTISTICO LUIGI, domiciliato in ROMA PIAllA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO RICCARDI; - ricorrente - 2021 contro 1548 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENEZALE DELLO STATO presso cui Uffici domiciliano an ROAA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; - controri correnti - avverso la sentenza n. 6271/2013 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/_2/2013 R.G.N. 1747/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2021 da_ Consicliere Dott.
NICOLA DE MARINIS; il P.M. in persona del S)stiluto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 131, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 14 dicembre 2013, la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, rigettava la domanda proposta da Luigi Artistico nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, avente ad oggetto il riconoscimento delle superiori mansioni proprie del profilo di Operatore Professionale livello B2 (già V qualifica funzionale) di cui alla classificazione del personale del CCNL per il Comparto Aziende, personale non dirigente;
La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto sussistere la propria giurisdizione anche in relazione a situazioni anteriori al 30 giugno 1998 trattandosi di "fattispecie sostanzialmente unitaria" e infondata nel merito la pretesa azionata sia relativamente alla qualifica, mai proposta, sia alle differenze retributive conseguenti allo svolgimento di fatto di mansioni superiori, in relazione al quale non risultava assolto l'onere della prova; Per la cassazione di tale decisione ricorre Luigi Artistico, affidando l'impugnazione a quattro motivi, cui resistono, con controricorso, tanto il Ministero quanto l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; - Il Pubblico Ministero ha depositato la propria requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso Il ricorrente ha poi presentato memoria;
RAGIONI DELLA DECISIONE - Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2699-2720 c.c., 116 c.p.c. nonché del D.M. 31.3.1982 e del CCNL per il Comparto Aziende del 24.5.2000, lamenta a carico della Corte territoriale l'error in procedendo dato dall'omessa valutazione di prove documentali acquisite agli atti; Con il secondo motivo, il ricorrente prospetta sotto il profilo del vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il giudizio la mancata considerazione del materiale istruttorio di cui al motivo che precede;
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art.112 c.p.c. e la conseguente nullità dell'impugnata sentenza per aver la Corte territoriale erroneamente rilevato, relativamente alla pronunzia con cui il giudice di primo grado aveva riconosciuto il diritto alla qualifica corrispondente alle superiori mansioni rivendicate ai soli fini economici, un vizio di ultrapetizione, di fatto insussistente non avendo mai il ricorrente avanzato in giudizio una tale domanda;
Con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, il ricorrente sostanzialmente imputa alla Corte territoriale di essersi erroneamente pronunciata sulla domanda Tutti gli esposti motivi risultano inammissibili atteso che, detto del carattere non decisivo del terzo motivo non avendo il rilevato vizio di ultrapetizione impedito alla Corte di valutare il merito della domanda effettivamente proposta di riconoscimento del trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori asseritamente svolte, gli altri motivi si risolvono in una sollecitazione al riesame del merito della vicenda, risultando l'impugnazione incentrata sulla tesi per cui ad una più accurata valutazione del materiale istruttorio sarebbe risultato assolto quell'onere probatorio circa l'esercizio di fatto, anche in termini di mera prevalenza rispetto a quelle proprie dell'inquadramento posseduto, delle dedotte mansioni superiori il cui difetto, rilevato dalla Corte territoriale all'esito di un iter logico-valutativo correttamente articolato sul noto procedimento trifasico, è alla base della pronunzia resa dalla Corte medesima; - Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza attribuzione delle spese per essere il controricorso tardivo. -
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 aprile 2021 Il Relatore Il esidente / Lì ìj(,'(') & Luiu/ IL FUN7InN rui.)17I,‘RIQ Il Funzionario