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Sentenza — n. 26453/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows workers' appeal, ruling employer failed to prove incentive distribution criteria for fixed-term staff.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26453/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation allowed the appeal against a lower court decision dismissing workers' claims for annual incentives. While the workers argued incentives were distributed based on mere presence rather than specific objectives, the employer failed to provide evidence contradicting this claim. The court found the employer's failure to prove the specific criteria for the incentives constituted a decisive fact that the lower court had not properly examined.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 360 n. 5 c.p.c.: When an employer distributes incentives based on presence without formal objectives, the burden of proof shifts to the employer to demonstrate the actual criteria used, and failure to do so invalidates the lower court's dismissal of the claim.

Parole chiave

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burden of proof allocation fixed-term employment incentives employer's failure to prove confessionary evidence cassation remittal sospensione delle prestazioni licenziamento per motivi economici prestazioni d'invalidità professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 115, cod. proc. civ.
civ.): principio di non contestazione art. 115, cod. proc. civ. Assumono i ricorrenti che la motivazione della sentenza impugnata, che fa riferimento a sentenza del Tribunale di Rimini, mentre la sentenza di primo grado veniva R.g.
Art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.): la mancanza di obiettivi e la corresponsione degli incentivi sulla base della presenza.
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n.
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Testo completo

e SENTENZA sul ricorso 19858-2015 proposto da: CANGINI STEFANO, D'ARENZO FILOMENA, MAGNANI VALENTINA, MUCCIOLI LUCA, NARDUCCI FABIO, ROSSI NICOLA, SALVETTI ROSANNA, SIGNORINI LUCA, STOPPA LEONARDO, ZANELLI ERIKA, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE2021 SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi 1539 dall'avvocato MICHELE MISCIONE; - ricorrenti - contro CROCE ROSSA ITALIANA; - intimata - avverso la sentenza n. 1483/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/01/2015 R.G.N. 464/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2021 dal Consigliere Dott.

IRENE TRICOMI; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.R.g. n. 19858 del 2015 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza n. 1483 del 2014, in riforma della sentenza del Tribunale di Forlì, ha respinto le domande azionate da più lavoratori dipendenti a termine della Croce Rossa Italiana (CRI). I lavoratori avevano chiesto l'attribuzione degli incentivi economici annuali riconosciuti dalla datrice di lavoro CRI ai lavoratori con rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

La Corte d'Appello, pur convenendo sulla compatibilità degli incentivi alla produttività collettiva con la struttura del contratto a termine, ha affermato che i lavoratori non avevano assolto all'onere probatorio di allegare e provare le circostanze che legittimavano il riconoscimento del compenso rivendicato e i relativi criteri di calcolo, indicando le condizioni in base alle quali il compenso era stato riconosciuto ai lavoratori a tempo indeterminato. Ciò, considerato che la contrattazione collettiva applicabile alla fattispecie prevede che "il trattamento è indi correlato alla qualità della prestazione resa", con la conseguenza che non si può che concludere nel senso che il compenso incentivante non è legato esclusivamente allo svolgimento della prestazione, ma anche ad ulteriori elementi soggettivi, oggetto di specifica valutazione e verifica in relazione ai quali i lavoratori non avevano dedotto nulla.

I lavoratori a tempo determinato possono beneficiare degli incentivi annuali ma ciò non li esime dall'onere di provare e allegare le circostanze che legittimano il riconocimento del compenso rivendicato e i relativi criteri di calcolo, indicando le condizioni in base alle quali il compenso è stato riconociuto ai lavoratori a tempo indeterminato. Nella specie, ha affermato la Corte d'Appello, mancava allegazione e prova sui fatti costitutivi del diritto rivendicato.

2. Per la cassazione della sentenza d'appello ricorrono i lavoratori prospettando due motivi di impugnazione.

3. Il ricorso veniva rimesso dalla Sesta Sezione alla Sezione Lavoro per la trattazione in pubblica udienza.

4. Atteso che il ricorso era stato notificato alla Croce Rossa Italiana presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, e la stessa non si era costituita, con ordinanza del 28 ottobre 2020 veniva disposta la notifica del ricorso presso l'Avvocatura generale dello Stato.R.g. n. 19858 del 2015 Adempiuto l'incombente da parte del ricorrente, la CRI non si è costituita.

5. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va premesso che la questione dell'attribuzione dei benefici incentivanti ai lavoratori con rapporto di lavoro a termine con la Croce Rossa Italiana ha già costituito oggetto di alcune pronunce della Corte (tra le altre, ordinanze n. 10746 del 2017 e n. 715 del 2020).

2. Si è affermato, in particolare, quanto segue.

a) Il compenso incentivante di cui all'art. 32 del CCNL Enti pubblici non economici 1999-2001, legato al raggiungimento di determinati e specifici obbiettivi, non è incompatibile con la natura determinata del rapporto di lavoro, sicché la mancata corresponsione anche ai dipendenti a tempo determinato della Croce Rossa Italiana si pone in contrasto con la disciplina contrattuale di settore e, data l'assenza di ragioni oggettive che giustifichino il trattamento differenziato, con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sancito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368 del 2001, in attuazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato oggetto della direttiva n. 99/70/CEE. Nelle richiamate pronunce è stato, dunque, escluso che la sola teorica previsione di programmi ed obiettivi, in assenza di specifiche ed esplicitate ragioni, costituisca elemento idoneo a far ritenere l'inapplicabilità del compenso anche ai lavoratori con rapporto a termine e che dunque sia configurabile un'incompatibilità "ex se".

b) In merito, poi, alla corretta ripartizione dell'onere probatorio è stato affermato che sull'ente datore ricade l'onere di allegazione e prova della sussistenza di elementi precisi e concreti tali da giustificare la disparità di trattamento tra lavoratori con rapporto a termine e quelli assunti a tempo indeterminato; il lavoratore è, invece, tenuto a provare quale fonte negoziale integrante fatto costitutivo del proprio diritto, la prestazione lavorativa a tempo determinato, l'inquadramento ricevuto e l'inadempimento all'obbligo di corresponsione del trattamento retributivo.

3. Tanto premesso può passarsi all'esame dei motivi.

4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.): principio di non contestazione art. 115, cod. proc. civ. Assumono i ricorrenti che la motivazione della sentenza impugnata, che fa riferimento a sentenza del Tribunale di Rimini, mentre la sentenza di primo grado veniva R.g. n. 19858 del 2015 pronunciata dal Tribunale di Forlì, ripodurrebbe quella di altra sentenza della Corte d'Appello, relativa a diversa fattispecie decisa dal Tribunale di Rimini, ove gli incentivi avevano correlazione con dati di fatto concreti.

Espongono i ricorrenti che sin dal ricorso introduttivo si era sostenuto che gli incentivi in questione erano distribuiti fra il solo personale a tempo indeterminato senza fissazione alcuna di obiettivi, ma sulla base della mera presenza, come riportato anche nella sentenza di primo grado che richiamava il ricorso. All'udienza di comparizione era stato chiarito che prima dell'amo 2011/2012, la fissazione degli obiettivi non era formalizzata, né per il personale a tempo determinato, né per quello a tempo indeterminato. Ciò veniva parzialmente confermato dal procuratore speciale dell'Ente.

Inoltre, venivano depositate buste paga del personale a tempo indeterminato comprovanti gli emolumenti ricevuti in un importo fisso. La CRI in primo grado non aveva contestato la modalità di elargizione e distribuzione degli emolumenti in questione. Inoltre, la CRI, come richiesto dal Tribunale, aveva proceduto a un prospetto contabile delle spettanze per ciascun lavoratore sulla base delle ore lavorate (allegato al ricorso). Tali comportamenti avevano valore confessorio, o comunque in base all'art. 115, cod. proc. civ., il fatto della distribuzione degli incentivi, sulla base della presenza/mancanza di individuazione di obiettivi rappresentava un fatto non contestato che avrebbe dovuto essere certo.

5. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.): la mancanza di obiettivi e la corresponsione degli incentivi sulla base della presenza. Prospettano i ricorrenti che gli incentivi venivano distribuiti a pioggia, come dedotto in primo e in secondo grado, e che spettava all'Ente datore di lavoro contestare il concetto di distribuzione degli emolumenti per presenza, e dare la prova di una elargizione per obiettivi, laddove tale prova era mancata. Su ciò nulla aveva affermato la Corte d'Appello, benchè fosse un fatto fondamentale ai fini del giudizio.

6. I due motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono fondati e devono essere accolti. R.g. n. 19858 del 2015 Come affermato dalla Corte d'Appello il compenso incentivante costituisce elemento della retribuzione legato al raggiungimento di specifici obiettivi programmati nell'ambito dei fini istituzionali dell'Ente, che deve essere corrisposto anche ai lavoratori a tempo determinato. Tuttavia, la Corte d'appello pur affermando che i rapporti di lavoro a tempo determinato che venivano in rilievo erano stati reiterati e prorogati, con la conseguenza che i lavoratori avevano prestato le medesime mansioni dei colleghi assunti a tempo indeterminato per lungo periodo, non ha tenuto conto di tale fatto decisivo in relazione al riparto dell'onere della prova, non facendo corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte e sopra richiamati.

7. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione, che nel decidere la controversia si atterrà ai principi sopra richiamati in relazione ai suddetti fatti di causa. PQM La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Tricorni f Lucia Tria ImM 9c; IL FM\riZIONA • 4.1! IIZIARIO Maria PI acoia