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Ordinanza — n. 26275/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls expulsion order due to lack of concrete social danger assessment and insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26275/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Peace Judge's order rejecting an Albanian citizen's appeal against an expulsion decree. The lower court dismissed the appeal based on a prior conviction for drug offenses without conducting a concrete assessment of the applicant's current social danger or considering his family ties. The Court ruled that the lower judge failed to substantiate the finding of social danger and omitted essential factual and legal reasoning, violating due process requirements.

Regesto Legislator

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Art. 13, Art. 19, Art. 5, comma 6, lett. c.1, d.lgs. 286/1998; The Court must conduct a concrete assessment of social danger for expulsion, rejecting mere presumptions, and must provide a concise but complete exposition of factual and legal grounds to avoid nullity.

Parole chiave

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expulsion decree social danger assessment lack of concrete evidence insufficient reasoning nullity of judgment family ties consideration due process violation allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 13, Art. 19, Art. 5, comma 6, lett. c.1, d.lgs. 286/1998
in tema di valutazione della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, secondo comma, lett.

Giurisprudenza citata

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Cass. 31 luglio 2019, n. 20692
Cass. 30 dicembre 2020, n. 29852
Cass. 30 dicembre 2020, n. 29852): con attualità dell'accertamento in concreto, non prevedendo l'art.
Cass. 21 dicembre 2020, n. 29148
una presunzione idonea a precludere automaticamente il soggiorno sul territorio nazionale (Cass. 21 dicembre 2020, n. 29148); 3.1.
Cass. 10 novembre 2010, n. 22845
Cass. 16 luglio 2009, n. 16581
29721); sicché sussiste il RG 4644/2020 vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione allorché essa sia priva dell'esposizione dei motivi in diritto a fondamento della decisione (Cass. 16 luglio 2009, n. 16581; Cass.
Cass. 3 novembre 2016, n. 22232
Cass. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4644-2020 proposto da: BERDICA AVENIR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO LISERRE, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Minislru pro tempore, e PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; - controricorenti nonchè contro QUESTURA PROVINCIA DI ROMA; - intimata - avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA SEZIONE STRANIERI depositata il 15/11/2019 R.G.N. 37644/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RG 4644/2020 RILEVATO CHE 1. con ordinanza 15 novembre 2019 (comunicata il 14 gennaio 2020), il Giudice di Pace di Roma rigettava il ricorso di Avenir Berdica, cittadino albanese, di opposizione al decreto di espulsione del Prefetto di Roma 13 giugno 2019, per essere stato rintracciato sul territorio nazionale dopo essere entrato in esso illegalmente l'ultima volta il 15 dicembre 2016 ed essere stato condannato irrevocabilmente per detenzione e trasporto di sostanza stupefacente a tre anni di reclusione e a una multa di € 10.000,00;

2. esso riteneva che lo straniero fosse persona pericolosa per la sicurezza pubblica, per la commissione di reati di grave allarme sociale, versando pertanto in condizione ostativa alla concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari; pure non sussistendo motivi familiari, non avendo egli provato l'esistenza di un'effettiva convivenza con congiunti, per cui già detto permesso non gli era stato rinnovato nel 2012 e nel 2015, essendo rientrato in Italia clandestinamente;

3. con atto notificato il 27 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con due motivi, cui resistevano con unico controricorso il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Roma; CONSIDERATO CHE 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 19, in relazione all'art. 5, sesto comma c1.1g. 286/1998, per mancata considerazione dal Giudice di Pace della condizione familiare del richiedente, coniugato dall'il. novembre 2016 con Margarita Gladkova e padre di Jasmine, nata dalla loro unione il 26 ottobre 2016 (entrambe cittadine italiane), con stabile e documentata residenza del nucleo familiare a Roma, in via Giuseppe Santarelli, avendo egli goduto di un permesso di studio dal 10 settembre 1999 al 5 giugno 2007 (presso la Facoltà di Lettere Moderne dell'Università "La Sapienza") e lavorativo dal 27 maggio 2008 al 27 maggio 2010; e per averlo il medesimo giudice pure ritenuto, senza alcun accertamento in fatto, socialmente pericoloso RG 4644/2020 sulla sola base di precedente penale per un unico reato, per il quale aveva interamente scontato la pena ed avere dal Magistrato di Sorveglianza (verificatone il reinserimento sociale) ottenuto la concessione della misura alternativa di detenzione domiciliare presso i familiari, di alcuni permessi e di un periodo di liberazione anticipata (primo motivo); omessa motivazione, in ordine alla pericolosità sociale del richiedente, su base presuntiva, senza alcuna effettiva giustificazione concreta, con formula seriale e standardizzata (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili, sono fondati;

3. in tema di valutazione della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, secondo comma, lett.

c) d. Ig. 286/1998, il Giudice di pace, per verificare l'appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate dalla predetta norma, non può limitarsi alla valutazione dei suoi precedenti penali, ma deve compiere il suo esame in base ad un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il suo giudizio anche all'esame complessivo della personalità dello straniero, desunta dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, verificando in concreto l'attualità della pericolosità sociale (Cass. 31 luglio 2019, n. 20692;

Cass. 30 dicembre 2020, n. 29852): con attualità dell'accertamento in concreto, non prevedendo l'art. 4, terzo comma d. Ig. una presunzione idonea a precludere automaticamente il soggiorno sul territorio nazionale (Cass. 21 dicembre 2020, n. 29148); 3.1. inoltre, la concisione della motivazione non può prescindere dall'esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione, non risultando identificabili gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Cass. 10 novembre 2010, n. 22845;

Cass. 20 gennaio 2015, n. 920; Cass. 15 novembre 2019, n. 29721); sicché sussiste il RG 4644/2020 vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione allorché essa sia priva dell'esposizione dei motivi in diritto a fondamento della decisione (Cass. 16 luglio 2009, n. 16581; Cass. 10 agosto 2017, n. 19956); 3.2. nel caso di specie, il Giudice di Pace si è limitato a prendere atto, senza alcun tipo di accertamento in concreto e con motivazione meramente apparente (in quanto inidonea a rendere comprensibile il fondamento della decisione, per l'obiettiva inadeguatezza delle argomentazioni a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento:

Cass. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977), di una condanna dello straniero per reati "gravissimi e di allarme sociale", tale da non meritargli "la presenza sul territorio nazionale a causa dei ripetuti episodi di reiterazione" (così al p.to 5, in riferimento al p.to 4 di pg. 3 dell'ordinanza): questi ultimi riferiti ai tentativi di reingresso in Italia;

4. pertanto il ricorso deve essere accolto; l'ordinanza impugnata cassata e, con decisione nel merito, il decreto prefettizio impugnato annullato, con la regolazione delle spese dei giudizi di merito e di legittimità secondo il regime di soccombenza, a carico del Ministero e della Prefettura soccombenti;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l'ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il decreto prefettizio e condanna il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Roma alla rifusione, in favore del richiedente, d Ile spese di giudizio, che liquida: per il grado di merito, in euro 150,0 in euro 1.500,00 per compensi professionali; per il giudizio di legittimità, in euro 200,00 per esborsi e in euro 2.200,00 per compensi professionali; tutto oltre rimborso per spese generali 15 per cento e accessori di legge. Così deciso nella Adunanza camerale del 1 luglio 2021 RG 4644/2020 Il Presidente ario Giudiztmlt ott. Lucia ria) viov,kinnìivaj (6,1i.d1-0 CDRIESUMEmA CASSAdOW«.. SezIono avo aiL492,4;1