Supreme Court allows appeal against administrative body, ruling special selection rules override automatic promotion for public economic entities.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation allowed the appeal filed by the Sicilian Regional Presidency and Sciacca Thermal Spa against a lower court ruling that granted automatic promotion to an employee. The employee had argued that exercising superior duties entitled him to a higher rank under general civil code provisions. The court rejected this, holding that special statutory rules governing personnel selection for public economic entities take precedence over general promotion mechanisms.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2103 c.c.; Art. 13 I. n. 300/1970; Special selection rules for public economic entities prevail over general automatic promotion provisions, rendering the latter inapplicable to organizational decisions with public relevance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 26172-2015 propo3to da: PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA in persona del Presidente pro tempore, AZIENDA AUTONOMA DELLE TERME DI SCIACCA IN LIQUIDAZIONE in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GE1ERALE DELLO STATO presso i 2021 cui Uffici domiciliaro io ROMA, ALLA VIA DEI 1550 PORTOGHESI n. 12; - ricorrenti - contro CICCARELLI SANTO, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO ANTONELLI n. 10, cressp lo studio dell'avvocato ANDREA COSTANZO, rappresectaJo e difeso dall'avvocato MASSIMILIANO MARINELLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1787/2014 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 19/11/2014 R.G.N. 2172/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2021 dl Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritle. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 19 novembre 2014, la Corte d'Appello di Palermo, chiamata a pronunziarsi sul gravame proposto avverso la decisione resa dal Tribunale di Sciacca, che, sulla domanda proposta da Santo Ciccarelli nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana e l'Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca in liquidazione, avente ad oggetto la declaratoria del diritto a conseguire il passaggio dal profilo di Segretario Amministrativo 10 livello super - quadro CCNL per i dipendenti delle aziende termali al profilo di Direttore Amministrativo - CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi e la condanna delle convenute al pagamento delle relative differenze retributive, aveva accolto la sola domanda di condanna al pagamento delle differenze predette, sul mero presupposto dell'accertamento dell'esercizio di fatto di mansioni corrispondenti al superiore inquadramento rivendicato, in parziale riforma di quella decisione dichiarava il diritto del Ciccarelli all'inquadramento nella qualifica di Direttore Amministrativo dell'Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca con decorrenza dal 2.2.2007 e fino al passaggio nel Ruolo Speciale ad esaurimento della Regione Siciliana.
La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, alla stregua di un pronunciamento di questa Corte reso in fattispecie analoga con la sentenza n. 7018/2000, applicabile nei confronti dei dipendenti dell'Azienda in questione il disposto dell'art. 2103 c.c. come novellato dall'art. 13 I. n. 300/1970, trattandosi di posizione che attiene ad una posizione di diritto soggettivo e non investe atti discrezionali resi dall'Azienda stessa nell'esercizio di poteri pubblicistici di autorganizzazione. - Per la cassazione di tale decisione ricorrono tanto la Presidenza della Regione Siciliana quanto l'Azienda Autonoma Terme di Sciacca, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Ciccarelli.
Il Pubblico Ministero ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso; che il controricorrente ha poi presentato memoria; RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, gli Enti ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 c.c., 37 e 40 I. n. 300/1970 e 12 d.lgs. Pres. Reg. Sic. n. 512/1954, lamentano la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale in relazione ad una lettura dell'art. 37 I. n. 300/1970, nel cui ambito di efficacia si ammette rientri l'Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca, in relazione alla dichiarata natura di ente pubblico economico della stessa, per la quale quella previsione ammetterebbe deroghe in riferimento a norme previgenti che disporrebbero in termini difformi e ciò in particolare per quel che riguarda la fase prodromica al rapporto di lavoro della selezione del personale in vista della copertura di un posto in organico, cui sarebbe riconducibile il richiamato art. 12, che disciplina la nomina del Direttore Amministrativo delle Aziende Autonome delle Terme di Sciacca e delle Terme di Acireale in termini che risultano incompatibili con il meccanismo della "promozione automatica" per effetto dell'esercizio di fatto di mansioni superiori di cui all'art. 2103 c.c..
Il motivo merita accoglimento alla luce dell'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 7439 del 3.6.2000, che si riporta ad altri precedenti più risalenti (cfr. Cass.18.6.1999, n. 6146), orientamento coevo a quello fatto proprio dalla Corte territoriale ma del tutto opposto, secondo cui il disposto dell'art. 13, I. n. 300/1970 e di altre norme della stessa legge nessuna efficacia abrogativa possono aver in relazione alle norme speciali destinate a garantire procedure selettive e concorsuali di assunzione del personale ed altri momenti organizzativi dell'ente pubblico economico, operando in questa sfera l'ente medesimo con poteri che assumono, per gli obiettivi perseguiti, rilevanza pubblica, sicché le norme statutarie in questa sfera finiscono per avere una mera efficacia integrativa non diversamente da come avviene, per effetto del disposto dell'ultima parte dell'art. 37 I. n. 300/1970, per gli altri enti pubblici non economici.
Go\-ti_o tar, lattei-a 3fir4' é Il ricorso va, dunque, accolto, la sentenza impugnata cassata e Utb la causa, che non necessita di ulteriori accertamenti in fatto, ' ‘A. e decisa nel merito con il rigetto della domanda volta ad ottenere il riconoscimento del superiore inquadramento come Direttore Sh.et:ya-ét_ C2-#4 CI-61A Amministrativo dell'Azienda Autonoma Terme di Sciacca e la stx tà, compensazione tra le parti delle spese dell'intero processo Miai -
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta della domanda volta ad ottenere il riconoscimento del superiore inquadramento come Direttore Amministrativo dell'Azienda Autonoma Terme di Sciacca. Compensa tra le parti delle spese dell'intero processo Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 aprile 2021 Il Relatore Presiden / t A:m