Expulsion order nullified due to failure to weigh family ties against drug offenses under Italian immigration law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against an expulsion order issued to a Moroccan national for drug offenses. While the lower court rejected the opposition based solely on criminal convictions, the Supreme Court found this approach legally flawed because it ignored the applicant's solid family ties in Italy. The court ruled that expulsion cannot be automatic for drug crimes when family connections exist, leading to the annulment of the deportation decree.
Regesto Legislator
Generato dall'IAd.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5: The expulsion of an immigrant cannot be considered an automatic consequence of convictions for drug-related crimes when the individual possesses solid family ties within the territory of the State.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 9187-2020 proposto da: FARROUJ MOHAMED, domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato MASSIMO GOTI; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO - PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE;2459 - intimato - avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di FIRENZE, depositata il 28/01/2020 R.G.N. 8833/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI. R-6-599.71,41-i- RILEVATO CHE Mohamed FARROW, nato il 9.4.90 e cittadino del Marocco, residente in Italia dal 2003 con permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, da ultimo negato, veniva espulso con decreto n.163\19 della Prefettura di Firenze per varie condanne subite in materia di stupefacenti.
Il Giudice di Pace di Firenze, con ordinanza del 28.1.20, respingeva l'opposizione proposta dal Farrouj avverso l'espulsione. Avverso tale ordinanza egli proponeva ricorso a questa Corte, affidato a duplice motivo, mentre la Prefettura restava intimata. CONSIDERATO CHE Il ricorrente censura la mancata concessione del termine (compreso tra 7 e 30 giorni) per la partenza volontaria (art.7 dir. 2008/115/CE), nonché per non avere il Giudice di Pace considerato i solidi rapporti familiari che egli aveva in Italia dove risiedeva con padre e sorelle. Osserva la Corte che mentre la prima doglianza è infondata (cfr.Cass.n.29667\20), la seconda è invece meritevole di accoglimento, essendosi l'ordinanza impugnata basata essenzialmente sulla accertata commissione di vari reati in materia di stupefacenti da parte del ricorrente, in contrasto con i principi applicabili nella fattispecie.
Deve infatti considerarsi che con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2013 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato» — l'espulsione dell'immigrato non può considerarsi come un effetto automatico delle condanne per reati in materia di stupefacenti (pur valutabili dal giudice in sede di decisione).L'ordinanza impugnata mostra invece di attribuire essenziale rilievo alla commissione dei detti reati, pur avendo accertato la sussistenza di solidi legami familiari del Farrouj in Italia.
Il ricorso deve essere pertanto accolto, con conseguente cassazione del provvedimento impugnato e, con decisione nel merito, con declaratoria di nullità del decreto di espulsione impugnato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e dichiara nullo il decreto di espulsione. Condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida, quanto al primo grado in €.1.500,00 per compensi ed €.200,00 per esborsi e, quanto al presente giudizio, parimenti in €.1.500,00 per compensi ed €.200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 14 luglio 2021 Il Presidente (dr. sa Lucia Trj Mittionarto GiuMark. ci) Giovan,) JJE i w CORTE SUPREMA DI .aCgfiONE IV Sez, mrsi DE POS !Ti-',1" C