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Ordinanza — n. 25727/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation dismissed appeal for mortgage objection due to improper remedy and res judicata. The court rejected the appeal because the first-instance judgment was already final and the correct remedy was a special recourse, not an appeal. The court dismissed the appeal because the first-instance judgment was already final and the correct remedy was a special recourse, not an appeal. The court dismissed the appeal because the first-instance judgment was already final and the correct remedy was a special recourse, not an appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25727/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Mercuri Pasquale against a second-instance judgment that had rejected an objection to a mortgage registration. The appellant argued for formal defects, but the court determined the first-instance judgment had already become res judicata because the proper remedy was a special recourse under Article 111, paragraph 7, of the Constitution, not an appeal. Consequently, the proceedings were terminated as the legal process could not continue with the incorrect means of challenge.

Regesto Legislator

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Art. 617, 618, 382, 111, comma 7, Cost.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: When a first-instance judgment on an objection to execution acts is rendered, it constitutes a special recourse under the Constitution; if the party attempts an appeal instead, the judgment becomes res judicata and the proceedings must be dismissed for procedural error.

Parole chiave

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res judicata special recourse mortgage registration procedural error objection to execution appeal inadmissibility costs of litigation opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 617, 618 cod. proc. civ.
Art. 111, comma 7, Cost.
civ., il processo non poteva essere proseguito, visto l'erroneo mezzo di impugnazione prescelto (l'appello in luogo del ricorso ex art. 111, comma 7, Cost.);
Art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ.
ne consegue la cassazione della sentenza impugnata perché, ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., il processo non poteva essere proseguito, visto l'erroneo mezzo di impugnazione prescelto (l'appello in luogo del ricorso ex art.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 20 febbraio 2020, n. 4315
in relazione all'incidenza dell'avvenuta ammissione al gratuito patrocinio sulla debenza del contributo unificato, Cass. Sez. Un. 20 febbraio 2020, n. 4315).
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso 23021-2015 proposto da: MERCURI PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN NICOLA DA TOLENTINO 50, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO ROMEO, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO ZITO; - ricorrente - contro EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale 2021 pru Umpure!, t)t)MíOiLdA 1201 in ROMA, VIA DI RIPETTA 121, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO COMITO, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA LAURA CURATOLA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 61/2015 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 16/06/2015 R.G.N. 169/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO. R.G.23021/2015 RILEVATO CHE 1. con sentenza n.61 del 2015, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato l'opposizione ad iscrizione ipotecaria, per contributi omessi, in base al rilievo secondo cui i vizi formali denunziati avrebbero dovuti essere opposti entro il termine previsto per l'opposizione agli atti esecutivi, ampiamente scaduto anche rispetto alla comunicazione d'iscrizione ipotecaria (notificata il 2.9.2010; ricorso giudiziale del 28.2.2011);

2. avverso tale sentenza Mercuri Pasquale ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi inerenti a vizi formali della procedura d'iscrizione ipotecaria, al quale ha opposto difese Equitalia Sud, con controricorso; CONSIDERATO CHE 3. la sentenza del primo giudice, che ha rigettato la domanda per la declaratoria di illegittimità o nullità dell'iscrizione ipotecaria, si palesa, in ossequio al principio dell'apparenza, come pronuncia su un'opposizione agli atti esecutivi suscettibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 617 e 618 cod. proc. civ., non di appello ma unicamente di ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111, settimo comma, Cost.;

4. non essendo stato esperito, nei termini, quest'ultimo rimedio impugnatorio, la summenzionata sentenza di primo grado del Tribunale di Palmi, n.128 del 2013, è ormai da tempo passata in giudicato;

5. ne consegue la cassazione della sentenza impugnata perché, ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., il processo non poteva essere proseguito, visto l'erroneo mezzo di impugnazione prescelto (l'appello in luogo del ricorso ex art. 111, comma 7, Cost.);

6. segue, coerente, la condanna alle spese, del giudizio di appello e del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo;

7. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto (cfr. in relazione all'incidenza dell'avvenuta ammissione al gratuito patrocinio sulla debenza del contributo unificato, Cass. Sez. Un. 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata perché il processo non poteva essere proseguito; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate, per compensi professionali, in euro 2.000,00 per l'appello e in euro 3.000,00 per il giudizio di legittimità, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma, nel