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Ordinanza — n. 25726/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming res judicata applies to separate administrative sanctions from social security contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25726/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Bianchi S.R.L. against a lower court ruling that dismissed an opposition to administrative fines for labor law violations. The company argued that a prior judgment regarding INAIL contributions should preclude the Province of Trento from imposing separate sanctions. The court held that contributory rights and administrative sanctioning powers are autonomous legal relationships, meaning a judgment on one does not bind the other. Consequently, the appeal was dismissed, and the company was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 2900 c.p.c.; Art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: A judgment establishing contributory obligations does not have reflexive effect on third parties regarding autonomous administrative sanctioning powers, as the two legal relationships lack dependency.

Parole chiave

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res judicata administrative sanctions labor relations contributory rights autonomous legal relationships res inter alios acta social security contributions sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 2900 c.p.c.
Art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23045 del 2018
le diverse pretese conseguenti ad un dato accertamento non si fondano sul relativo verbale inteso come atto, ma sui fatti costitutivi previsti dalla legge per l'esercizio, da un lato, del diritto alla riscossione dei contributi e dall'altro della potestà sanzionatoria (fra tante, Cass. n. 23045 del 2018, Cass.
Cass. nn. 11369 e 11539 del 2020
23045 del 2018, Cass. nn. 11369 e 11539 del 2020) dovendo negarsi, tra l'una e l'altra azione, un rapporto di pregiudizialità/dipendenza, ricorrendo soltanto una mera comunanza di fatti costitutivi dell'uno e dell'altro rapporto;
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 22530-2015 proposto da: BIANCHI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, BIANCHI ROBERTO, BIANCHI MARA, tutti domiciliati in ROMA, PIAllA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIULIO KLAIN; - ricorrenti - contro PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidento pro tompore, e SERVIZIO LAVORO DELLAPROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati, NICOLO' PEDRAZZOLI, MONICA MANICA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 9/2015 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 26/02/2015 R.G.N. 41/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO. R.G.22530/2015 RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 9 del 2015, la Corte di Appello di Trento ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato l'opposizione, svolta dall'attuale ricorrente, avverso l'ordinanza-ingiunzione per il pagamento di sanzioni amministrative per violazioni inerenti al rapporto di lavoro subordinato intercorso con Cortese Mirko;

2. avverso tale sentenza la s.r.l. Bianchi e Bianchi Mara e Bianchi Roberto hanno proposto ricorso, affidato ad un motivo, al quale ha opposto difese la Provincia Autonoma di Trento e il Servizio Lavoro della predetta provincia, con unico controricorso, ulteriormente illustrato con memoria; CONSIDERATO CHE 3. con l'unico motivo di ricorso si deduce omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte di merito, con motivazione illogica, incoerente e antigiuridica, trascurato il giudicato esterno, formatosi sulla sentenza n.6 del 2013 del Tribunale di Rovereto - nella controversia fra i ricorrenti e l'INAIL avverso il medesimo verbale di accertamento - e, dunque, sulla natura del rapporto di lavoro intercorso con il lavoratore in riferimento al quale è stata azionata la pretesa sanzionatoria;

4. il ricorso è da rigettare;

5. pur in presenza di una comune radice degli accertamenti ispettivi, tra le cause inerenti il rapporto contributivo (dell'INPS o dell'INAIL), da un lato, e le sanzioni amministrative, dall'altro, vi è un rapporto di autonomia;

6. le diverse pretese conseguenti ad un dato accertamento non si fondano sul relativo verbale inteso come atto, ma sui fatti costitutivi previsti dalla legge per l'esercizio, da un lato, del diritto alla riscossione dei contributi e dall'altro della potestà sanzionatoria (fra tante, Cass. n. 23045 del 2018, Cass. nn. 11369 e 11539 del 2020) dovendo negarsi, tra l'una e l'altra azione, un rapporto di pregiudizialità/dipendenza, ricorrendo soltanto una mera comunanza di fatti costitutivi dell'uno e dell'altro rapporto;

7. la sentenza impugnata ha statuito in conformità al principio or ora richiamato sulla base della distinzione e dell'autonomia tra le pretese contributive e quella facente capo alla Provincia Autonoma di Trento concernente l'irrogazione di sanzioni amministrative all'esito dell'esercizio della potestà accertativa della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, ravvisando un reciproco rapporto di autonomia tra potestà sanzionatoria e obblighi contributivi derivanti al datore di lavoro dal rapporto di lavoro subordinato e qualificando come res inter alios acta, rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto;

8. va, dunque, ribadito il principio in virtù del quale l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell'ispettorato del lavoro (nella specie, la Provincia Autonoma di Trento, Servizio Lavoro) e diritti ed obblighi inerenti un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come res inter alios acta, rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto (da ultimo, Cass. n. 11539 del 2020 cit. ed ivi ulteriori richiami);

9. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo;

10. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 17 marzo 2021 Il Presidente Antonio Ma