Court dismisses appeal against victim status benefits extension to repeat offenders under terrorism laws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court rejected the Ministry's appeal against a lower court ruling that extended terrorism victim benefits to repeat offenders. The appellant argued this violated specific definitions in the 1990 and 2004 laws, claiming the new statute created a special category rather than extending existing protections. The court ruled that the 2004 law's reference to the 1990 law meant benefits applied to all victims, including those fitting the repeat offender description, thus upholding the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 1, I. n. 302/1990; Art. 1, comma 1, I. n. 206/2004: The provision extending benefits to victims of repeat criminal acts does not create a new category but applies to all victims recognized under the 1990 law, including those meeting the repeat offender criteria.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
e SENTENZA sul ricorso 14987-2019 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, COMANDO GENERALE DELL' ARMA DEI CARABINIERI, in persona del Comandante e legale rappresentante pro tempore, MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope 2021 legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso 1319 cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12; - ricorrenti - contro - CARLUCCIO DOMENICO SALVATORE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato ANDREA BAVA; - I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 72/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 05/03/2019 R.G.N. 1380/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/2021 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 5.3.2019, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Domenico Salvatore Carluccio volta a conseguire, quale vittima del terrorismo ex I. n. 302/1990, i benefici di cui alla legge n. 206/2004. La Corte, in particolare, ha ritenuto che, non contenendo le legge ult. cit. una nuova definizione di vittima del terrorismo, i benefici da essa introdotti dovessero estendersi anche a coloro che tali fossero stati riconosciuti ai sensi della legge n. 302/1990.
Avverso tali statuizioni hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa e il Comando Generale dei Carabinieri, deducendo un motivo di censura. Domenico Salvatore Carluccio ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria, con cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione. L'INPS ha depositato controricorso con cui ha insistito per la declaratoria del proprio difetto di legittimazione a resistere. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di censura, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 1 e 3, I. n. 302/1990, 1, I. n. 206/2004, 12 e 14 prel. c.c. e 81 Cost. per avere la Corte di merito ritenuto che i benefici introdotti dalla legge n. 206/2004, cit., dovessero estendersi anche a coloro che erano già stati riconosciuti vittime del terrorismo ex I. n. 302/1990.Va preliminarmente escluso il rilievo d'inammissibilità della censura, siccome mai formulata nel corso del giudizio di merito: vero è che giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la conformità della decisione del giudice di merito alle norme e ai principi di diritto applicabili alla fattispecie, ma non è meno vero che la preclusione concernente la possibilità di introdurre in sede di legittimità nuove questioni di diritto vale solo allorché queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (così, da ult., Cass. n. 15196 del 2018), il che all'evidenza non è nel caso di specie, in cui le parti ricorrenti hanno semplicemente prospettato una diversa interpretazione della normativa applicabile in relazione ai medesimi presupposti di fatto accertati nei pregressi gradi di giudizio.
Nel merito, la censura delle parti ricorrenti si fonda sull'assunto secondo cui l'art. 1, I. n. 302/1990, e l'art. 1, I. n. 206/2004, avrebbero differenti ambiti soggettivi di applicazione, per modo che sarebbe arbitrario estendere a coloro che sono stati riconosciuti vittime del terrorismo ex I. n. 302/1990 i diversi benefici fiscali, previdenziali e assistenziali introdotti dalla successiva legge n. 206/2004: ne sarebbe conferma la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 1, ult. co ., I. n. 206/2004, il quale - nel prevedere, per quanto qui rileva, che «per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302 [...]» - varrebbe senz'altro a estendere ai soggetti previsti dalla legge n. 206/2004 le disposizioni della legge n. 302/1990, ma non anche a estendere ai beneficiari delle disposizioni della I. n. 302/1990 le previsioni della legge n. 206/2004.
La censura è infondata. L'art. 1, I. n. 302/1990, recante "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata", istituisce una speciale elargizione da corrispondersi: - «a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale» (comma 1); - «a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale» (comma 2), a condizione che «il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale» (ibid., lett.
a) e che «il soggetto leso risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava» (ibid., lett. b); - «a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime» (comma 3); - «a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato» (comma 4).
Dal canto suo, il testo vigente dell'art. 1, comma 1, I. n. 206/2004, recante "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice", nel prevedere che «le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti», stabilisce che «ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico».
Che le disposizioni delle due leggi facciano parte di un unico sistema normativo si può desumere anzitutto da una serie di indizi letterali. Anzitutto, la legge n. 206/2004 ripete sia nel titolo che nell'incipit dell'art. 1, comma 1, la medesima locuzione di "vittime del terrorismo" che compare nel titolo della legge n. 302/1990: e dichiara di apportare "nuove norme" per costoro, non già di introdurre benefici a favore di nuove categorie di soggetti. Nello stesso senso depone il verbo «sono ricomprese» impiegato dall'art. 1, comma 1, I. n. 206/2004 (nel testo aggiunto dall'art. 34, comma 3, d.l. n. 159/2007, conv. con I. n. 222/2007), per attribuire la qualifica di «atti di terrorismo» alle «azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico»: "ricomprendere" significa infatti "annoverare tra gli elementi di una categoria" e, dal momento che nessuna disposizione della legge n. 206/2004 individua la categoria di "atti di terrorismo" nel cui ambito sarebbero da "ricomprendere" le "azioni" tipizzate dal suo art. 1, comma 1, un'elementare applicazione del canone sistematico d'interpretazione della legge induce a riconoscerli in quelli già tipizzati dall'art. 1, I. n. 302/1990: prova ne sia che la formulazione originaria dell'art. 1, I. n. 206/2004, si limitava al comma 1 a stabilire che «le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti», di talché il rinvio del successivo comma 2 alla legge n. 302/1990 «per quanto non espressamente stabilito» equivaleva certamente a individuare in quest'ultima la fonte della nozione di "vittima del terrorismo" normativamente rilevante.Le suesposte considerazioni di ordine letterale e sistematico inducono dunque a ritenere che l'unico significato logicamente attribuibile all'art. 1, comma 1, I. n. 206/2004, non consista, come preteso dalle parti ricorrenti, nel delimitare soggettivamente una speciale categoria di "vittime del terrorismo", ma piuttosto nell'estendere i benefici da essa previsti anche a coloro che siano rimasti vittime di «azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico», che certamente non potevano rientrare in nessuna delle quattro ipotesi previste dall'art. 1, commi 1-4, I. n. 302/1990, che dianzi si sono ricordate: e ciò sul presupposto che anche costoro si trovino nella medesima condizione di meritevolezza delle altre vittime del terrorismo di cui all'art. 1, I. n. 302/1990.
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Tenuto conto che la notifica del ricorso per cassazione all'INPS è avvenuta per mera litis denuntiatio, le spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo in favore del controricorrente Carluccio. Sussistono inoltre i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente Domenico Salvatore Carluccio, che si liquidano in C 4.200,00, di cui C 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nella camera