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Sentenza — n. 24951/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal allowing mobility advance retention despite subsequent intermittent subordinate employment within 24 months.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24951/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that allowed Paolo Vannuccini to retain an advanced mobility allowance. The INPS argued that Vannuccini's subsequent intermittent subordinate employment with Logistica ITC within 24 months violated statutory conditions requiring restitution. The court held that the law explicitly excludes the right to keep the advance if the recipient engages in any subordinate work, regardless of the contract type or duration, thereby upholding the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 7, comma 5, L. n. 223/1991; DM 142/1993: The advance payment of the mobility allowance is conditional upon the recipient not engaging in any subordinate employment within 24 months, and such employment, even if intermittent, mandates the restitution of the funds received.

Parole chiave

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mobility allowance advance subordinate employment intermittent contract restitution obligation 24 month period INPS regulations labor law compliance restituzione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 7, comma 5, L. n. 223/1991
12746/2010) l'anticipazione dell'indennità di mobilità, prevista dall'art. 7, comma quinto, della legge n.
Art. 3, comma 2, DM 142/1993
Art. 33 DLgs 276/2003
Art. 12 preleggi al c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12746/2010
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Testo completo

te SENTENZA sul ricorso 25973-2015 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;- ricorrente - contro VANNUCCINI PAOLO; - intimato - avverso la sentenza n. 248/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/05/2015 R.G.N. 846/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/2021 dal Consigliere Dott.

ENRICA D'ANTONIO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Rg n25973/2015 FATTI DI CAUSA 1.La Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo di accertamento della legittima percezione da parte di Paolo Vannuccini dell'anticipazione dell'indennità di mobilità . Ha esposto che l'Inps ne aveva chiesto la restituzione sul presupposto che il ricorrente ,nei 24 mesi successivi ,si era rioccupato svolgendo lavoro in favore della Logistica ITC con rapporto a tempo determinato ed intermittente. 2.Avverso la sentenza ricorre l'Inps con un motivo.

Il Vannuccini è rimasto intimato. La Procura generale ha depositato conclusioni scritte . RAGIONI DELLA DECISIONE 3. L'Inps denuncia violazione degli artt 7, comma 5, L. n. 223/1991 e art 3, comma 2, DM 142/1993 con riferimento agli art:t 33 del dlgs 276/ vigenti ratione temporis e 12 preleggi al c.c. Lamenta che la Corte d'appello di Firenze aveva ritenuto che la rioccupazione dell'assicurato con contratto di lavoro subordinato cd intermittente nei 24 mesi successivi all'avvenuta corresponsione dell'indennità di mobilità anticipata non fosse di ostacolo al mantenimento dell'indennità di mobilità anticipata percepita. 4.11 ricorso va accolto . 5.L'art 7 , comma 5, L n 223/1991 attribuisce ai lavoratori in mobilità , che ne facciano richiesta , il diritto di ottenere la corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità .

La norma risponde al fine di consentire , al lavoratore che ha cessato il proprio rapporto di lavoro, di intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti. La disposizione , tuttavia, prevede la restituzione dell'anticipazione qualora nei 24 mesi successivi al pagamento di parte dell'Istituto lo stesso lavoratore assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico. Come questa Corte ha sottolineato ( cfr Cass n. 12746/2010) l'anticipazione dell'indennità di mobilità, prevista dall'art. 7, comma quinto, della legge n. 223 del 1991, risponde alla "rado" di indirizzare il più possibile il disoccupato in mobilità verso attività autonome, al fine precipuo di ridurre la pressione sul Rg n 25973/2015 mercato del lavoro subordinato, così perdendo la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, e configurandosi non già come funzionale a sopperire ad uno stato di bisogno, ma come un contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio, e che il lavoratore, in caso di rioccupazione alle altrui dipendenze entro 24 mesi dalla corresponsione delle somme, deve restituire.

6. Ciò premesso il tenore della norma è chiaro nell'escludere il diritto all'anticipazione in caso di esplicazione di un'attività di lavoro subordinato . In ipotesi di temporanea intervenuta rioccupazione quale lavoratore subordinato durante i ventiquattro mesi successivi all'erogazione dell'anticipazione, le somme percepite dal lavoratore devono, pertanto, essere restituite . Nella fattispecie la conclusione di un rapporto di lavoro intermittente è di ostacolo al diritto del Vannuccini a mantenere l'anticipazione . 7.Da un lato ,va rilevato che è infondata la pretesa della Corte territoriale di dare rilievo all'accertamento della sussistenza di una chiara volontà di abbandonare l'iniziativa economica finanziata o della sua incompatibilità , per impegno, con la conduzione dell'impresa o della professione e, dunque, a dare spazio ad un'indagine su ragioni personali o familiari ,e cioè a comportamenti soggettivi del creditore non ammessa nel nostro ordinamento e con inevitabili incertezze interpretative ,a fronte di una norma ben chiara nell'escludere il diritto a mantenere l'anticipazione . 8.Dall'altro lato il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore per lo svolgimento di una prestazione di lavoro "su chiamata".

Esso rientra pur sempre nell'ambito del lavoro subordinato e, dunque, la sua instaurazione nel periodo di 24 mesi impedisce al Vannuccini di trattenere l'anticipazione ottenuta . 9.Per le considerazioni che precedono ,in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità . PQM Rg ri 25973/2015 Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità .

Roma 7/4/2021\ L'estensore Il Presidente Er½a D'ASnio Antonio Manna / 9 LL FT,7\1717-97"-T: Il