Cassation court allows appeal against INPS ruling, holding tax breaks depend on effective activity classification changes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Acentrica S.p.A.'s appeal against the INPS, ordering the lower court to retry the case. The company argued that tax breaks should be denied because its business classification was changed retroactively by INPS. The court ruled that INPS classification changes produce immediate effects on tax breaks unless based on false declarations, overturning the previous principle that only the objective nature of activity matters. Consequently, the lower judgment was annulled and the case remanded for a new decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, comma 8, I. n. 335/1995; Art. 49, I. n. 88/1989: INPS classification changes for tax breaks produce immediate effects from the current pay period unless based on false declarations, establishing that tax breaks depend on the effective activity classification rather than just objective nature.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA sul ricorso 21834-2015 proposto da: ACENTRICA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI 100, presso lo studio dell'avvocato PAOLA FIECCHI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA; - ricorrente - contro 2021 I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 1342 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO,ESTER ADA SCIPLINO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 293/2014 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 04/09/2014 R.G.N. 8/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2021 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' ha depositato conclusioni scritte. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 4.7.2014, la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta da Acentro Veicoli Industriali s.r.l. (poi trasformatasi in Acentrica s.p.a.) avverso il decreto ingiuntivo con cui le era stato intimato di pagare all'INPS somme per sgravi indebitamente fruiti a seguito di provvedimento di variazione della classificazione aziendale dal ramo industria al ramo commercio; che avverso tale pronuncia Acentrica s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che l'INPS ha resistito con controricorso; che il Pubblico ministero ha concluso per il rigetto del ricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l'unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 8, I. n. 335/1995, e 49, I. n. 88/1989, nonché della legge n. 1089/1968 e succ. mod. e integraz., per avere la Corte di merito ritenuto che l'efficacia irretroattiva dei provvedimenti di variazione adottati dall'INPS, sebbene non potesse comportare la restituzione della fiscalizzazione degli oneri sociali, non avesse viceversa rilievo per gli sgravi contributivi; che il motivo è fondato, avendo questa Corte ormai chiarito che, sebbene l'individuazione dei soggetti destinatari del beneficio degli sgravi contributivi vada operata alla stregua della legislazione d'incentivazione applicabile ratione temporis (quale, in specie, la legge n. 1089/1968), che si pone in rapporto di specialità rispetto alle successive norme relative all'inquadramento delle imprese ai fini previdenziali ex art. 49, I. n. 88/1989, di talché per accertare il carattere industriale dell'attività rileva pur sempre la definizione dell'art. 2195, n. 1, c.c., resta nondimeno fermo che, in base all'art. 3, comma 8, I. n. 335/1995, i provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta, producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, salvo il caso in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro (così, espressamente, Cass.n. 16246 del 2014, sulla scorta di Cass. n. 8068 del 2011); che risulta pertanto superato il diverso principio di Cass. n. 631 del 2010 (richiamata dai giudici territoriali nella propria pronuncia e il cui dictum è sostanzialmente alla base delle conclusioni del Pubblico ministero) secondo cui, in materia di sgravi, rileverebbe soltanto la natura oggettiva dell'attività svolta dall'impresa, indipendentemente dal provvedimento con cui l'INPS l'attesta ai fini previdenziali, che avrebbe al riguardo natura ricognitiva e non costitutiva; che tale ultimo principio, formulato sulla scorta dell'assunto secondo cui le controversie concernenti il riconoscimento di agevolazioni e sgravi contributivi non concernerebbero il rapporto contributivo (così, espressamente, Cass. n. 631 del 2010, cit., in motivazione), si pone diametralmente in contrasto con l'art. 3, comma 8, I. n. 335/1995, che - nella parte in cui (primo e secondo periodo) stabilisce che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali, adottati dall'INPS di ufficio o su richiesta dell'azienda, producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato - ha valenza generale ed è applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti operata dall'Istituto previdenziale dopo la data di entrata in vigore della predetta legge (o anche prima, nel caso in cui la modifica, così come attuata, formi oggetto di controversia in corso a quella stessa data), e ciò indipendentemente dai parametri adottati, si tratti cioè dei nuovi criteri di inquadramento introdotti dai primi due commi dell'art. 49, I. n. 88/1989, ovvero di quelli applicabili secondo la normativa previgente (Cass.
S.U. n. 16875 del 2005), non potendo invero dubitarsi che la spettanza o meno degli sgravi è questione che, determinando l'ammontare dei contributi dovuti in concreto dall'azienda, inerisce strettamente al rapporto contributivo che essa intrattiene con gli enti previdenziali; che, non essendosi la Corte di merito attenuta all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale dell'8.4.2021. IL PRESIDENTE Antonio Manna IL FIJN7,1 -7 77' ZI ARIO a Do.