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Sentenza — n. 24691/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows workers' dismissal appeal in bankruptcy transfer cases, excluding automatic continuity rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24691/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appeal by striking down the lower court's dismissal of workers' reinstatement claims. The lower court had rejected the workers' request because the transfer of the bus company occurred during a bankruptcy proceeding, which they argued should preserve employment continuity. The Supreme Court ruled that when a transfer involves a bankrupt entity, the specific exclusion of continuity protections applies, meaning the workers cannot automatically claim their jobs were transferred. Consequently, the dismissal was deemed valid under the specific bankruptcy transfer rules, and the case was remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990; Nell'ipotesi di trasferimento d'azienda in caso di procedura fallimentare del cedente, non accorre il requisito della cessazione dell'attività, escludendo l'applicazione automatica delle tutele di continuità del rapporto di lavoro.

Parole chiave

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transfer of business bankruptcy proceedings employment continuity dismissal appeal labor law reinstatement claim insolvency transfer soppressione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990
360, primo comman 1 3, codnproc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, ritenuto "inoperativa" la deroga alla continuità dei rapporti , t f di lavoro introdotta dall'art. 47, comma 5, della legge h.
Art. 2112 cod.civ.
428 del 1990 contiene una diversità di disciplina, ai fini dell'applicazione p meno deil'art. 2112 cod.civ., trà procedure che presuppongono la cessazione dell'attività d'impresa o, ' comunque, la sua non continuazione (di cui al comma 5 del 'medesirho art, 47) e n.
Art. 384, primo comma, c.p.c.
Ai sensi del primo comma dell'art. 384 c.p.c., venendo riSolta una questione di diritto di particolare importanza, in funzione nomofilattica va enunciato il eguente principio di diritto: "Nell'ipotesi di trasferimento d'azienda, ai fini dell'operatività degli effetti previsti dall'art.
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176
artt. 2112 cod.civ
Con l'unico motivo di ricorso la società denuncia violazione e/o falsa appliLazione degli artt. 2112 cod.civ., 47, comma 5, della legge n.
art. 2112 cod.civ
428 del 1990 contiene una diversità di disciplina, ai fini dell'applicazione p meno deil'art. 2112 cod.civ., trà procedure che presuppongono la cessazione dell'attività d'impresa o, ' comunque, la sua non continuazione (di cui al comma 5 del 'medesirho art, 47) e n.
art. 384 c.p
Ai sensi del primo comma dell'art. 384 c.p.c., venendo riSolta una questione di diritto di particolare importanza, in funzione nomofilattica va enunciato il eguente principio di diritto: "Nell'ipotesi di trasferimento d'azienda, ai fini dell'operatività degli effetti previsti dall'art.
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Testo completo

te SENTENZA sul ricorso 17382-2018 proposto da: AMAG MOBILITA' S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO N 18, presso lo studio dell'avvocato MARINA ZELA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANLUCA GIANATTI; 2021 - ricorrente - 1114 contro BOVERO MASSIMO, D'AGATI ROBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TRONTO 32, presso lo studio dell'avvocato GIULIO MUNDULA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO BRANZOLI; - controricorrenti - nonchè contro FALLIMENTO A.T.M. - AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A.

IN LIQUIDAZIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 210/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 03/04/2018 R.G.N. 1100/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. n. 17382/2018 R.G. FATTI DI CAUSA 1. con sentehza n. 210 depositata il 3.4.2018 la Corte di appello di Torino, confermando , la pronuncia del Tribunale di Alessandria, ha dichiarato illegittimo il licenZiaménto i intimato da ATM-Azienda Trasporti e Mobilità s.p.a. in liquidazione a Roberto D'Agati e Massimo Bovero ritenendo non sussistenti i requisiti di cui all'art. 45, comma 8, del Regolamento allegato al Regio decreto n. 148 del 1931 ("danno 'recato all'azienda con dolo nei contratti di lavoro, provviste, accolli e vendite ò altro ramo del, servizio) con ' conseguente ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, iex art. 18 della legge n. 300 de 1970, presso la società cessionaria AMAG Mobilità s.p.a.;

2. la Corte distrettuale, per quel che interessa, rilevato che in data i8.7.2016 la società ATM era stata dichiarata fallita ma che il servizio pubblico locale non 'era stato mai interrotto (essendo stato stipulato, dapprima, un contratto di , affitto di azienda tira ATM e AMAG per il periodo 13.6-31.12.2016 poi prorogato sino al 31.3.2017, é poii una cessione di ramo di azienda tra le stesse parti), ha ritenuto chè i iavoratori clbvevano ritenersi trasferiti presso la società cessionaria, dovendosi applicare 'l'art. 21111cod.civ., non potendo ritenersi ricorrenti i requisiti previsti dall'art. 47, comma 5, della legge in 428 del 1990 per derogare alla disciplina che impone la continuità dei rapporti di lavoro; 1 invero, il citato comma 5 va interpretato nel senso che, ahche in caso di dichiarazione di fallimento, sia necessario che l'attività non sia continuata;

3. Per la cassazione della sentenza ricorre la società AMAd affidandosi a un articolato motivo di ricorso, illustrati da memoria. Resiste Massimo ,Bovero; Roberto D'Agati e il Fallimento ATM in liquidazione sono rimasti intimati.

4. Il procedimento è regolato dall'art. 23, comma 8-bis del d.l. 28 ottobre 2020, 1n. 137, conv. con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, secondo cui ,"Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a horma degli airticoli, 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la corte di cassazione , procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore 'generale e dei (difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale 'l faccia ri6tliesta di discussione , orale". Né i difensori delle parti, né il Procuratore Generaie hanrio fatto I I I richiesta di discussione orale.

5. Il P.G. ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, Chiedendo la dédlaratoria di estinzione del procedimento per Roberto D'Agati e l'inammissibilità del' ricorso promosso nei confronti di Massimo Boveri. n. 17382/2018 R.G.

MOTIVI DELLA DECISIONE

i 1. Preliminarmente, va rilevato che le parti hanno depositato cdpia del v erbale di conciliazione concluso in sede sindacale in data 10.2.2020 tra 'ANAG Mobilità, ,e , Roberto D'Agati, ove risulta che la società rinuncia a proSeguire il giudizio nei confronti, del suddetto lavoratore, il quale accetta la rinuncia, cbri intenziohe delle parti di abbandonare il giudizio pendente avanti la Cassazione e di compensare le spese di lite. Con il detto verbale, quindi, le parti si sono date reciproèamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, idoneo' a determinare la cessazione della materia del contendere fra le parti stesse che va dichjarata l in questa sede.

2. Con l'unico motivo di ricorso la società denuncia violazione e/o falsa appliLazione degli artt. 2112 cod.civ., 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990,,in relazione' all'art. 12 delle preleggi, agli artt. 104,104-bis, 105 del Regio , decreto n. 267 del, 1942, ai principi generali dell'ordinamento, i precedenti giurisprudenzialí in materia, nondhe la stessa direttiva 2001/23/CE (in relazione all'art. 360, primo comman 1 3, codnproc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, ritenuto "inoperativa" la deroga alla continuità dei rapporti , t f di lavoro introdotta dall'art. 47, comma 5, della legge h. '428 citata in quanto il , presupposto della "non prosecuzione o cessazione dell'atti,vite accóm'unerebbe'"tutte" indistintamente le tipologie di imprese elencate nella prima parte della' norma comprese quelle per le quali è intervenuta dichiarazione di fallimento.

La Corte distrettuale ha , omesso di considerare che tutte le fattispecie ivi 'contemplate (ad eccezione dell'amministrazione straordinaria) hanno carattere liqUidatorio (dunque alieno i da qualsiasi provvedimento di continuazione dell'attività aziendale); che l'a continuazione dell'attività esula dalla finalità stessa del fallimento, volto tipicamente ' alla liquidaziOne del patrimonio dell'impresa e al soddisfacimento della massa, in vista dél pribritario interesse dei creditori; che le numerose sentenze della Corte di, Giustizia europea adottate in questi anni hanno distinto le fattispecie connotate' da procedure concorsuali con finalità liquidatoria dalla crisi d'impresa, precisando che sólamente in quest'u'Itimo caso si è di fronte ad un procedimento che, lungi dal tendere ,alla liduidazione dell'impresa', mira al contrario favorire la prosecuzione , delía sua attiQita nella , prospettiva di una futura ripresa (sentenza Spano, 7.12.1995;caúsa C-472/93);

èhe le modifiche apportate dall'art. 19-quater della legge n. 166 d'el 2009 il comma 4-bis al suddetto art. 47 hanno introdotto una diversificazione delle tutele tra situazioni che possono evolvere verso la continuazione ' dell'attività (tra cui ' n. 17382/2018 R.G. l'amministrazione straordinaria "in caso di continuaziOne o di mancata ' cessaz,ione dell'attività") e fattispecie preordinate alla liquidazione sFlei beni 'dlell'imprenditore (tra cui l'amministrazione straordinaria "nel caso' in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata"), tra le quali va annoverato ,la dichiarazione di fallimento che integra una procedura liquidatoria per antonomasia.

3. Il ricorso 'è fondato. fl 3.1. preliminarmente, va rammentato che il paragrafo 1 dell'art. 5, della Direttiva 2001/23/CE prevede che le tutele approntate per i lavoratori in caso di trasferinento d'impresa agli art. 3 e 4 dello stesso strumento (dedicati al mantenimento dei diri*i dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda, che trova il corrispondente !Ormativo nell'art. 2112 cod.civ.), sono inapplicabili se ricorrono tre requisiti, ossia: nei casi in cui l'impresa cadente sia oggetto di una procedura fallimentara 'Io di una proicédura d'insolvenza analoga ove la procedura sia stata aperta al fine di 'liquidare i beni del cedente, purché dette procedure si svolgano sotto il controllo di un;autorità pubblica competente (in questo senso, univoca la giurisprudenza comunitaria:' Corte di giustizia dell'UE, sentenze: 16.5.2019, Christa Plàsers e a., ! ,C2509/17, p.38; 22.6.2017, Federatie Nederlandse Vakveniging e a., C-126/16,, p„ 44).

Il Paragrafo 2 della , medesima Direttiva, invece, riespande - quasi interamente'- il quadro di garanzie dei lavoratori, prevedendo che, in caso di procedure di insolvenza (a Prescindee dalla carattere liquidatorio della procedura ma purchè sottoposta al controllo di, un'autorità pubblica), si applichino gli artt. 3 e 4 con alcuni temperamenti (a scelta degli Stati membri, il mancato passaggio dei debiti del cedente e/o la modifica delle condiliOni di' , lavoro dei dipendenti da concordarsi con le organizzazioni sindacali. Cfr. con riguado a procedure non caratterizzate da carattere liquidatorio bensì da finalità di risanamento delle imprese, CGUE sentenze: 7.12.1995, Spano e a., C-472/93; 25.7.199'1 0 d'Urso e a., C-362/89, citate dalla sentenza impugnata, che avevano; entrambe, ad oggetto hdn una procedura fallimentare bensì procedure che disciplihavano IfamministraZiond straordinaria delle grandi aziende in crisi). 3.2.

Con riguardo al diritto interno e alla, giurisprudehza di' questa Corte, è stato , recentemente sottolineato (cfr. Cass. n. 10414 del 2020), con riguardo alle garanzie da assicurare ai lavoratori di aziende in crisi, che l'art. 47 della legge n. 428 del 1990 contiene una diversità di disciplina, ai fini dell'applicazione p meno deil'art. 2112 cod.civ., trà procedure che presuppongono la cessazione dell'attività d'impresa o, ' comunque, la sua non continuazione (di cui al comma 5 del 'medesirho art, 47) e n. 17382/2018 R.G. I procedure non liquidative (di cui al comma 4-bis dell'art. 4`7, inserito dall'art:',19,dal decreto legge n. 135 del 2009, conv. in legge n. 166 del 2009,, al fine di dare esecuzione i alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia délle Comunità europee giugno 2009 nella causa C-561/07) e si è rilevata la simmetria con le deroghe consentite, ' rispettivamente, dal paragrafo 1 e dal paragrafo 2 dell'art.,5 della Direttiva 2001/23/CE.

Invero, si è affermato che il legislatore ha inteso limitare ai soli casi di procedure concorsuali liquidative nel corso delle quali non sia stata disposta o sia cessata l'attività (ossia all'ipotesi del comma 5 dell'art. 47, a differenza del comma 4 bis, della legge n. 428 del 1990) la deroga al generale principio della continuità dei rapporti "di lavoro di tutti i dipendenti addetti all'azienda trasferita. E' stato, inoltre, ritenuto conforme al diritto comunitario l'indlusione, nell'aMbitp del comma 5 dell'art. 47, della legge n. 428 del 1990, del concordato preventivo) ove sia accertata l'impossibilità della continuazione dell'attività, in quanto in tal caso la procedura riveste necessariamente un fine liquidatorio, con 'la conseguente bosibilità della disapplicazione dell'art. 2112 cod.civ. nei confronti dei lavoratori con i quali sia, proseguito il rapporto di lavoro con la società cessionaria (cfr.

Cass. n. 31946 del 2019). 3.3. In coerenza con la normativa di fonte comunitaria e di diritto .ynterno,, anche, come interpretata, nei rispettivi ambiti, dalla Corte di Giustizia' eukopea e da questa Corte, le procedure fallimentari concernenti le imprese cedenti rientrano pienamente (ed anzi prioritariamente) nel campo di applicazione del comma 5 dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990 (e, corrispondentemente, nel paragrafo 1 dell'art., 5 della Direttiva 2001/23/CE) essendo ontologicamente ed esclusivamente preordinate alla liquidazione della ,società dichiarata fallita, rappresentando - eventuali segmenti di prosecuzione dell'attività imprenditoriale, quali l'affitto o la vendita del ramo di azienda - solamente , strumenti orientati ad una funzione liquidatoria, finalizzati a 'conservare il valo're di avviamento sul mercato per incrementare il più possibile il compendio aziendale per la distribuzione' ai creditori.

Nell'ambito della procedura fallimentare, invero, là eventuale i continuazione dell'impresa non è più nella sua piena, esplicazicine ed è, cornUnqué, sempre finalizzata alla esclusiva liquidazione dei beni. Le procedure fallimentari sono, invero, espressamente richiamate nel paragrafo 1 del comma 5 della Direttiva 2001/23/CE e soddisfano ontolohicamenté tutti e tre i requisiti ribaditi dalla Giurisprudenza comunitaria come innanzi illustrati (ossia ,l'imOresa cedente sia oggetto di una procedura fallimentare - o di una, procedura' d'insolvenza analoga -, la procedura sia stata aperta al fine di liquidare i beni del cedente, la procedura si svolga n. 17382/2018 R.G. ,1 sotto il controllo di un'autorità pubblica competente); non vi, è, dunque,, alcum bisogno , di verificarne la ricorrenza, come può, invece, accadere per i' ca§i di amminiStailiOne straordinaria o di concordato preventivo ove può mancare Mine liquidatori° potendo essere orientato, il piano predisposto dal giudice, o alla soddisfazione dei ,creditori attraverso la continuità aziendale ovvero alla liquidazione del patilmonio.

Il testo del comma 5 dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990; interpretato , conformemente alla norma comunitaria di cui reca , attuazibne nonché alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, consente pianamente di includere tutte le procedure fallimentari nell'ambito delle imprese che possono disàpplicare l'art. 2112 cod.civ. (i La disposizione normativa recita: "5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di ! concordato preventivo consistente nella cessione dei beni; emanaVone del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sotto obosizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attivita' honl sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti! IcOmmi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento !anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro !continua Fon l'acquirente non , trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, sahlo che dall'accordo irisultino condizioni di miglior favore.

Il predetto accordo puo' altresit prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto i in parte, alle dipendenze dell'alienante". In simmetria con il paragrafo 1 dell'art. 5 della Direttiva comunitaria 2001/23/CE, il suddetto comma 5 consente solamente alle procedure aventi finalità liquidatorie del, patrimonio la possibilità di disapplicare l'art. 2112 cod.civ., é quindi nelle 'ipotesi di dichiarazione di fallimento (ontologicamente volta alla liquidazione del patrimonio aziendale al fine di soddisfare i creditori) e di "procedure di insolvenalanalogne" (par.1 Direttiva) individuate, dal legislatore nazionale, in quelle i di "om6logaione di concordato preventivo consistente nella cessione dei, beni, emanazione' , del, i I, , n provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ' ovvero di sc4toposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata", ove la precisazione della cOtinuaziohe dell'attività in tali casi si impone - per rispetto del dettato comunitario, da interpretarsi in senso restrittivo (CGUE 22.6.2017, citata) - perché, a differenza del fallimi ento, si tratta di procedure , n. 17382/2018 R.G. che, per loro natura, possono essere finalizzate (a seconda delle situazioni in cui v'ersa l'impresa) alla liquidazione del patrimonio ovverò al risdnamento mediante , ristrutturazione. , La conferma della correttezza di tale interpretazionè è fornita dal comma , 4-bis, lett. b.bis, dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990 che, nell'ambito delle ipotesi in relazione alle quali sono consentite deroghe all'art. 2112 cod.civ. (deroghe di portata più ristretta rispetto a quelle consentite nei casi previsti dal successivo comma , 5; cfr., sul', punto, Cass. n. 10414 del 2020, citata), include "l'amministrazione ,straordinaria, ai seh, isi del d.lgs. 8.7.1999, n. 270, in caso di continuazione o di 'mancata cessazione dell'attiYità".

Quindi, nel contesto del comma 5 dell'art. 47, in caso di trasferimento di imprse o parti di imprese il 'cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di ,una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei Peni 'del cedente Steso, principio generale è (per i lavoratori trasferiti alle dipendenze 'del cessionario) l'esclusione delle tutele di cui all'art. 2112 cod.civ., salvo che l'accordo preyeda condizioni di miglior favore (la regola è dunque l'inapplicabilià, salvo deroghe); diversamente, nell'ambito di procedure di insolvenza aPerte nei confronti del cedente che non abbiano come finalità la liquidazione dei beni,, il ,comma 4-bis prevede, come regola, l'applicazione dell'art. 2112 cod.civ. e, dunque, l'accordo con le organizzazioni sindacali non consente di incidere sulla continuità del rapporto di' lavoro rina può riguardare esclusivamente le "condizioni di lavoro", nel contesto di un rapporto di lavoro comunque trasferito.

Deve ritenersi, dunque, che, a fronte di espreSsioni ' che possono apparire sintatticamente equivoche, deve essere privilegiato il, significato conforme, al chritto dell'Unione e alla interpretazione che dello stesso fornisce la CGUE, che, peraltro, nel caso di specie è anche più coerente con l'interpretazione logico -sisternatical e con la , voluntas legis. I I 4. Ai sensi del primo comma dell'art. 384 c.p.c., venendo riSolta una questione di diritto di particolare importanza, in funzione nomofilattica va enunciato il eguente principio di diritto: "Nell'ipotesi di trasferimento d'azienda, ai fini dell'operatività degli effetti previsti dall'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990 (esclusione dei lavoratori èécedentari dal passaggio presso il cessionario), in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare non accorre il requisito n. 17382/2018 R.G. della cessazione dell'attività di impresa, di essa costitutivo, da riferire esclusivamente alla procedura di amministrazione straordinaria".

I 5. In conclusione, il ricorso va accolto (con riguardo ,al controricbrrente Massimo Bovero), la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla COrte di appeilo di T,Orinq, , diversa composizione, che provvederà altresì sulle siSese, del presente giudizio di, legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra AMAG Mobilità,s.p.'a., Fallir inento A.T.M. e Roberto D'Agati e compensa tra le parti le speSe di lite. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello , di Torino, in diversa , composizione, che provvederà altresì sulle spese del presente giudi tzio di legittirnità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà att' della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrknte, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto pei rir l ricorso, , a norma del, comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. t