Cassation court dismisses Vodafone's appeal, upholding lower court's finding that business transfer lacked functional autonomy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Vodafone Italia's appeal against a Naples appellate court ruling that confirmed the continued employment relationship of workers after a business transfer. The lower court found Vodafone failed to prove the transferred business units possessed functional autonomy, citing continuous operational links and retained assets. The supreme court affirmed this decision, emphasizing that the cassation review is limited to legal validity and cannot substitute the lower court's factual assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, cod. proc. civ.; Art. 2112 cod. civ.: The Court of Cassation's review is strictly limited to the legality of the lower court's decision and cannot substitute its own evaluation of factual circumstances or the functional autonomy of transferred business units.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
te SENTENZA sul ricorso 3308-2016 proposto da: VODAFONE ITALIA S.P.A. (già VODAFONE OMNITEL B.V., già VODAFONE OMNITEL N.V.), società soggetta a direzione e coordinamento di VODAFONE GROUP PLC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO, 8, presso lo studio 2021 degli avvocati ANDREA MUSTI, ENRICO CICCOTTI, che la 1111 rappresentano e difendono unitamente all'avvocato FRANCO TOFACCHI; - ricorrente principale - contro DEL PESCHIO RITA, ESPOSITO TIZIANA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA RENATO FUCINI 238, presso lo studio dell'avvocato FABIO CUTULI, che le rappresenta e difende; - controricorrenti - COMDATA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI, 128, presso lo studio LEXELLENT, con l'Avvocato LAURA ARCESE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIO SCHERINI e CARLO ALBERTO MARIA MAJER; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 5857/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/07/2015 R.G.N. 8342/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2021 dal Consigliere Dott.
ELENA BOGHETICH; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. - n. 3308/2016 R.G. Fatti di causa , 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentehza n. 5857 del 28.7.2015, iri riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto le domahde di, lavoratori già dipendenti della Vodafone Omnitel N.V. volte ad accertare la perdurante esistenza di detto rapporto di lavoro in ragione della illegittimità e ineffiacia della successione, in data 8.11.2007, di Comdata s.r.I.4 in tali rapporti ex art. 2112 cod.civ. in esito alla cessione da parte della Vodafon,e dei rami d'azienpa back office consumer, back office corporate, gestione credito, cui i laVo}ratori erano addetti;
2. La Corte distrettuale, dopo aver ricostruito il quadro norrhativo (all'indomani ' della novella apportata all'art. 2112 cod.civ. dall'art 32' 1el d.lgs,. n. 276 del 2003) e giurisprudenziale (di livello comunitario e nazPionale), ha, rilevato che la società Vodafone non ha dimostrato l'autonomia funzionale del ramo ceduto (sprovvisto, inoltre, di particolare know'how) essendo emersi intensi e continui collegamenti con la struttura cedente (sia con riguardo alla gestione di assistenza amministrativa sia con riguardo alla' verifica .della qualità dei servizi resi), essendo rimasti nella titolarità di Vodafone sia i contratti di locazione dei n locali sia i programmi informatici necessari allo svolgimento delle attività oggetto della cessione (da distinguersi dal data base protetto dal T.U. 'sulla Privacy).
3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso , principale Vodafghe Italia s.p.a. con due motivi, illustrati da memoria; la società Comdata s. iPia. ha resistito 'affidato1 a due motivi, 'illustrati da memoria; i lavoratori hanno resiStjto l, con controricorso (chiedendo il rigetto del ricorso principale e del ricorso ingidentale). n 4. Il procedimento è regolato dall'art. 23, comma '8-bis del Ø.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni nella legge 18 dicembre' 2020 > n. 176, secondo cui "Per la decisione sui ricorsi proposti per , la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 3719 del codice di procedura civile, la corte di cassazione procede in camera di consigli9 senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle Parti, Salvo ch una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale". Né i , - n. 3308/2016 R.G. difensori delle parti, né il Procuratore Generale hanno fatto richiesta' di discussione orale.
5. Il P.G. ha rassegnato le proprie conclusioni, scritte, Chiedendo il rigetto del ricorso. Motivi della decisione 1. I motivi del ricorso principale di Vodafone Italia s.p.a. pdssono egsere corhe di seguito sintetizzati. Con il primo, ex art. 360, primo comma, n. 31, cod.proc.civ., si 'dénungia violazione o falsa applicazione dell'art. 2112 cod.civ. per nOn avere la Corte di Appello ritenuto sussistente il requisito dell'autonomia funzionale dl ramo ceduto, errando nell'interpretare la disciplina codicistida e comunitari , in particolare, nell'individuare gli elementi decisivi Che qualifican,o il requiito i dell'autonomia funzionale di un ramo di azienda oggetto di cessione, non potendo costituire - il persistere delle interrelazioni tra il compendio ceduto e gli altri settori dell'impresa cedente - un indice sOtornatico 1di un difetto di autonomia.
Dovendosi ritenere irrilevante la mancata cessione del Contratto di locazione, nonché erronea, in quanto implicitamente' abr'o'gatrice del comma 6 dell'art. 2112 cod.civ., la valutazione negativa della necessità, dell'invio, da ' parte del committente, di copia del contratto di vendita, il ricorrente rileva che il sistema di verifica della qualità del servizio reso da Codata Care è del tutto autonomo, limitandosi, Vodafone, a fornire le procedure per cómunicare con il cliente e per gestire le svariate problematiche (Procedure che, anche' prima della cessione, erano elaborate da apposita e distinta divigione Vodafone); né, la Corte distrettuale, ha compreso l'obbligo di legge, ex art. 123', gomma 1 5, T.U.
Privacy ,di cui al d.lgs. n. 196 del 2003, che vieta la céssione 1 (o l'ut9izzp incontrollato) ad appaltatori della titolarità degli applicativi in grado di accedere n i al database della società di telecomunicazione su 'cui sono conservati dati (anagrafica e traffico clienti) di milioni di clienti. Con il secondo motivo si denuncia, ex art. 360, ,priimo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ., violazione dell'art. 2112 cod.civ, nonché omesso 'esarhi circa un fatto decisivo per il giudizio, nella parte in cui la sentenza, esaminando lé risultanze probatorie emerse in altri procedimenti del !tutto , analoghi( ha - n.3308/2016 R.G. inspiegabilmente ignorato numerose circostanze (emerse dalle depbsizio,ni dei testi Gualtieri, Costantini, Piazzolla, Patrucco, Borrielo, Salerrinie, Callegaro).
2. Con il primo motivo del ricorso incidentale, Corridata denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., violazione o falsa appllcazione dell'art. 2112 cod.civ., essendo emerso pacificamente che il Servizio ' di ,gestione amministrativa delle pratiche di attivazione e di variazione nonché di gesOone dei reclami semplici (ossia il back office) è sempre stato realizzato, sOlarriente dai dipendenti ceduti; secondo la giurisprudenza comunitaria e nazionale è irrilevante la collocazione del segmento produttivo oggetto di cessione, essendo importante verificare che il suddetto ramo renda un servilio in autonomia, ted , avendo dimostrato le risultanze istruttorie (nonché lo stesso contnatto di , appalto 'Stipulato tra le società) che non vi era alcuna, interferenza nell'agire quotidiano né alcuna ingerenza nell'autonomia organizzatiVa e gestional'e, qi Comdata, limitandosi, Vodafone, a fornire alla cessi'on'aria le procedure per comunicare con il cliente e gestire le svariate problematiche, diSinteressandosi poi totalmente del loro impatto sull'organizzazione qella ceSsitonatia; riguardo ai programmi informatici necessari allo svolgimentb delle attività oggetto 'del cessione e rimasti in proprietà esclusiva di Vodafone, la ,Corte distrettuale non ha considerato adeguatamente la normativa che 'vieta alle società di telecomunicazioni di cedere la titolarità di applicativi che clonsentono di accedere al proprio data base.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale si denuncia, ex ,art. 360, primo tr comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ., violazione dell'art. '2.112 cod.civ,. nonché omesso esami circa un fatto decisivo per il giudizio, n'ella parte in cui la sentenza, esaminando le risultanze probatorie emerse in altri ',procedimenti del tutto analoghi, ha omesso di considerare fatti determinanti ai fini della , i , controversia (emerse dalle deposizioni dei testi Gua,Itieri, 'Cogtantini, Bonaguro, Patrucco, Borriello, Salemme, Callegaro). i 3. I motivi di entrambi i ricorsi possono essere esaminati congiuntamente in quanto il primo motivo del ricorso Vodafone, in parallelo con illIprirno rnotivo'del , ricorso Comdata, lamenta l'errore di diritto in cui sarebbe incorsa la 'Corte territoriale nel non ritenere sussistente l'autonomia 'funzionale del ramo n.3308/2016 R.G. ,1 i d'azienda ceduto nonché la sua preesistenza, che eMergeva, come invocato', nel secondo motivo del ricorso Vodafone, analogamente al secondo motivo del ricorso Comdata, dal materiale istruttorio (di fonte testimoniale) acquisito in I giudizio.
III ' 4. La Corte giudica tali doglianze non condivisibili per le ragioni the 'seguono.
5. In premessa occorre ribadire l'oramai cogtante insegnamento di i questà Corte secondo il quale la verifica dei presupposti fattdali che consentano l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 cod.civ.' implica l una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e', non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (v. Cags. n. 20422 del 2d12; Cass. n. 5117 del 2012; Cass. n. 1821 del 2013; Cass. n. 2151 del 20131; CaOs. n. 24262 del 2013; Cass. n. 10925 del 2014; Cass. n. 272318 del 2014; qags. n. 22688 del 2014;
Cass. n. 25382 del 2017; di recente, ancora, Cass. n. 23115 del 2020 e Cass. n. 6649 del 2020). i I Ciò inevitabilmente, considerato che l'accertamento in, concreto dell'ingieffie degli elementi fattuali idonei o meno a configurare la fattispecie legale tipica del trasferimento di ramo d'azienda, delineata in astratto dal , conima 5 dell'art. 2112 cod.civ., implica prima una individuazione ed una selezione di circostanze concrete e, poi, il loro prudente apprezzamento, traducendosi in attività di competenza del giudice di merito, cui non può sóstituirsi il giudice di legittimità.' In particolare non può negarsi che la valutazione, nellà contretezza della vicenda storica, dell'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto e della sua preesistenza è di certo una quaestio facti che opera, come tale, sul pian del giudizio di fatto, demandato al giudice del merito, per l'accertamento della , ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integranc il parametro normativo dell'art. 2112 cod.civ..
Come già ritenutO da quest ia Corte , "spettano inevitabilmente al giudice di merito le connOtazioni valutative. di fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessari fini della riconducibilità - in termini positivi o negativi -'- all'ipotesi normativà" (testualmente in motivazione Cass. n. 15661 del 2001, con la' copioga giurisprudenza ivi citata; v. pure Cass. n. 18247 del 2009 e, n. ,17838 del 2005).it - n. 3308/2016 R.G. Da tale pregiudiziale rilievo derivano conseguenze I rilevanti dal punto di vista dei limiti del sindacato di legittimità di questa Corte e dei vizi che possono essere utilmente denunciati nel ricorso per cassazione in tali controversie.
Infatti, salvo i casi in cui si lamenti che la sentenza impugnata abbia errato nella ricognizione degli elementi legali identificativi del trasferimento del ramó d'azienda e, quindi, errato neWascrizione di significato alla disPosiiione normativa astratta, nelle altre ipotesi l'alternativa praticabile è che: 'o si denuncia un errore di diritto ex art. 360, n. 3, cod.proc.cilv., sub specie di errore di sussunzione commesso dai giudici del merito (v. in proposito Cass. SS.UU. n. 5 del 2001 e, più di recente, Cass. n. 13747 del 2018); oppure si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, cocl.proc.civ., ovvero, alternativamente, una motivazione che violi il cd. "minimo'coStituzionale".
Nella prima prospettiva è indispensabile, così come 'in ogni 'altro caSo di dedotta falsa applicazione di legge, che si parta dalla ricotruzione della fattispecie concreta così come effettuata dai giudici di merito e cioè da quel fatto così come da costoro accertato, in quanto è solo l'applicare ad un accadimento accertato giudizialmente una norma dettata per disciplinare ipotesi diverse a costituire una falsa applicazione della legge, usualmente definita "vizio di sussunzione" (cfr. tra le altre: Cass. n. 6035 del 2018; Cass. n. 8760 del 2019); diversamente si trasmoderebbe nella revisione di un accertamentó che appartiene al dominio dei giudici ai quali esso compete.
Infatti il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto (cfr. Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007) presuppone la mediazione, di una ricostrIgio'ne del fatto incontestata (tra molte: Cass. n. 4125 del 2017; Cass, n. 23851 del 2019); al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda 'storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori bito di operatività dell'art. 360, n. 3, cod.proc.civ., e la censura è attratta ineviabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360, primo Comma, n. 5, cod.proc.civ., nella formulazione tempo, per tempo !vigente, Niizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti.
In questa seconda prospettiva, inevitabilmente legata alla quaestio facti, potrà essere denunciato l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che sia (7- - n. 3308/2016 R.G. stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi del n. 5 idell'art. 360 cod.proc.civ. Ma in tal caso dovranno essere rispettati gli enunciati poti nell'interpretazione della novellata formulazione della disposizigne dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014 (con principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite, V. sentenze n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sèzioni Solo ove vengano rispettati tali enunciati potrà valutarsi, in isede di legittimità, se la totale trascuratezza ad opera dei giudici del merito di un fatto storico connesso alla vicenda traslativa del trasferimento d'azienda avrebbe condotto, per la sua sicura decisività, ad un opposto esito della lite.
In entrambi i casi resta fermo quanto ancora di reCente ribadito dalle Sezioni unite civili circa l'inammissibilità di censure che "sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il' giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una' rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione", così travalicando "dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod.proc.civ., perché pone a !suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti" (cfr.
Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del' 2019;, Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020). ' 6. Tanto premesso dal punto di vista dei limiti del cdntrdillo di legittimità, i motivi di ricorso di entrambe le società non poSsono, come si anticipava, trovare accoglimento. Le pretese violazioni o false applicazioni di legge in realtà propongono un diverso apprezzamento del peso da attribuire alle varie circostanze di fatto che hanno dato origine alla vicenda contenziosa, collocandosi al di fuori, per quanto innanzi chiarito, anche dal paradigma dettato dal n. 3 dell'art. 360 cod.proc.civ., nonostante lo sforzo defensionale di fornire loro una sostanza coerente con la forma del vizio prospettato, che costituisce invece ,un mero involucro. 4(.1, - n. 3308/2016 R.G.
7. In punto di diritto il Collegio reputa che il giudice d'appello abbia deciso le questioni in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e Vesamb dei motivi di ricorso non offre elementi per mutare condivisi orientamenti. In proposito, giova osservare quanto segue. Una volta che l'interpretazione della regula kirls è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice essa "ha , anche vocazigne l di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supPorto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art., 374 cod.proc.'civ.) e 2009 (art. 360 bis cod.proc.civ., n. 1)" (Cass.
SS.UU. n. 1144 del 2011). Si è altresì rilevato che se la formula della legge i la cui interpretazione è nuovamente messa in discussione, è rimasta inalterata, una sua diversa interpretazione non ha ragione d'essere,ricercata e là p,recedehte abbandonata, quando l'una e l'altra siano compatibili con la lettera della legge, essendo da preferire - e conforme ad un economico funzionamento d& sistema giudiziario 7 l'interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile (cfr. Cass. SS.UU. n. 10864 del 2011, nell'occasione con I specifico riguardo alle disposizioni del rito).
Ìl richiamo al valore del precedente di legittimità è stato Successivamente ribadito non solo con riferimento all'interpretazione giurisprudenziale 'di I norme processuali ma anche in relazione all'interpretazione di norme di altra ,niatúra (Cass. SS.UU. n. n. 23675 del 2014). In tale significativo arresto si rileva che la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente ,deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretaiione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione, espressione di una linea evolutiva sempre più tesa a preservare "la salvaguardia dell'unità e della stabilità dell'interpretazione giupsprucleniale", valori che vengono assunti come "ormai da considerare - specie dopo l'intervento del d.lgs. n. 40 del 2006 e della I. n. 69 del 2009, in particòlare con riguardo alla modifica dell'art. 374 cod.proc.civ. ed all'introduzione dell'art. 360 bis - alla stregua' di un criterio legale di interpretazione delle norme diurldiche", con il conclusivo richiamo al rispetto dei precedenti, fondato sul 'convincimento che - n. 3308/2016 R.G.
I l'affidabilità, prevedibilità e uniformità dell'interpretazione delle norme , "costituisca imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini". Tali principi sono stati ancora di recente integralmente confermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 11747 del 2019) che, ricordato come anclpe la dottrina concordi sulla "esigenza dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati sol& se giustificati da gravi ragioni", hanno sottolineato inoltre che in un sistema clhe valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni; il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, "Paddzione t di una soluzione difforme dai precedenti non può essere né gratuip; i né immotivata, né immeditata, ma deve essere frutto di una scelta interpretativa onsapevicile e riconoscibile".
8. Ciò posto, la Corte non ravvisa ragioni sufficienti a determinare un mutamento degli orientamenti di legittimità che si sonb andati consolidando in tema di autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto e di preesistenza del medesimo. 8.1. Secondo un risalente principio di legittimità la cessioHe di ramo d'azirnda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggeitiva,mente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività yolta alla produzion di , beni o servizi (Cass. n. 17919 del 2002;
Cass. , n. 13068, del 2005; Cass. 11n. 22125 del 2006). n Detta nozione di trasferimento di ramo d'azienda è coerente con la disciplina in materia dell'Unione Europea (direttiva 12 marzo, 2001, Ó01/23/CE, che ha proceduto alla codificazione della direttiva 14 febbraio 1977,1 77/1,87/CEE, clorne modificata dalla direttiva 29 giugno 1998, 98/50/CE) Secondo cui,"è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva ,quellò di , ,un'entità economica che conserva la propria identità, intes& coMe un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia esse essenziale o accessoria" (art. 1, n. 1, direttiva 2001/23).
La ratio della disciplina comunitaria è intesa ad assicurare ila 'continuit dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di un'attività , economica n. 3308/2016 R.G. indipendentemente dal cambiamento del proprietarlio e, quindi, è finalizzata a proteggere i lavoratori nella situazione in cui siffatto cambiamento abbia 'luogo (Corte di Giustizia, 7 febbraio 1985, C-186/83;'Botzen e a., púntp 6; Corte di I Giustizia, 18 marzo 1986, C-24/85, Spijkers, punto 11); essla, infatti, riguarda il "ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al rhantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, 'di stabil limentiii o 'di parti di imprese o di stabilimenti", per cui non è direttamente incidente delle ipotesi in cui non si controverta del "mantenimento dei diritti dei iaYoratbri trasferiti" presso la cessionaria, in difetto dei preSupposÚ previsti dal' éliritto dell'Unione (cfr.
Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C 458/12, Amatovi ed a., punti 35 e 37). ' , , La Corte di Giustizia, cui compete il monopolio interpretatiyo del diritto comunitario vivente (ex plurimis: Cass. n. 19740 de1 1 2008), ha i ripetutamente individuato la nozione di entità economica come complesso organizzato di persone e di elementi che consentà l'esercizio , di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obbiettivo (cfr. Cotte di Giustizia, 11 marzo 1997, C- 13/95, Seizen, punto 13; Corte di Giustizia, 20 noyembré 2003, C- 340/2001, Abler, punto 30;
Corte di Giustizia, 15 dicembre 200, 232/04 e C-233/04, Guney-Gorres e Demir, punto 32) e sia sufficieptemente strutturata ed autonoma (cfr. Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, Hernahdez Vidal e a., C-127/96, C-229/96, C-74/97, punti 26 e 27; Corte di Giustizia: 1 13 I settembre 2007, iouini, C-458/05, punto 31; Corte di Giustizia, 6 settemtfre 2011, C-108/ 10, Scattolon, punto 60; Corte di Giustizia, 20 luglio ibi7, , 416/16, Piscarreta Ricardo, punto 43; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C- , ' 664/2017, Ellinika Nafpigeia AE, punto 60). I I Anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276'01 2003, questa porte ha ribadito che, ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 cod.civ., rappresenta elemento costitutivo della cessipne "l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di qtresio, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo Produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonorpamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionarid - il servizio o n. 3308/2016 R.G. la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al rhqm, ento , della cessione" (sul tema v. diffusamente Cass. 1.1247i dei 2016; di anaiogó tenore, assunte in decisione nella medesima udienza 'pubblica del 25 febbraio 2016, Cass. nn. 9682, 10243, 10352, 10540, 10541, 10542, 10730, 1;1248 del 2016, tutte sentenze adottate nei confronti delle stesse' società di cui al , presente procedimento ed aventi ad oggetto il medesimo tipo di cessione di azienda concernente servizi di back office; tra le sentenze successive conformi v.:
Cass. n. 19034 del 2017; Cass. n. 28593 del 2018). n Tali pronunce, che hanno riguardato - come evidenziato 7 là ,cessione di medesimi servizi di back office di cui alla presente causa, hanno confermato,le sentenze di appello che avevano escluso l'operatività dell'ad, 2112 cod.'civ., nella sua formulazione successiva al 2003, tra l'altro, per mancata, cessione dei programmi e dei sistemi informatici che venivano utilizzati dai dipendenti prima dello scorporo", sancendo poi, nel principio di dire° enunciato in funzione nomofilattica, l'indipendenza "dal coevo contratto di fornitura &servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti" (apalogémente v. poi Cass.! n. 1316 del 2017 e Cass. n. 19034 del 2017, in ipotesi di rceSsione' di un cali Center in cui i programmi informatici erano rimasti nella proprietà esclusiva della cedente).
Si è inoltre sottolineato che il "fatto che la nuova digposizione abbia rimesso al L7) cedente e al cessionario di identificare l'articolazione che ne costituisce l'oggetto non significa che sia consentito di rimettere ai contraenti la qualificaziorie della porzione dell'azienda ceduta come ramo, così facendo dipendere dall'autonbmià privata l'applicazione della speciale disciplina in questione, ma che all'eSito della pOssibile frammentazione di un processo produttivo prima unitario, debbano essere definiti i contenuti e l'insieme dei mezzi oggetto' del negozio traslativo, che realizzino nel loro insieme un complesso dotato di autOnomia organizzativa e funzionale apprezzabile da un punto di vista oggettivo"; tanto in cohtinuità con una tradizionale impostazione secondo cui non è consentita la creazione di una struttura produttiva ad hoc in occasione del trasferirnento o come tele identificata dalle parti del negozio traslativo,' essendo predlusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non n. 3308/2016 R.G. coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e' non dall'inèrenza del rapporto ad un ramo di azienda già costituito (tt- altre, Cas' s. n. 2429 del 2008;
Cass. n. 21711 del 2012; Cass. n. 8757 del 2014; Cass. n. 19141 del 2015). , Negli arresti in discorso non si è poi disconosciuta la legittimità di cessioni di rami aziendali "dematerializzati" o "leggeri" dell'impresa, nei quali il fattore personale sia preponderante rispetto ai beni, in conformità con principi, ariChe , comunitari (Corte di Giustizia 11 marzo 1997, Suzen, C-13/95, punto 18; Cclite di Giustizia, 10 dicembre 1998, C-127/96, C-229/96; C-74/97,i HernancliVidal e a., punto 31; Corte di Giustizia, 20 gennaio 2011, C-463/0,' CLECE, s'punto 36), che si sono affermati essenzialmente nel campo:della, succe issione'ilègli appalti laddove sono i lavoratori ad invocare l'applicazione dell'art. 3112 cod.civ. per transitare nell'impresa subentrante, per i quali principi oggetto del trasferimento del ramo può essere anche un gruppo organizíato di dipendenti specificamente e stabilmente assegnati àd un compito Comune, senza elementi materiali significativi (in precedenza, tra molte, v.
Cass. n. 17207 del 2002; Cass. n. 206 del 2004; Cass. n. 20422 del 2012'; Cass. n. 5678 del 2013; Cass l. n. 21917 del 2013; Cass. n. 9957 del 2014); ma si è tuttayia 'confermato il compito del giudice del merito di verificare quando il gruppo di lavoratori trasferiti sia dotato "di un comune bagaglio di conoscenze, esperierize e capacità tecniche, tale che proprio in virtù di esso sia possibile fornire lo stSso servizio", così "scongiurando operazioni di trasferimento che si traducano in u,na mera espulsione di personale, in quanto il ramo ceduto deviessere dqtato di , effettive, potenzialità commerciali che prescindano dalla struttura cede9ite dal ' quale viene estrapolato ed essere in grado di offrire sul mercato ad una pbatea indistinta di potenziali clienti quello specifico servizio per,il quale é organizzató" (in termini Cass. n. 11247/2016 cit.; di recente anche Corte di GiuStizia, giugno 2019, C-664/2017, Ellinika Nafpigeia AE, punto 69, ha ottolineato come l'autonomia del ramo ceduto, dopo il ttrasferimento; rion debba dipendere da scelte economiche effettuate "unilateralmente" da perzi, senza che vi siano ti garanzie sufficienti che le assicurino l'accesso ai fattori di produzione). , n. 3308/2016 1.G.
P I I I 8.2. Nel complesso di pronunce assunte in decisione nel febbraio del '2016, l'elemento costitutivo rappresentato dall'autonomia fu'nzibnale del ramo d'azienda ceduto viene letto in reciproca integrazione con il ,requisito della preesistenza di esso, "nel senso che il ramo ceduto' deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni clí rilievi) da Pàrte del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ar inbito' dell'impresa cedente anteriormente alla cessione", perché l'indagine non :deVe I "basarsi sull'organizzazione assunta dal cessionario successivamente cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da , coevi , o successivi contratti di appalto, ma all'organizzazione consentita già ,dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo, cedutd",.
A conforto si richiama anche la giurisprudenza della Corte ,di Giustizia, secondo cui l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, 'par. 1, commi 1 e 4 d0a direttiva, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento", (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori ed a., punto 34). , il , I , ' Anche dopo le modifiche introdotte dall'art. 32 del d. Igs. n. 276 del 2003, con l'insieme delle decisioni citate si conferma i dunque,' la necessità della preesistenza del ramo al fine di sussumere la vicenda circolatoria nell'alveo , ( dell'art. 2112 cod.civ.; principio già presente nella giurisprUclenza di questa (.4 , Corte (Cass. n. 19842 del 2003;
Cass. n. 8017 del 2006; 1 Cass. ri. 2489 dei ‘\i 2008; Cass. n. 8757 del 2014) - pure sul rilievo che là conservazipne dell'identità dell'entità ceduta di matrice comunitaria (da ultimo v.' Cbrte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017, Ellinika Nafpi'geia AE, punti 61, 62 e 63) postula che possa conservarsi solo qualcosa che già esista - é costant Iernente ribadito, sino ai giorni nostri con innumerevoli sentenze (tre le piti recerii y. Cass. n. 30667 del 2019; Cass. n. 6649 del 2020; Cass. n. 18954 del 2'00; , Cass. n. 20240 del 2020), tanto da assurgere oramai à principio consoìidato del diritto vivente, dal quale, per evidenti ragioni dettate anche dall'esigenza di non recare vulnus all'eguaglianza dei cittadini innanzi Isallà legge, non si ravvisa ragione per discostarsi.- n. 3308/2016 R.G.
9. Le società ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata 'avrebbe giudicato dell'insussistenza di una cessione di ramo d'azienda 'ex art. 2112 cod.civ. sulla scorta di elementi non rilevanti, quali il mancato trasferii -nento al cessionario del contratto di locazione delle sedi di lavoro e della proprietà delle infrastrutture tecnologiche, la continua interazione con dipendenti Vogatone, l'assenza di specifica professionalità dei lavoratori ceduti. Appare chiaro l'errore di metodo sotteso alle censure. ,1 La Corte di Giustizia europea ha costantemente ribaditp che, per determ1nare , se siano soddisfatte o meno le condizioni per l'applicabllità della direttkiaiin materia di trasferimento d'impresa, occorre "prendere in torisiderazidhe il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazió ne di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo d'impresa o Idi stabilimento in , questione, la cessione o meno degli elementi materiali, ,quali gli edifici ed ,i beni mobili, il valore degli elementi materiali al momento idei trasferimento, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte dell nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di anàlogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività", ma "questi elementi, tuttavia, sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva cui si deve proèedere e non ,pdssonio, perciò, essere valutati isolatamente" (v.
Corte di Gi,ustizia, 9 settembre ?015, C-160/14, Jok Filipe Ferreira da Silva e Brito e altri, pui 24o, 26; Corte di Giustizia, 18 marzo 1986, C-24/85, Spijkers, punto 13; Corte di Gius'tilia, 19 maggio 2002, C-29/91, Redmond Stichting, puntb, 24'; orie di Giustizia i, 111 marzo 1997, C 13/95, Suzen, punto 14; Corte di Giusiizi ía, 20 'no'vembre 2003, C 340/01, Abler e a., punto 33); si è altresì evidenziato che "l'importanza da attribuire rispettivamente ai singoli criteri varia necessarianhente in funzione t, ' dell'attività esercitata, o addirittura in funzione dei metodi di produzione d di gestione utilizzati nell'impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento di cui trattasi" (v.
Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C 13/95, Slizen, puhto 18; Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, C 127/96, C 229/96 1 , e C 74/97i, Hernandez Vidal e a., punto 31; Corte di Giustizia, 10 dicembre' 1 1998,: ,'C 173/96 e C 247/96, Hidalgo e a., punto 31).n. 3308/2016 R.G. E' quanto in questa sede intende ribadirsi avuto riguardo l'al presente ?iYclizio di legittimità ed ai suoi limiti - al cospetto di doglianze di pa'rié che invocano , una rivalutazione atomistica degli eventi storici - alla, iute, del mai superato , insegnamento (Cass. SS.UU. n. 379 del 1999) secondo, cui, allorqyando ai fini Idi una certa qualificazione giuridica di un rapporto controverso occorre avvalersi di una serie di elementi fattuali sintomatici ai quali i giudici, del merito hanno t' affidato la propria valutazione, ciò che deve negarsi è soltanto l'autonorna idoneità di ciascuno di questi elementi, considerato singolarmente, a fondare la riconduzione ad una certa qualificazione, non 'anche la POssibilità che, , in una valutazione globale dei medesimi, essi vengano assunti,' come concor5lanti v gravi e precisi indici rivelatori di ciò che si intende dimostrare.
Sicché, quando gli elementi fattuali da valutare sono, in via sintomatiCa ed indiziaria, molteplici al fine di verificare l'autonomia, funzionale del ranio , d'azienda ceduto, trattandosi di una decisione che è il frutto di selezione,' e valutazione di una pluralità di circostanze, che per dirla , con la Or'-te di Giustizia ,- "sono soltanto aspetti parziali di una valutazione cóniplessivan cui si deve procedere e non possono, perciò, essere valutati isolatamenterr» chi , i ricorre, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata, nop può invpcai-e una diversa combinazione di tali elementi oppure un diverso apprezzamento rispetto a ciascuno di essi, sollecitando questa Corte ad un cóntrollo estraneo al sindacato di legittimità (sui limiti di tale sindacato in Materia di ragionamento presuntivo, per tutte, v.
Cass. n. 29781 del 2017 e la giurisprudenza ivi richiamata). Non sfugge al Collegio l'eventualità che l'arrestarsi sulla oglia del giudiio di merito possa consentire che analoghe vicende fattuali vengano div,ersamente valutate dai giudicanti cui compete il relativo giudizio. Tuttavia è noto', che l'oggetto del sindacato di questa Corte non è (o non immediatamente il , rapporto sostanziale intorno al quale le parti litigano, bensì unicamente li la sentenza di merito che su quel rapporto ha deciso, di cui occorre verif!care la i legittimità negli stretti limiti delle critiche vincolate dall'art. 360 cod.prOc.civ., così come prospettate dalla parte ricorrente: ne deriva !che contigue vieende possono dare luogo a diversi esiti processuali, ma si tratta di esiti tnon altrimenti r)2/1(A 14 • n. 3308/2016 R.G. evitabili, determinati dalla peculiare natura del,controllo i di legittimità (ad ex., proprio in tema di trasferimento d'azienda, v.
Cass. n. 10868, n. 10925 e n. , 22688 del 2014, in motivazione), ancor più da quando 'il legislatore ha inequivocabilmente orientato il giudizio di cassazione , nel sens' o :della preminenza della funzione nomofilattica, anche riducendo progressivamentle, gli spazi di ingerenza sulla ricostruzione dei fatti e sul 'Oro aPprezzamento. t 10. Conclusivamente entrambi i ricorsi delle società vanno respinti don riguardo alla regolazione delle spese di lite, nulla si dispone con, riferirriento ai rapporti tra le due società, rivestendo le stesse analogai,posizione procàsuale; le spese di lite tra le società e i lavoratori controricorrenti sono regolate secori90 , i il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ. //.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012»loccorre dare àtto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dà parte 'del ricorrente principale e del ricorrente incidentale,,dell'ùlteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).'
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; condanna le so4età Vodafone Italia s.p.a.e Comdata s.p.a. al pagamento ai controricorrénti depe spese del presente giudizio di legittimità in euro 200,00 per esborsi e i,ni euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie al 1!5% ed accessori di legge. , Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115', , nel testo in