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Ordinanza — n. 24480/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of motivation regarding evidence evaluation in social security debt case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24480/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Claudio Sangaletti's appeal against a lower court ruling that reduced his social security debt. The appellant argued the appellate court failed to properly evaluate evidence and lacked specific reasoning, but the court found the lower court's assessment of worker declarations and tabular data was logical and sufficient. Consequently, the appeal was dismissed because the decision was not arbitrary and did not require a new factual review.

Regesto Legislator

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Art. 132, n. 4 cod. proc. civ.; Art. 2697, 2729 cod. civ.; The Court of Cassation holds that a lack of motivation exists only if the reasoning is entirely missing or logically contradictory, not merely when it differs from the appellant's expectations regarding the weight given to evidence.

Parole chiave

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lack of motivation social security debt evidence evaluation appellate review contributory obligations pagamento del subappaltatore responsabilità disciplinare violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 132, n. 4 cod. proc. civ.
con i motivi di ricorso si deduce violazione dell'art. 132, n.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 2729 cod. civ.
Art. 116 cod. proc. civ.
Art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
con i motivi di ricorso si deduce violazione dell'art. 132, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014
Cass. nn. 14633 e 26003 del 2020
Cass. nn. 14633 e 26003 del 2020);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20451-2015 proposto da: SANGALETTI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 55, presso lo studio dell'avvocato CAMILLO GRILLO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 2021 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale 1197 rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati avvocati ANTONINO SORCI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO; - resistenti con mandato - nonchè contro EQUITALIA NORD S.P.A. (già Equitalia Polis S.P.A.); - intimata - avverso la sentenza n. 297/2014 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 25/08/2014 R.G.N. 772/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO. R.G.20451/2015 RILEVATO CHE 1. con sentenza n.297 del 2014, la Corte di Appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado e ridotto il credito di cui al verbale di accertamento e alla cartella di pagamento, opposti dall'attuale ricorrente, per omissioni contributive, sanzioni e somme aggiuntive in riferimento ai numerosi rapporti di lavoro irregolari;

2. la Corte di merito, disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità, valorizzava le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori verbalizzanti nel corso dell'accertamento, confermate dalle deposizioni raccolte dal primo giudice e dalle risultanze dei tabulati STAPTOT, dimostrativi soltanto della presenza dei lavoratori nell'area di Fincantieri, non fornendo indicazioni sull'orario di lavoro, ed escludeva, pertanto, la prova del lavoro straordinario; riteneva subordinato il rapporto intercorso con Levaggi, svoltosi con le stesse modalità nonostante le molteplici tipologie contrattuali adottate, analogamente al rapporto intercorso con il lavoratore Ambra; riteneva non provata la subordinazione per la lavoratrice Mutto, la quale non percepiva alcun compenso per le prestazioni rese trattandosi di attività per conto di associazioni di volontariato; i restanti addebiti, riferiti ad altri lavoratori, compiutamente specificati nel verbale ispettivo, erano rimasti attinti non già da specifici motivi di opposizione ma solo dalla generica deduzione in ordine all'impossibilità di dedurre i dati relativi alle presenze dei lavoratori dai tabulati STAPTOT;

3. avverso tale sentenza Claudio Sangaletti ha proposto ricorso, affidato a due motivi, avverso il quale l'INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso; Equitalia Nord è rimasta intimata; CONSIDERATO CHE 4. con i motivi di ricorso si deduce violazione dell'art. 132, n. 4 cod.proc.civ. per avere la Corte di merito respinto l'eccezione di inammissibilità del gravame con motivazione meramente apparente ed insiste per l'inammissibilità del gravame, per difetto di specificità, per plurimi profili;5. il motivo è da rigettare perché la Corte di merito ha motivato sul rigetto dell'eccepita inammissibilità del gravame e la motivazione non è meramente apparente;

6. costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui affinché sia integrato il vizio di mancanza o apparenza della motivazione - agli effetti di cui all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - occorre che la motivazione della sentenza manchi del tutto, vuoi nel senso grafico vuoi nel senso logico ovvero allorché la motivazione, pur formalmente esistente, sia talmente contraddittoria da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum (v., fra tante, Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014) mentre il vizio non ricorre quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti, dal giudice di merito, agli elementi delibati (v. Cass. nn. 14633 e 26003 del 2020);

7. con gli ulteriori profili di censura, pur illustrando un preteso difetto di specificità, non si devolve il vizio secondo il paradigma dell'error in procedendo, ma si illustra ulteriormente la complessiva doglianza per motivazione apparente;

8. con il secondo motivo, deducendo violazione degli artt 2697 e 2729 cod.civ. e 116 cod.proc.civ., si censura la sentenza per avere fondato l'accertata subordinazione del rapporto intercorso con Levaggi sulle sole dichiarazioni da questi rese agli ispettori verbalizzanti con la conseguenza che l'onere probatorio a carico dell'INPS non poteva ritenersi assolto sulla base delle predette dichiarazioni del lavoratore interessato all'accertamento e analoghe considerazioni vengono svolte in riferimento al lavoratore Ambra;

9. il motivo è da rigettare;

10. la Corte di merito ha valutato complessivamente il compendio istruttorio, e non esclusivamente l'esito delle dichiarazioni rese agli ispettori verbalizzanti, e ha rimarcato l'identica modalità esecutiva nonostante le molteplici forme contrattuali adottate nel tempo; la stessa stipulazione dei due contratti solo pochi mesi prima, pendente l'accertamento ispettivo, nel tentativo di regolarizzare la posizione; le dichiarazioni non smentite, adeguatamente, dal testimoniale acquisito che aveva, anzi, messo in risalto il ruolo svolto di capo officina, capo cantiere, coordinatore degli altri lavoratori; del pari per Ambra, le cui dichiarazioni, rese agli ispettori verbalizzanti, avevano trovato adeguati riscontri nelle dichiarazioni degli altri dipendenti;

11. per il resto le censure si risolvono in un'inammissibile richiesta di un più appagante apprezzamento delle risultanze istruttorie e in un'inammissibile pretesa di riesame del merito;

12. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva;

13. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d. P. R. n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 17 marzo 2021 Il Presidente Anton