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Ordinanza — n. 24478/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against agency contract termination, upholding lower court's rejection of penalty clause and notice pay.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24478/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by Credem S.p.A. against the Second Instance Court's decision regarding an agency contract termination. The lower court found the termination without just cause and rejected the agent's claim for a penalty clause while awarding statutory notice pay. The Supreme Court upheld this ruling, deeming the agent's arguments regarding contract imbalance and the penalty's validity inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 1321, 1322, 1750, 1344, 1362, 1363, 360 n.3 cod. civ.; In agency contracts, a penalty clause for early termination is invalid if it creates a significant imbalance contrary to the principle of equal bargaining power, and appeals against multiple distinct grounds of a judgment are inadmissible if one ground is already rejected.

Parole chiave

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agency contract termination penalty clause validity notice pay entitlement contractual imbalance admissibility of appeal equal bargaining power just cause requirement indennità per lavoro ridotto retroattiva

Disposizioni normative citate

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Art. 1321 cod. civ.
Art. 1322 cod. civ.
Art. 1750 cod. civ.
Art. 1344 cod. civ.
civ., nel porre la regola inderogabile secondo la quale i termini di preavviso devono essere gli stessi per le due parti del rapporto, esprime un precetto materiale che vieta pattuizioni che alterino la parità delle parti in materia di recesso, con la conseguenza che è nullo per frode a detto precetto (art. 1344 cod.
Art. 1362 cod. civ.
Art. 1363 cod. civ.
Art. 360 n.3 cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, n.3, cod.
Art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
civ., nel porre la regola inderogabile secondo la quale i termini di preavviso devono essere gli stessi per le due parti del rapporto, esprime un precetto materiale che vieta pattuizioni che alterino la parità delle parti in materia di recesso, con la conseguenza che è nullo per frode a detto precetto (art. 1344 cod.
art. 1344 cod. civ
civ., nel porre la regola inderogabile secondo la quale i termini di preavviso devono essere gli stessi per le due parti del rapporto, esprime un precetto materiale che vieta pattuizioni che alterino la parità delle parti in materia di recesso, con la conseguenza che è nullo per frode a detto precetto (art. 1344 cod.
art. 1750 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 793 del 29/03/2013
Cass. n. 11493 dell'11/05/2018
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 6854-2018 proposto da: CREDITO EMILIANO - GRUPPO BANCARIO "CREDITO EMILIANO" CREDEM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo STUDIO ASSOCIATO TRIFIRO' & PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati TRIFIRO' SALVATORE; PAOLO ZUCCHINALI, BONAVENTURA MINUTOLO; 2020 - ricorrente - 2931 contro FRANSVEA BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall'avvocato ' R5BERTO FU GIACOMO SAVINO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2163/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 16/10/2017 R.G.N. 2134/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2020 dal Consigliere Dott.

VALERIA PICCONE. RG. 06854/2018 RILEVATO che - con sentenza del 16 ottobre 2017, la Corte d'appello di Bari, respingendo l'impugnazione di Credem S.p.A., ha parzialmente accolto l'appello incidentale proposto da Bruno Fransvea e condannato la società alla restituzione, in suo favore, della somma di euro 1.055,22 oltre interessi legali, confermando, nel resto, la decisione del Tribunale, il quale, dichiarato privo di giusta causa il recesso dell'agente, intimato con missiva del 2/7/2010, aveva condannato quest'ultimo al pagamento, in favore della preponente, dell'indennità sostitutiva del preavviso che, detratte le somme spettanti all'agente, veniva liquidata in euro 15.749,59, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo; - la Corte ha, poi, rigettato la domanda dell'agente volta anch'essa ad ottenere l'indennità di preavviso, nonché l'ulteriore domanda proposta dalla Credem finalizzata ad ottenere la somma di euro 100.000,00; - in particolare, la Corte, confermando la decisione del primo giudice che aveva ritenuto nulla la clausola prevista dall'art. 5 all.

C) del contratto di agenzia che prevedeva la corresponsione della somma di euro 100.000.000 per il caso di violazione dell'obbligo di mantenere in essere il contratto per un periodo non inferiore al 31/12/2011 e, quindi, a non esercitare il recesso per qualunque causa, ha poi ritenuto fondata la censura dell'agente relativa alla non debenza della rivalutazione monetaria, da escludersi per i crediti del datore di lavoro; - per la cassazione della sentenza propone ricorso la Credem S.p.A., affidandolo a tre motivi; - resiste, con controricorso, Bruno Fransvea; - entrambe le parti hanno presentato memorie.

CONSIDERATO che - con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 1321, 1322, 1750 e 1344 cod. civ., in relazione all'art. 360, n.3, cod. proc. civ.; - il motivo è infondato e, pertanto, non può essere accolto; - •deve preliminarmente osservarsi, in merito all'interpretazione offerta dal giudice di secondo grado, conformatosi sul punto a quanto ritenuto dal primo giudice, che egli ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'insegnamento di questa Corte, secondo cui, in tema di contratto di agenzia, l'art. 1750, comma quarto, cod. civ., nel porre la regola inderogabile secondo la quale i termini di preavviso devono essere gli stessi per le due parti del rapporto, esprime un precetto materiale che vieta pattuizioni che alterino la parità delle parti in materia di recesso, con la conseguenza che è nullo per frode a detto precetto (art. 1344 cod. civ.) il patto che contempli, in aggiunta all'obbligo di pagare l'indennità di mancato preavviso, una clausola penale a carico del solo agente che si renda inadempiente all'obbligo di dare preavviso (Cass. n. 24274 del 14/11/2006); - in particolare, il giudice d'appello, pur evidenziando come la clausola che prevedeva il patto di stabilità non fosse correlata formalmente all'obbligo di osservare il preavviso (come nel caso esaminato in sede di legittimità), ha evidenziato che, in fatto, anche considerato il suo rilevantissimo importo, incidesse in maniera significativa sulla normale facoltà di recedere di una sola delle parti, limitandola fortemente, ed eludendo, per tale via, il principio imperativo della parità delle parti medesime nella materia del recesso; - il giudice ha, invero, ritenuto che la pattuizione della penale, aggiuntiva rispetto all'indennità di mancato preavviso, contraddicesse significativamente quel principio di parità, rendendo notevolmente più gravosa, per il solo agente, la possibilità di liberarsi dal vincolo corrispondendo esclusivamente l'indennità di preavviso; - inconferente deve reputarsi, a fronte di tali osservazioni, la censura dell'attuale ricorrente circa la non sovrapponibilità della specie con quella decisa in sede di legittimità, trattandosi nell'un caso di liquidazione anticipata del danno derivante alla preponente dall'aver investito in un rapporto di collaborazione che si aspettava stabile, nell'altro, di sanzione per il mancato adempimento dell'obbligo di preavviso: ciò che rileva, nell'iter motivazionale del giudice di secondo grado, è la circostanza del rilevante squilibrio contrattuale fra le parti contrapposte; - orbene, giova evidenziare che l'interpretazione del regolamento contrattuale è attività riservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (sul punto, ex plurimis, Cass. n. 11254 del 10/05/2018); - nel caso di specie appare evidente come la Corte, nel richiamare il precetto contenuto nel comma quarto dell'art. 1750 cod. civ., abbia valorizzato il principio secondo il quale lo stesso esprime un precetto materiale che vieta pattuizioni che alterino la parità delle parti in materia di recesso, con la conseguenza di reputare nullo per frode alla legge ( ai sensi dell'art. 1344 cod. civ.) il patto che contempli, in aggiunta all'obbligo di pagare l'indennità di mancato preavviso, una clausola penale che, in quanto eccessivamente onerosa a cagione del proprio rilevantissimo importo, incida in misura significativa sulla normale facoltà di recedere di una delle parti, limitandola fortemente, ed eludendo, per tale via, il principio imperativo della parità delle parti medesime nella materia del recesso; / - sicuramente non implausibile deve reputarsi l'interpretazione offerta dall Corte territoriale alla luce della cospicua onerosità della penale, atta ad indurre a reputare non libera la volontà di uno dei contraenti, ed a determinare uno squilibrio ingente fra le posizioni delle parti, contrario alla salvaguardia del principio di parità negoziale; - con il secondo motivo di ricorso si censura, sempre ai sensi degli artt. 1362, 1363 nonché 1321 e 1322 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ., l'altra ratto decidendi del giudice d'appello secondo cui l'obbligo connesso alla clausola penale considerata doveva reputarsi strettamente correlato all'affidamento dell'incarico aggiuntivo di Growth manager per la zona di Bari e Puglia Nord, incarico di struttura accessoria e collaterale rispetto al contratto base di agenzia, e revocabile in qualsiasi momento da CREDEM; - Ja Corte, rilevando che il contratto base di agenzia prevedeva, salvi i casi di cui all'allegato C (che ancora doveva essere stipulato nei termini suddetti) che ciascuna delle parti potesse recedere dal contratto dando il preavviso, nei termini di cui all'art. 1750, comma 3 0 cod. civ., ha, quindi, ritenuto che, la speciale disciplina di cui al medesimo allegato, contemplante la corresponsione della ingente somma di euro 100.000,00, dovesse recedere, determinando la riespansione della disciplina generale in tema di contratto di agenzia, espressamente richiamata dal contratto - base, una volta venuto meno l'incarico di Growth manager; - il motivo è inammissibile; - in attuazione dei principi espressi da SU n. 793 del 29/03/2013, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (sul punto, Cass. n. 11493 dell'11/05/2018); - il terzo motivo, con cui si censura, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la seconda ratio decidendi per motivazione apparente, è del pari inammissibile per le medesime considerazioni dianzi svolte; - alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto; - le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; - sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del comma 1-quater dell'art.13 d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P. Q. M. La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7?290,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Cosi deciso nell'Adunanza camerale del 16 dicembre 2020. Il Presidente IL FIM:ZT.r..)N GIUDIZIARIO Mar