Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24402/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on labor status, ruling factual assessments of subordination are non-reviewable in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24402/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the arguments regarding the nullity of the appellate judgment and the false application of civil procedure codes. The appellant argued that the lower court failed to evaluate witness testimonies and misapplied substantive labor law provisions, but the court held that factual determinations on the existence of a subordinate relationship are immune from review in this stage. Consequently, the court ruled that only the general criteria for qualification are subject to scrutiny, while the specific factual evaluation based on evidence remains binding unless logically flawed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 4; Art. 360, n. 3 c.p.c.: The Court of Cassation reviews only the general criteria for qualifying a labor relationship, leaving the factual assessment of subordination based on evidence immune from review unless logically or legally flawed.

Parole chiave

Generato dall'IA
labor subordination qualification factual assessment immunity cassation review limits witness testimony evaluation double conformity judgment rapporto di lavoro retribuzione del lavoro rivalutazione dei salari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 4 c.p.c.
(ai sensi dell'art. 360, primo comma, i.n.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
(ai sensi dell'art. 360, primo comma, i.n.
Art. 434 c.p.c.
Art. 342 c.p.c.
Art. 2094 c.c.
Art. 2697 c.c.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L.
art. 434 cod.proc.civ
art. 360 cod.proc.civ
5 dell'art. 360 cod.proc.civ., come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 4220 del 1992
Cass., n. 6919 del 1994
Cass., n. 326 del 1996
Cass., n. 4036 del 2000
Cass., n. 5989 del 2001
Cass., n. 23455 del 2009
Cass., n. 9808 del 2011
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 12925-2018 prcposto da: GENTILE CARMELO, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARIA ALMA, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE INGRASSIA; - ricorrente - contro COSTA CARMELO; - intimato - avverso la sentenza n. 15C/2018 della CORTE D'APPELLO2664 di CATANIA, depositata il 08/02/2018 R.G.N. 550/2014; udita la relazione della cause svolta nella camera di consiglio del 25/11/2020 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.'n. 12925/2018 R.G. RILEVATO CHE 1. La Corte di Appello di Catania con sentenza n. 150 dell'8.2.2018 ha respinto l'appello proposto da Carmelo Gentile avverso le sentenze (dapprima non definitiva n. 2260/2014 e poi definitiva n. 978/2017) del locale Tribunale che avevano accolto il ricorso propoto da Carmelo Costa per l'accertamento della natura subordinata del rapporto di iavoro intercorso dal settembre 1987 al settembre 2008, con mansioni di aiutò verniciatore di autocarrozzeria, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive .

2. La Corte territoriale, dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per carenza dei requisiti di specificità, ha ritenuto di condividere le valutazione del materiale probatorio (di fonte testimoniale e documentale) già svolte dal giudice di primo grado, materiale idoneo a dimostrare la sussistenza del requisito della eterorganizzazione nel rapporto di lavoro.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Carmelo Gentile sulla base di tre motivi; Carmelo Costa non si è costituito. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia nullità della sentenza e violazione/falsa applicazione degli artt. 342, 434 cod.proc.civ. (ai sensi dell'art. 360, primo comma, i.n. 4, cod.proc.civ.), avendo, la sentenza impugnata, dichiarato inammissibili il "supposto" primo motivo nonché il quinto, che costituivano, in realtà, rispettivamente, la priernessa alle prime tre doglianze critiche svolte in appello e la quarta doglianza critica, sviluppate nel pieno rispetto dei criteri dettati dal novellato ,art. 434 cod.proc.civ. che richiede l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche' che vengono richieste, oltre a una motivazione alternativa a quella svolta dalla sentenza impugnata.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia nullità della sentenza (ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod.proc.civ.), avendo, la sentenza impugnata, con motivazione assolutamente apparente, omesso di valutare le censure, svolte nell'atto di appello, relative alle deposizioni rese dai testimoni del lavoratore-ricorrente, alla insussistenza del vincolo di soggezione tipico del rapporto di lavoro subordinato, alla inattendibilità dei testimoni di parte datoriale-resistente.

3. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia violarione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 cod.civ. (ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.), aVendo, n. 12925/2018 R.G. la Corte territoriale, erroneamente ritenuto che dalle deposizioni testimoniali fossero emerse circostanze idonee a concretare il requisito della subordinazione inteso quale soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datórei di lavoro.

4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Questa Corte ha affermato che è inammissibile, per carenza di interesse, il riccirSo per cassazione con il quale si contesti esclusivamente l'avvenuto rilievo in Motivazione, da parte del giudice di appello, dell'inammissibilità dei motivi di impugnazione per difetto di specificità, ove tale rilievo sia avvenuto "ad abundantiam" e costituisca un mero , "obiter dictum", che non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui "ratio decidendi" è, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure (Cass. n. 30354 del 2017). Ebbene, nel caso di specie il primo motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata in quanto la Corte territoriale, dopo aver rilevato l'inammissibilità di quello che ha considerato il primo e poi il quinto motivo, ha comunque esaminato le dogl rianze nel merito, rigettandole per infondatezza.

5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Va osservato che la sentenza in esame (pubblicata dopo 1'11 settembre 2012) ricade, ratione temporis, nel regime risultante dalla modifica dell'art. 360, primo comma,,n. 5), cod.proc.civ. ad opera dell'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che la decisione può essere impugnata per cassazione "per omesso esame circa un fatto decisivo Per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti". L'intervento di modifica del n. 5 dell'art. 360 cod.proc.civ., come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014), comporta una sensibile restrizione dell'ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto, dovendosi interpretare, la norma, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto n. 12925/2018 R.G. irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

Ebbene, la sentenza impugnata ha affrontato, con argomenti logici e coerenti, tutti i profili oggetto delle censure avanzate dal ricorrente, rilevando che era condivisibile la motivazione fornita dal giudice di primo grado circa la maggiore attendibilità dei testimoni del lavoratore-ricorrente rispetto a quelli del datore di lavoro-resistehte in considerazione della concordanza delle dichiarazioni dagli stessi rese ("coincidenti"), dei profili di responsabilità penale sollevati riguardo al teste di parte resistente Percolla (che, inoltre, aveva negato il dato formale delle risultanze previdenziali), della scarsa utilizzabilità delle dichiarazioni del teste di parte resistente Ruello in quanto "presente in officina solo occasionalmente, non come dipendente"; la Corte territoriale ha, inoltre, sottolineato che la natura subordinata del rapporto di lavoro, in data precedente la regolarizzazione, era provata altresì dalla documentazione versata in atti (bolle di accompagnamento) da cui risultava che il Costa aveva "svolto attività (ritiro merce) per conto del Gentile proprio nel periodo anteriore a quello in cui il rapporto de quo è stato formalizzato", risultando, inoltre, tardiva (in quanto svolta solamente in grado di appello) l'argomentazione concernente la simulazione di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo luglio-ottobre 1992.

La Corte territoriale si è, dunque, conformata al principio di diritto ripetutamente affermato da questa Corte secondo cui sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta dell'e 'prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, con la conseguenza i che ,è insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. n. 13054 del 2014); inoltre, il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra ro ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. n. 1547 del 2015).n. 12925/2018 R.G. 5.1. nel caso di specie, opera, inoltre, la modifica che riguarda il vizio di motivazione per la pronuncia "doppia conforme".

Invero, l'art. :348 ter, comma 5, cod.proc.c.iv., prescrive che la disposizione di cui al comma 4 - ossia l'esclusione del n. 5, dal catalogo dei vizi deducibili di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c. - si applica, fuori dei casi di cui all'art. 348 bis, comma 2, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado, con la conseguenza che il vizio di motivazione non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme. Come evidenziato, oltre a non ricorrere alcun error in procedendo per omessa pronuncia su critiche formulate nell'atto di appello, la Corte territoriale ha confermato la statuizione del Tribunale che aveva ritenuto sussistente - sulla base degli elémenti istruttori (di fonte documentale e testimoniale) - l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti sin da epoca antececedented maggio 2002.

6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Questa Corte ha ripetutamente affermato che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (ex plurimis, Cass., nn. 4220 del 1992, 6919 del 1994; 326 del 1996; 4036 del 2000; 5989 del 2001, 23455 del 2009, 9808 del 2011).

Nel caso di specie, come già rilevato, la Corte territoriale ha rilevato che non risultava smentito che la prestazione lavorativa resa a favore del Gentile non fosse riconducibile allo schema della subordinazione, "essendo stata data dimostrazione dell'elemento peculiare, ovverosia la eterorganizzazione all'esito delle deposizioni rese dai 'testi indicati dal ricorrente puntualmente richiamati dalla sentenza di primo grado i le di i argomentazioni sul punto vanno richiamate".

7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla si provvede sulle sOese di lite in assenza di costituzione del controricorrente.

8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 11, n. 12925/2018 R.G. comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norrna del comma 1-bis dello stesso art.

13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ihricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'Adunanza del 25 novembre 202