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Sentenza — n. 24081/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows pensioner's service retention claim, ruling specific law abrogation does not cover independent clause.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24081/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed Margherita Parrilla's appeal against the dismissal of her request for service retention to reach minimum pension requirements. While the lower courts rejected the claim due to her Enpals pension status and the abrogation of a specific regulation, the Court found the reasoning flawed. It determined that the abrogated article only removed a dependent clause regarding age limits, leaving the independent provision for service retention based on minimum pension requirements intact.

Regesto Legislator

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Art. 1 d.l. 90/2014; Art. 509, co. 3, d. Igs. 297/1994: The abrogation of a specific article regarding age limits does not automatically invalidate an independent clause within the same regulation that grants service retention rights for reaching minimum pension requirements.

Parole chiave

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service retention rights minimum pension requirements statutory abrogation scope public employee status Enpals pension compatibility cessazione delle prestazioni deducibilità dei contributi di mantenimento divieto di accettare decorazioni da uno Stato estero

Disposizioni normative citate

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Art. 1 d.l. 90/2014
3 c.p.c.) dell'art. 1 d.l. 90/2014 e dell'art.
Art. 509, co. 3, d. Igs. 297/1994
1, anche dell'ipotesi prevista dall'art. 509, co. 3, d. Igs. 297/1994 e ciò in quanto, sebbene tale previsione non fosse contemplata tra quelle espressamente abrogate, la norma aveva inteso abolire l'istituto in generale e quindi anche in relazione all'ipotesi regolata dal diritto scolastico.
Art. 38 Cost.
297/1994, oltre che dell'art. 38 Cost., sostenendo che l'assunto in ordine all'abrogazione del predetto art.
Art. 16 d. Igs. 503/1992
421/1992 ed al trattamento previsto per la generalità dei dipendenti (civili) pubblici, da un implicito richiamo all'art. 16 d. Igs. 503/1992, che regolava appunto, da ultimo, la possibilità per il dipendente di manifestare la propria disponibilità alla permanenza in servizio.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Con l'unico motivo di ricorso la Parrilla denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art.
art. 38 Cost
297/1994, oltre che dell'art. 38 Cost., sostenendo che l'assunto in ordine all'abrogazione del predetto art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 25561-2017 proposto da: PARRILLA MARGHERITA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE l, presso lo studio dell'avvocato DANIELA TERRACCIANO, che la rappresenta e difende; - ricorrente principale - 2021 contro 1260 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro PARRILLA MARGHERITA; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - nonchè contro ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA; - intimata - avverso la sentenza n. 2475/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/05/2017 R.G.N. 4785/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/2021 dal Consigliere Dott.

ROBERTO BELLE'; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' visto lart. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. i R. G. n. 25561/2017 FATTI DI CAUSA 1. Margherita Parrilla ha agito davanti al Tribunale di Roma per sentir riconoscere, nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca (di seguito, Miur), il suo diritto al trattenimento in servizio per il biennio 2014/2016 presso l'Accademia Nazionale di Danza di cui era direttrice dal 1996.

La domanda veniva rigettata in primo grado per il motivo, ritenuto assorbente, che, se anche l'art. 1 d.l. 90/2014 non avesse abrogato l'istituto del trattenimento in servizio per il raggiungimento dei minimi contributivi, la Parrilla non avrebbe avuto diritto al beneficio, in quanto già fruitrice di trattamento pensionistico Enpals.

2. Raggiunta dal gravame della lavoratrice, la Corte d'Appello di Roma lo ha rigettato, sulla base di argomenti diametralmente opposti a quelli utilizzati dal giudice di prime cure, ritenendo infatti che, sebbene la pensione Enpals non potesse ritenersi ostativa per il raggiunginnento dei requisiti di pensione quale pubblico dipendente, in realtà decisiva era l'avvenuta abrogazione, ad opera del d.l. 90/2014, art. 1, anche dell'ipotesi prevista dall'art. 509, co. 3, d. Igs. 297/1994 e ciò in quanto, sebbene tale previsione non fosse contemplata tra quelle espressamente abrogate, la norma aveva inteso abolire l'istituto in generale e quindi anche in relazione all'ipotesi regolata dal diritto scolastico.

2. La Parrilla ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, cui il Miur ha resistito co n, _contro ricorso , L/1 44' "AA • / k— 'Q Il Pubblico Ministero ha insistito per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale. FtAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso la Parrilla denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 1 d.l. 90/2014 e dell'art. 509, co. 3, d. Igs. 297/1994, oltre che dell'art. 38 Cost., sostenendo che l'assunto in ordine all'abrogazione del predetto art. 509 sarebbe infondato e che anche un'interpretazione costituzionalmente orientata imporrebbe di disattenderlo.

2. Il motivo è fondato.

3. L'art. 509 del d. Igs. 297/1994, a parte altri commi che qui non interessano, prevedeva, al comma 3 che «il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in R. G. n. 25561/2017 servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età» ed al comma 5 che «al personale di cui al presente titolo è attribuita, come alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, la facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti».

La disciplina di cui al comma 5 era quindi integrata, attraverso il richiamo alla L. 421/1992 ed al trattamento previsto per la generalità dei dipendenti (civili) pubblici, da un implicito richiamo all'art. 16 d. Igs. 503/1992, che regolava appunto, da ultimo, la possibilità per il dipendente di manifestare la propria disponibilità alla permanenza in servizio. E' chiaro quindi che l'art. 1 d.l. 90/2014, abrogando l'art. 16 cit., ha caducato l'ipotesi di cui all'art. 509, co. 5, corrispondente a quella regolata dalla norma soppressa. Non si può invece ritenere soppressa anche l'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 509 cit., di per sé indipendente dalle previsioni dell'abrogato art. 16 e destinata a salvaguardare la specifica situazione di chi necessiti del trattenimento al fine di raggiungere il numero di anni richiesto per ottenere il riconoscimento del minimo della pensione.

Il ragionamento giuridico della Corte territoriale è quindi errato, il che giustifica la cassazione della sentenza, con rinvio alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, che deciderà facendo applicazione di quanto qui stabilito.

4. Il ricorso incidentale del Miur ripropone il tema del rapporto tra il diritto azionato e la pensione Enpals di cui gode la Parrilla ed è da ritenere inammissibile, dovendosi condividere la valutazione del Pubblico Ministero secondo cui, in mancanza di soccombenza rispetto all'esito ultimo di merito, la parte che abbia visto disattendere una questione parimenti addotta come ostativa al diritto rivendicato, non è per ciò solo legittimata all'impugnazione. Anche tale questione dovrà quindi essere affrontata dalla Corte del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese ívi R. G. n. 25561/2017 del giudizio di legittimità. / Roma, così deciso nella camera di consiglio del 234.2021. Il Consigliere est. Il Pr