Italian Supreme Court dismisses appeal for labor opposition due to failure to notify appeal and hearing decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the appellant's appeal against a labor opposition decree because the appellant failed to notify the appeal and the hearing decree. The lower court ruled the appeal inadmissible due to this procedural omission, which the appellant contested by citing constitutional and procedural violations. The court upheld the lower decision, establishing that such omissions in labor proceedings render the appeal inadmissible without granting a new deadline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; Art. 111 Cost.; Art. 415, 421, 291 c.p.c.: In labor proceedings, failure to notify the appeal and the hearing decree renders the appeal inadmissible, precluding the court from assigning a new deadline.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA sul ricorso 27510-2015 proposto da: TANTO DINO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI TODARO, VINCENZO CUCCHIARA; - ricorrente - contro E.N.P.A.C.L. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED 2021 ASSISTENZA PER I CONSULENTI DEL LAVORO, in persona 1220 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 199, presso lo studio dell'avvocato ANTONIETTA GIANNUZZI, rappresentato e difeso dall'avvocato DANILA MARIACUMBO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 555/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/05/2015 R.G.N. 1740/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA. Causa n. 30 - Adunanza camerale del 17 marzo 2021 - Pres. Manna, rel. Buffa - r.g. 27510/15 - Tanto contro Enpacl Con sentenza del 27.5.15 la corte d'appello di Palermo ha dichiarato l'improcedibilità dell'appello avverso la sentenza del tribunale di Sciacca del 2014 con la quale era stata respinta l'opposizione a precetto presentata dal signor Tanto nei confronti dell'ente in epigrafe. In particolare, la corte territoriale ha rilevato che l'appellante non aveva notificato il ricorso e il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza nonostante la comunicazione rituale della cancelleria della data dell'udienza ed ha ritenuto non dovuta la trasmissione del decreto da parte della cancelleria e non possibile assegnare un nuovo termine all'udienza per una nuova notifica.
Avverso tale sentenza ricorre il sig. Tanto per un motivo, cui resiste l'Ente con controricorso. Con unico motivo di ricorso si deduce -ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- violazione dell'articolo 111 Cost., 6 CEDU e 415, 421 e 291 c.p.c., per non esser stata autorizzata la rinotifica dell'appello. Il ricorso è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, nella Sentenza n. 20604 del 30/07/2008 (Rv. 604555 - 01) hanno affermato che, nel rito del lavoro, il principio secondo il quale l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, è applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro - per identità di "ratio" di regolamentazione ed ancorchè detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione - sicchè, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e con essa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Il principio è stato ribadito più di recente, nella specifica materia del lavoro, da Cass. Sez. L - , Sentenza n. 6159 del 14/03/2018 (Rv. 647533 - 01), secondo la quale nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. pure Sez. 1, Ordinanza n. 30968 del 27/11/2019, Rv. 656274 - 01).
Il ricorso deve dunque essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono invece i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del