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Ordinanza — n. 24032/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax enforcement order, ruling execution objections inadmissible in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24032/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by an heir against a Milan court order rejecting a tax enforcement objection. The heir argued the lower court erred by not considering a timely objection to the payment order and failed to address prescription defenses. The court held that objections to the execution itself must be raised via appeal, not cassation, and thus the subsequent grounds were inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 112 Cost.: Objections to the execution of a title are subject to appeal, not cassation; therefore, such grounds raised in a cassation appeal against a judgment on enforcement objections are inadmissible.

Parole chiave

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tax enforcement objection cassation admissibility prescription defense execution title appeal vs cassation intimazione di pagamento notifica delle Intese opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
Con il secondo motivo si deduce -ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- violazione dell'articolo 112, per omessa pronuncia sull'opposizione all'esecuzione contenuta nello stesso atto, ed in particolare sulll'eccezione di prescrizione del credito ivi contenuta.
Art. 112 c.p.c.
Art. 617 c.p.c.
Art. 24 co. 5 clAgs. 46/99
Art. 111 Cost.
articolo 112 c.p
1 n.3 c.p.c.- violazione dell'articolo 112 c.p.c, per aver omesso di considerare che era stata proposta opposizione all'intimazione di pagamento (e non alla cartella), rispetto alla quale l'opposizione era tempestiva.
articolo 617 c.p
Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 617 c.p.c., per avere assorbito ogni altra questione per tardività dell'opposizione, sebbene si lamentasse l'estinzione per prescrizione del diritto di procedere ad esecuzione, nonché vizio di motivazione per aver trascurato l'assenza di atti interruttivi.
art. 111 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6395/14
Cass. n. 6395/14 ed altre conformi).
Sez. 3, Sentenza n. 7611 del 31/03/2006, Rv. 588137 - 01
Sez. 3, Sentenza n. 7611 del 31/03/2006, Rv. 588137 - 01), cioè - nel caso di specie - i motivi successivi al primo (finalizzati come detto a coltivare l'eccepita prescrizione del titolo esecutivo).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26970-2015 proposto da: BIRON LUCIANA, in qualità di erede di DE MEG EDMONDO, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ELEONORA GEORGIACODIS; - ricorrente - contro 2021 EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale 1219 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AUGUSTO VERA 32, presso lo studio dell'avvocato CARMELA PASQUA SARDELLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIANGELA LIUZZO; - controricorrente - nonchè contro DE MEC CARLA; - intimata - avverso la sentenza n. 1496/2015 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 20/05/2015 R.G.N. 8709/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. Causa n. 29 - Adunanza camerate del 17 marzo 2021 - Pres. Manna, rel. Buffa - Biron contro Equitalia - r.g. 26970/15 Con sentenza del 20.5.15 il tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione proposta dal signor Edmondo De Meo avverso intimazione di pagamento della somma di euro 5889,90 oltre accessori, già portata da cartella esattoriale, ritenendo l'opposizione tardivamente proposta rispetto alla notifica della cartella presupposta, fatta ritualmente per posta. Avverso tale sentenza ricorre la signora Biron, quale erede del contribuente, in contraddittorio con il coerede, rimasto intimato, e con Equitalia, che resiste con controricorso.

Con il primo motivo si deduce -ex art. 360 co. 1 n.3 c.p.c.- violazione dell'articolo 112 c.p.c, per aver omesso di considerare che era stata proposta opposizione all'intimazione di pagamento (e non alla cartella), rispetto alla quale l'opposizione era tempestiva. Con il secondo motivo si deduce -ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- violazione dell'articolo 112, per omessa pronuncia sull'opposizione all'esecuzione contenuta nello stesso atto, ed in particolare sulll'eccezione di prescrizione del credito ivi contenuta. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 617 c.p.c., per avere assorbito ogni altra questione per tardività dell'opposizione, sebbene si lamentasse l'estinzione per prescrizione del diritto di procedere ad esecuzione, nonché vizio di motivazione per aver trascurato l'assenza di atti interruttivi.

Occorre premettere la ritualità della notifica della cartella esattoriale, avvenuta il 17.5.2004, ritualmente (v. Cass. n. 6395/14 ed altre conformi). Ciò detto, deve rilevarsi che il primo motivo, concernente l'intimazione ad adempiere, dve essere rigettato. Infatti, anche ad ammettere che la sentenza impugnata abbia omesso di considerare l'opposizione agli atti esecutivi come tempestivamente proposta ex articolo 24 co. 5 clAgs. 46/99 in relazione alla intimazione di pagamento, comunque la doglianza - basata solo sul rilievo che l'intimazione ad adempiere non recasse in allegato anche il titolo esecutivo, pur richiamandolo- è infondata, posto che l'anzidetta allegazione non è richiesta dalla legge a pena di nullità. r vro Per altro verso, nella specie t1323 violazione del diritto di difesa appare configurabile, essendo stata come detto la cartella -debitamente richiamata nell'intimazione di pagamento- ritualmente notificata.

Quanto ai motivi di ricorso successivi al primo, che in sostanza mirano a far valere la sopravvenuta prescrizione del titolo esecutivo e, dunque, svolgono un'opposizione all'esecuzione, gli stessi sono inammissibili, in quanto, se si tratta di opposizione all'esecuzione, il mezzo di impugnazione è l'appello e non il ricorso per cassazione. Vero è che, nella specie, il Tribunale di Milano ha qualificato l'azione promossa dalla Biron sia come opposizione agli atti esecutivi sia come opposizione all'esecuzione (come si desume da pag. 2 della sentenza impugnata).

Tuttavia, qualora vengano contestualmente fatti valere motivi di opposizione all'esecuzione e motivi di opposizione agli atti esecutivi (come avvenuto nel caso di specie), la sentenza resa su tale opposizione, formalmente unica, contiene due decisioni distinte, soggette rispettivamente ad appello e a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.; pertanto, nel ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost. sono inammissibili i motivi relativi ai capi della sentenza che hanno deciso l'opposizione all'esecuzione (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 7611 del 31/03/2006, Rv. 588137 - 01), cioè - nel caso di specie - i motivi successivi al primo (finalizzati come detto a coltivare l'eccepita prescrizione del titolo esecutivo).

Le spese seguono la soccombenza. Sussistono invece i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso. LI. It.J FAVA,E 9i EQUIVALI Condanna Wricorrente al pagamentoVelle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte de ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 17 marzo 2021. IL PRESIDENTE Antonio Manna IL FINZI