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Ordinanza — n. 24030/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling public experimental stations are state enterprises liable for sickness contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24030/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed INPS's appeal against the Bologna Court of Appeal, which had previously dismissed INPS's claim for sickness contributions from a public experimental station. The Court held that such stations possess the legal nature of public economic entities and thus fall within the broad definition of 'state enterprises' under the relevant decree. Consequently, the lower court's decision was overturned, and the case was remanded for a new examination of the facts and legal application.

Regesto Legislator

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Art. 20 comma 2 d.l. 112/2008; Art. 6 legge 138/43: Public experimental stations for food industry possess the legal nature of public economic entities and are therefore classified as state enterprises, mandating the payment of sickness contributions.

Parole chiave

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public economic entities state enterprises sickness contributions social security obligations remand for retrial legal nature of entities INPS contributions prestazione non contributiva

Disposizioni normative citate

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Art. 20 comma 2 d.l. 112/2008 conv. in l. 133/2008
RILEVATO CHE: Con sentenza del 15.10.14, la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza del tribunale di Parma che aveva accolto l'opposizione della Stazione in epigrafe alla cartella esattoriale con cui l'INPS aveva chiesto contribuzione per malattia, ritenendo non applicabile l'art. 20 co.
Art. 6 legge 138/43
Art. 21 legge 1204/71
d.l. 112/2008
CONSIDERATO CHE: Con unico motivo si deduce violazione dell'articolo 6 legge 138/43, 21 legge 1204/71, 20 d.l. 112/2008 convertito in legge 133/2008 e del decreto legislativo 540/99, per avere la sentenza impugnata trascurato che l'obbligo generale contributivo per la malattia è previsto anche per i datori privati.
d.lgs. 540/99
articolo 6 legge 138/43
CONSIDERATO CHE: Con unico motivo si deduce violazione dell'articolo 6 legge 138/43, 21 legge 1204/71, 20 d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2756 del 2014
Premesso che a partire da Cass. n. 2756 del 2014, e poi con Cass.
Cass. nn. 18395, 21536, 22291, 28296 del 2019
2756 del 2014, e poi con Cass. nn. 18395, 21536, 22291, 28296 del 2019) il riferimento alle imprese dello Stato nel richiamato articolo 20 è stato sempre inteso in senso ampio ed atecnico, questa Corte ha già affermato (Sez.
Sez. L - Ordinanza n. 6450 del 06/03/2020
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 10570-2015 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2021 rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, 1216 CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI; - ricorrenti - contro STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PALESTRO 56, presso lo studio dell'avvocato FAUSTA MARCHESE, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO SICURO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1343/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15/10/2014 R.G.N. 1022/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. Causa n. 26 - Adunanza camerale del 17 marzo 2021- Pres. Manna, rei. Buffa - INPS c. Stazione sperimentale per l'industria conserve alimentari - rg. 10570/15. RILEVATO CHE: Con sentenza del 15.10.14, la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza del tribunale di Parma che aveva accolto l'opposizione della Stazione in epigrafe alla cartella esattoriale con cui l'INPS aveva chiesto contribuzione per malattia, ritenendo non applicabile l'art. 20 co. 2 d.l. 122/08 agli enti pubblici non partecipati dallo stato ma solo sottoposti a vigilanza.

Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, in cui resiste la Stazione con controricorso illustrato da memoria. CONSIDERATO CHE: Con unico motivo si deduce violazione dell'articolo 6 legge 138/43, 21 legge 1204/71, 20 d.l. 112/2008 convertito in legge 133/2008 e del decreto legislativo 540/99, per avere la sentenza impugnata trascurato che l'obbligo generale contributivo per la malattia è previsto anche per i datori privati. Il motivo è fondato. Premesso che a partire da Cass. n. 2756 del 2014, e poi con Cass. nn. 18395, 21536, 22291, 28296 del 2019) il riferimento alle imprese dello Stato nel richiamato articolo 20 è stato sempre inteso in senso ampio ed atecnico, questa Corte ha già affermato (Sez.

L - , Ordinanza n. 6450 del 06/03/2020, Rv. 657186 - 01, alla cui ampia motivazione si fa rinvio) che le stazioni sperimentali per l'industria hanno natura giuridica di enti pubblici economici e pertanto rientrano nell'ambito delle "imprese dello Stato" che, ex art. 20, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in I. n. 133 del 2008, sono tenute a versare la contribuzione per maternità e quella per malattia. La sentenza impugnata va, pertanto cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame e provveda anche, alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla corte d'appello di Bologna, in diversa composizione. C