INPS pension appeal dismissed; court ruled figurative contribution must be calculated after plan approval, not before.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed INPS's appeal against the Rome Court of Appeal's pension revaluation decision. The pensioner argued the court erred by applying a higher contribution rate to pre-1995 years, while INPS contended the figurative contribution should only be calculated after the early retirement plan was approved. The court agreed, ruling that the figurative contribution must be added to total contributions after the plan's approval and implementation, thereby applying the lower 2% rate rather than the 2.5% rate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 d.lgs. 414/96; Art. 4 d.l. 501/95 conv. in L. 11/96: The figurative contribution for early retirement incentives must be calculated after the approval of the early retirement plan and its implementation, not before, meaning it applies to contributions earned after the plan's effective date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7546-2015 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN; - ricorrente - 2021 contro 1215 LIOSETTI LILIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DE ROSA, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2268/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/03/2014 R.G.N. 8084/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA. Causa n. 25 - Adunanza camerale del 17 marzo 2021- Pres. Manna, rel. Buffa - INPS c. Liosetti - rg. 7546/15. RILEVATO CHE: Con sentenza del 12 marzo 2014, la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda della sig.ra Liliana Liosetti alla riliquidazione della pensione di vecchiaia in godimento, nella misura corrispondente all'anzianità contributiva di 35 anni, secondo le previsioni dell'articolo 4 legge 11/96. In particolare, ritenuto pacifico l'ammontare della retribuzione annua pensionabile e controversa solo la quota alla quale riferire l'anzianità convenzionale al fine di individuare l'aliquota di rendimento relativa, la Corte territoriale ha applicato la quota B in relazione alla anzianità contributiva maturata al 31.12.94.
Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, cui resiste la pensionata con controricorso illustrato da memoria. CONSIDERATO CHE: Con unico motivo si deduce violazione dell'articolo 3 d.lgs. 414/96, 4 d.l. 501/95 conv. in I. 11/96, per avere la sentenza impugnata trascurato che, essendo la maggiorazione figurativa, essa va calcolata solo dopo la formazione della graduatoria e l'individuazione degli aventi diritto sulla base dello stanziamento, e quindi solo dopo l'approvazione del prepensionamento (sebbene poi tale maggiorazione andasse riferita al momento di cessazione del rapporto di lavoro).
Il ricorso è fondato. Nel contesto di un processo di riorganizzazione e risanamento del settore, si è previsto un incentivo al prepensionamento dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto disciplinato' dall'art. 4, d.l. n. 501/1995, attraverso l'accredito di una contribuzione figurativa in aggiunta al periodo effettivamente lavorato in relazione ad un'anzianità virtuale, al fine di accelerare la maturazione del diritto a pensione (ma con effetto altresì sulla misura della prestazione), a valere naturalmente nel momento dell'effettiva cessazione dell'attività lavorativa.
Questa Corte ha già chiarito in proposito che, mentre la contribuzione effettiva al 31 dicembre 1994 è considerata solo al fine di predisporre i piani di pensionamento anticipato da sottoporre all'approvazione, il pensionamento non può che avvenire successivamente, per cui la maggiorazione va ad aggiungersi alla totale contribuzione effettiva, compresa quella successiva, accreditata nelle more dell'approvazione del piano e fino alla sua attuazione; dunque, l'incremento figurativo deve essere collocato al momento della cessazione del lavoro, necessariamente compreso tra il 10 gennaio 1995 e il 31 dicembre 1997, cioè quando si sarebbe appresa la reale misura della maggiorazione in relazione alla platea degli aventi diritto.
Ne deriva che la maggiorazione contributiva deve essere imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31.12.1994, onde ad essa deve essere applicata l'aliquota annua di rendimento del 2 per cento, prevista dalla normativa in vigore a tale momento, e non invece l'aliquota del 2,5 per cento applicabile sulla contribuzione maturata fino al 31 dicembre 1994 (Cass. nn. 20496 del 2017, 11242 del 2019, 19401/2020, 18170/20). Non essendosi la Corte territoriale attenuta a detto principio, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 marzo 2021. Il Presidente 1LFTJN7T0NAJ9IUDIZIARI0 M