Cassation court allows partial appeal success, ruling late notification evidence admissible if alleged facts are proven.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed the appeal against a second-instance judgment that declared tax contributions time-barred. The appellant argued that the lower court incorrectly excluded late-produced evidence regarding the notification of the tax notice. The court held that exceptions to prescription can be raised ex officio and that judges cannot simply reject late documents without considering their necessity for the case outcome.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 345 c.p.c.; Art. 421, comma 2°; Art. 437 c.p.c.: An exception to prescription may be raised ex officio by the judge at any stage of the proceedings based on allegations and ritually acquired evidence, preventing the appellate court from merely dismissing late-produced documents essential for the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26551-2015 proposto da: RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già SERIT SICILIA S.P.A.), Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA Giovanni Pierluigi PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA DI STEFANI, rappresentata e difesa dall'avvocato ACCURSIO GALLO; 2021 - ricorrente - 1213 contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.
S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE; - resistenti con mandato - nonchè contro PANZAVECCHIA MICHELE; - intimato - avverso la sentenza n. 407/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 07/05/2015 R.G.N. 810/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 7.5.2015, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritti i crediti per contributi previdenziali di cui all'intimazione di pagamento notificata a Michele Panzavecchia in data 27.2.2010; che avverso tale pronuncia Riscossione Sicilia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l'INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli, mentre Michele Panzavecchia è rimasto intimato;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l'unico motivo di censura, la società concessionaria dei servizi di riscossione denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto che le risultanze dell'estratto di ruolo non potessero costituire prova dell'avvenuta notifica della cartella esattoriale prodromica all'intimazione di pagamento e altresì per aver ritenuto inammissibile la produzione in appello della relata di notifica della cartella medesima, siccome tardiva; che il motivo è parzialmente fondato, dovendo ribadirsi, sulla scorta di Cass. nn. 14755 del 2018 e 23518 del 2019, che, costituendo l'eccezione di interruzione della prescrizione un'eccezione in senso lato e potendo pertanto essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo (e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2°, e 437 c.p.c.), non può il giudice d'appello limitarsi a rilevare la tardività della produzione di documenti che siano indispensabili ai fini della decisione, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti; che, non essendosi i giudici di merito attenuti all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 17.3.2021. IL PRESIDENTE Antonio Manna IL/ LtU DIZI:!•.R10 COW 11 Fl1117.io