Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding rateization request details.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition failed to specify the exact content of the rateization request and the specific legal provisions invoked. The appellant argued that the lower court erred in not integrating the evidentiary record regarding the prescription of social security contributions, but the court found the reasons vague and disconnected from the core issue. Consequently, the appeal was rejected under Article 366 of the Code of Civil Procedure for lacking the necessary specificity to proceed with a substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.; Art. 369 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds for appeal lack specificity, failing to clearly state the content of the contested request and the precise legal provisions relied upon.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23019-2015 proposto da: MERCURI PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN NICOLA DA TOLENTINO 50, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO ROMEO, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO ZITO; - ricorrente - contro EQUITALIA SUD S.P.A., elettivamente domiciliata in 2021 ROMA, VIA DI RIPETTA 121, presso lo studio 1205 dell'avvocato DOMENICO COMITO, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA LAURA CURATOLA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 60/2015 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 16/06/2015 R.G.N. 168/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott.
DANIELA CALAFIORE. r.g. n. 23019/2015 Rilevato che: con sentenza n. 60 del 2015, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha rigettato l'impugnazione proposta da Pasquale Mercury, nei confronti di Equitalia Sud s.p.a., avverso la sentenza di primo grado di rigetto, quanto ai crediti di natura previdenziale, della domanda proposta dal Mercuri al fine di ottenere l'ammissione alla rateizzazione del pagamento delle somme pretese con le cartelle esattoriali sottese alla iscrizione ipotecaria eseguita nei confronti del medesimo Mercuri; la Corte d'appello ha condiviso le ragioni addotte dal primo giudice sul fatto che la domanda di rateizzazione era relativa alle sole tre cartelle emesse per contributi previdenziali, con esclusione di altre cartelle non meglio identificate relative a crediti ritenuti prescritti, per cui sarebbe stato onere del richiedente allegare e dimostrare che effettivamente le cartelle escluse dalla rateizzazione riguardavano crediti dell'INPS prescritti, giacché l'accoglimento della domanda era stato subordinato al pagamento dell'intero debito; avverso tale sentenza ricorre per cassazione Pasquale Mercuri sulla base di sei motivi; resiste Equitalia Sud s.p.a. con controricorso;
CONSIDERATO che: preliminarmente, in relazione al disposto dell'art. 369 c.p.c., va rilevata la procedibilità del ricorso, nonostante allo stesso sia stata allegata una copia della sentenza impugnata - originariamente emessa in formato digitale- priva di attestazione di conformità da parte del difensore, non avendo la controricorrente disconosciuto la conformità all'originale della copia prodotta; invero, il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata redatta in formato elettronico e firmata digitalmente (e necessariamente inserita nel fascicolo informatico) senza attestazione di conformità del difensore ex art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità ove l'unico controricorrente t/ L r.g. n. 23019/2015 depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale della decisione stessa (Cass. civ.
Sez. Unite, 25/03/2019, n. 8312); con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 9, I. n. 335 del 1995, posto che la sentenza impugnata avrebbe dovuto applicare il principio della non rinunciabilità e rilevabilità d'ufficio della prescrizione dei contributi previdenziali; con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 1, commi 537,538,539,540,541 e 542, I. n. 228/2012, posto che la sentenza impugnata non ha fatto applicazione, in particolare, del comma 537, che impone ai concessionari di sospendere ogni iniziativa di riscossione in ipotesi di dichiarazione del debitore ai sensi del comma 538 tesa a far rilevare la prescrizione e comunque la non esigibilità del credito, nonché del comma 543 con l'effetto di immediato discarico delle partite oggetto di dichiarazione entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della stessa legge da parte dell'ente creditore ed in mancanza, decorso il termine di 220 giorni dalla stessa data, con annullamento di diritto delle medesime poste; con il terzo motivo si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in riferimento al mancato esame delle allegazioni di parte ricorrente relative alle cartelle prescritte, nonostante fosse stata posta la questione della prescrizione dei relativi crediti contributivi; con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 2943 c.c. e 2697 c.c. giacché il ricorrente aveva fatto valere l'eccezione di prescrizione e sarebbe spettato ad Equitalia Sud s.p.a. provare l'esistenza di eventuali atti interruttivi o comunque provare che le cartelle diverse da quelle indicate nell'istanza di rateizzazione fossero esigibili; con il quinto motivo si denuncia la nullità del procedimento per violazione degli artt. 34 e 276 c.p.c. non avendo la Corte d'appello deciso, anche incidentalmente, sulla questione pregiudiziale relativa alla effettiva prescrizione delle cartelle ulteriori rispetto a quelle fatto oggetto di richiesta di rateizzazione;r.g. n. 23019/2015 con il sesto motivo si denuncia la nullità del procedimento per violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c. in relazione al mancato rilievo dell'assenza di contestazione specifica da parte di Equitalia Sud s.p.a. a fronte dell'affermazione del ricorrente relativa all'avvenuta prescrizione delle cinque cartelle escluse dalla richiesta di rateizzazione; i motivi, da trattare congiuntamente per la connessione dei temi sui quali si basano, sono inammissibili; va da subito chiarito che la presente controversia ha per oggetto l'accertamento del diritto di Pasquale Mercuri ad ottenere la rateizzazione del debito contributivo portato da tre cartelle esattoriali sottese ad iscrizione ipotecaria; non si tratta, quindi, di una pretesa, insorta quale opposizione all'iscrizione ipotecaria e finalizzata ad accertare l'insussistenza di crediti contributivi, ma bensì ad accertare il diritto del contribuente ad estinguere il credito contributivo in forma rateizzata; su tale premessa, la sentenza impugnata ha rilevato l'infondatezza della pretesa alla rateizzazione degli importi dovuti per sole tre cartelle, in quanto l'intero ammontare del credito contributivo vantato dall'INPS, secondo quanto opposto dal concessionario, comprendeva anche ulteriori poste portate da ulteriori cinque cartelle e di tali crediti il Mercuri non aveva fornito alcuna specificazione, né tanto meno dimostrato l'effettiva estinzione; a fronte di tale ratio, i motivi censurano la sentenza impugnata sostanzialmente imputandole di non avere proceduto d'ufficio alla integrazione del tessuto delle allegazioni e delle prove in ragione del carattere peculiare del regime della prescrizione dei contributi previdenziali; tuttavia, la disamina da parte di questa Corte di legittimità delle questioni proposte, di natura sostanziale e processuale, risulta in concreto impedita dal difetto di specificità che caratterizza ciascuno dei motivi in ragione del fatto che in ciascuno di essi non viene in alcun modo riportato il contenuto della istanza di rateizzazione presentata, né quale specifica disposizione di legge il ricorrente aveva inteso invocare per pretendere in giudizio r.g. n. 23019/2015 l'affermazione del diritto a rateizzare il proprio credito contributivo nei confronti dell'INPS e del concessionario per la riscossione; tale grave carenza nella formulazione dei motivi, che sostanzialmente non consente di porre le basi del giudizio sulla legittimità del diniego alla rateizzazione e sposta l'asse della disamina verso aspetti non centrali della questione di fondo sottesa al ricorso, determina il difetto di specificità che l'art. 366, primo comma n. 6, c.p.c. sanziona con l'inammissibilità del ricorso; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge. Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2021 Il Presidente Antonio Manna M FUNZIONA: JDIZIARIO i Cala