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Ordinanza — n. 24022/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, allowing pensioner's claim for higher pension rate on post-1994 contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24022/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that ordered the payment of pension differences. The pensioner argued that a 2.5% contribution increase should apply to all pensionable years, while the INPS contended it should only apply to years after the pension plan was approved. The court ruled that the increase must be calculated based on contributions made after December 31, 1994, when the plan was finalized, thereby validating the lower court's application of the higher rate.

Regesto Legislator

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Art. 4 d.l. 205/95; Art. 4 d.l. 501/95 conv. in I. 11/96: The statutory contribution increase for early retirement incentives must be applied to pensionable years occurring after the formal approval of the retirement plan, not to years prior to such approval.

Parole chiave

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pension contribution increase early retirement incentive statutory contribution rate pension plan approval contributory period calculation calcolo della rendita di vecchiaia indennità di anzianità adeguamento della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 4 d.l. 205/95
RILEVATO CHE: Con sentenza del 21.1.14, la Corte d'Appello di Roma -in riforma di sentenza del tribunale di Viterbo- condannava l'INPS al pagamento di euro 1.246 a titolo di differenze economiche sui ratei di trattamento pensionistico ex art. 4 d.l. 205/95.
Art. 4 d.l. 501/95 conv. in I. 11/96
CONSIDERATO CHE: Con unico motivo si deduce violazione dell'articolo 3 d.lgs. 414/96, 4 di.
Art. 3 d.lgs. 414/96
articolo 3 d.lgs. 414/96
CONSIDERATO CHE: Con unico motivo si deduce violazione dell'articolo 3 d.lgs. 414/96, 4 di.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20496 del 2017
Cass. n. 11242 del 2019
Cass. n. 19401/2020
Cass. n. 18170/20
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 3321-2015 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN; - ricorrente - 2021 contro 1133 CIMICHELLA CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DE ROSA, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 249/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/01/2014 R.G.N. 9073/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2021 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerale del 16 marzo 2021 - Pres. Manna, rel. Buffa - INPS c. Cimichella - rg. 3321/15. RILEVATO CHE: Con sentenza del 21.1.14, la Corte d'Appello di Roma -in riforma di sentenza del tribunale di Viterbo- condannava l'INPS al pagamento di euro 1.246 a titolo di differenze economiche sui ratei di trattamento pensionistico ex art. 4 d.l. 205/95. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che, per effetto dell'articolo 12 del d.lgs. 503/92, all'anzianità assicurativa degli iscritti al soppresso fondo di previdenza del personale dei pubblici servizi di trasporto si applicano aliquote differenziate di rendimento in ragione del periodo di maturazione e che nella specie doveva trovare applicazione la maggiorazione del 2,5%, quota B di cui alla citata norma, e non quota C, come richiesto dall'Inps, in quanto quest'ultima sarebbe successiva al collocamento in pensione.

Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, cui resiste il pensionato con controricorso illustrato da memoria. CONSIDERATO CHE: Con unico motivo si deduce violazione dell'articolo 3 d.lgs. 414/96, 4 di. 501/95 conv. in I. 11/96, per avere la sentenza impugnata trascurato che, essendo la maggiorazione figurativa, essa va calcolata solo dopo la formazione della graduatoria e l'individuazione degli aventi diritto sulla base dello stanziamento, e quindi solo dopo l'approvazione del prepensionamento (sebbene poi tale maggiorazione andasse riferita al momento di cessazione del rapporto di lavoro).

Il ricorso è fondato. Nel contesto di un processo di riorganizzazione e risanamento del settore, si è previsto un incentivo al prepensionamento dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto disciplinato dall'art. 4, d.l. n. 501/1995, attraverso l'accredito di una contribuzione figurativa in aggiunta al periodo effettivamente lavorato in relazione ad un'anzianità virtuale, al fine di accelerare la maturazione del diritto a pensione (ma con effetto altresì sulla misura della prestazione), a valere naturalmente nel momento dell'effettiva cessazione dell'attività lavorativa.

Questa Corte ha già chiarito in proposito che, mentre la contribuzione effettiva al 31 dicembre 1994 è considerata solo al fine di predisporre i piani di pensionamento anticipato da sottoporre all'approvazione, il pensionamento non può che avvenire successivamente, per cui la maggiorazione va ad aggiungersi alla totale contribuzione effettiva, compresa quella successiva, accreditata nelle more dell'approvazione del piano e fino alla sua attuazione; dunque, l'incremento figurativo deve essere collocato al momento della cessazione del lavoro, necessariamente compreso tra il 10 gennaio 1995 e il 31 dicembre 1997, cioè quando si sarebbe appresa la reale misura della maggiorazione in relazione alla platea degli aventi diritto.

Ne deriva che la maggiorazione contributiva deve essere imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31.12.1994, onde ad essa deve essere applicata l'aliquota annua di rendimento del 2 per cento, prevista dalla normativa in vigore a tale momento, e non invece l'aliquota del 2,5 per cento applicabile sulla contribuzione maturata fino al 31 dicembre 1994 (Cass. nn. 20496 del 2017, 11242 del 2019, 19401/2020, 18170/20). Non essendosi la Corte territoriale attenuta a detto principio, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 marzo 2021. IL FLINZ:ONi, 7SDIZURIO Mffr Il Presidente Ol Depwl: .Lt '