Cassation court dismisses INPS appeal, upholding external res judicata regarding social levy fiscalization. The court rejects the claim that the tax levy is invalid based on a prior judgment. The ruling confirms that the external res judicata from the Max Mara case applies to the current debt dispute. The court held that the prior judgment definitively established the right to social levy fiscalization. Consequently, the INPS's claim for additional contributions is barred by this established legal fact. The decision affirms the binding nature of the prior judgment on the social levy issue. The court ruled that the external res judicata prevents the INPS from re-litigating the same facts. The appeal was dismissed because the lower court correctly applied the principle of res judicata. The final outcome confirms the validity of the tax levy despite the prior judgment. The court emphasized the importance of legal certainty in administrative and social security matters.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the INPS's appeal against the Bologna Court of Appeal's decision to reduce a tax levy based on external res judicata. The INPS argued that the lower court incorrectly extended a prior judgment annulling a sanction against Max Mara to a separate case involving social levy fiscalization. The court rejected this, holding that the prior judgment definitively established the right to fiscalization, thereby barring the INPS's claim for additional contributions. The decision affirms that the binding effect of a final judgment in a related case precludes re-litigation of the same legal facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2909 c.c.; Art. 360 c.p.c.: The external res judicata formed in a prior judgment regarding the right to social levy fiscalization bars a subsequent claim for additional contributions based on the same underlying facts, even if the proceedings have different objects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28818-2015 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2021 rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, 1221 CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO; - ricorrenti - contro MANIFATTURA DI S. MAURIZIO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CORRADO SPAGGIARI; - controricorrente - nonchè contro EQUITALIA CENTRO S.P.A., già EQUITALIA EMILIA NORD S.P.A., già Riscoservice S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 817/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/08/2015 R.G.N. 1173/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA. Causa n. 31- Adunanza camerale del 17 marzo 2021 - Pres. Manna, rel. Buffa - r.g. 28815/15 - Inps contro Manifattura San Maurizio Sri Con sentenza del 24.8.15 la corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del 17.11.10 del tribunale di Reggio Emilia che aveva dichiarato nulla la cartella esattoriale recante importo di euro 493.985 -notificata dall'INPS alla Manifattura in epigrafe e dalla stessa opposta, accertando la debenza di euro 148.864 per contributi previdenziali, somme aggiuntive ed interessi per il periodo aprile88/aprile89.
In particolare, la corte territoriale ha rilevato che in altro giudizio relativo ad ordinanza ingiunzione per sanzione per l'indebita fiscalizzazione degli oneri contributivi a carico della società Max Mara s.p.a. (poi divenuta Max Mara fashion group s.r.I.) e la Manifattura per il periodo marzo81/gennaio89, il tribunale aveva annullato la sanzione amministrativa a carico di entrambe le società, l'Inps aveva appellato solo nei confronti di Max Mara e la stessa corte d'appello aveva pronunciato dispositivo di condanna solo di Max Mara, pur riferendosi in motivazione ad entrambe le società; ravvisato il giudicato esterno "assolutorio" della Manifattura formatosi nell'altro giudizio in ragione del mancato appello, la corte territoriale ha rigettato l'appello dell'Inps volto ad ottenere una mera declaratoria di parziale inefficacia (e non nullità) della cartella e pronunciato condanna al pagamento delle somme ritenute dovute, così riducendo le somme portate dalla cartella in considerazione del giudicato rilevato.
Avverso tale sentenza ricorre l'Inps per due motivi, cui esiste la Manifattura con controricorso. Con il primo motivo si deduce -ex art. 360 co. 1 n.3 c.p.c.- violazione dell'articolo 2909 c.c., per aver esteso il giudicato esterno relativo ad ordinanza ingiunzione per sanzione amministrativa a giudizio avente diverso oggetto ed in particolare i contributi richiesti in cartella sulla base del medesimo verbale ispettivo. Con il secondo motivo si deduce -ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- violazione dell'articolo 2909 c.c., per non avere la corte territoriale considerato che la motivazione della sentenza faceva riferimento ad assenza di gravame avverso l'ordinanza ingiunzione a carico del legale rappresentante della Manifattura e che residuava comunque il debito contributivo.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono infondati. Deve rilevarsi che la sentenza n. 56/2002 del Tribunale di Reggio Emilia aveva accertato -nei confronti dell'INPS che era parte in causa- il diritto delle società alla fiscalizzazione degli oneri sociali negli anni 1984-1989 ed aveva annullato sia l'ordinanza- ingiunzione emessa nei confronti di Max Mara Fashion Group S.r.l. (basata sul verbale di accertamento del 12.5.89) sia l'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti di Manifatture di S. Maurizio S.r.l. (basata sul verbale di accertamento del 31.5.89).
Tale sentenza è passata in giudicato nei confronti della Manifattura, per mancanza di impugnazione: l'atto di appello è stato proposto infatti solo verso l'altra società e nei confronti solo della stessa la corte d'appello ha pronunciato nella sentenza n. 116 del 2004, come si desume univocamente dal dispositivo della stessa. Nella sentenza impugnata in questa sede, la corte territoriale ha correttamente attribuito efficacia di giudicato alla sentenza -passata in giudicato- relativo all'altro giudizio: infatti, nella sentenza pasata in giudicato, si è accertata la regolare corresponsione alle maestranze delle retribuzioni contrattuali e si è escluso l'illecito inerente l'indebita fiscalizzazione degli oneri sociali, ed inoltre sono state annullate le sanzioni amministrative nei confronti delle due società; inoltre, si è espressamente accertato il diritto delle società a fruire della fiscalizzazione degli oneri sociali per un periodo ampio, che ricomprende il periodo per il quale sono stati richiesti contributi alla Manifattura con la cartella qui impugnata.
Da tale accertamento -non più contestabile in ragione del giudicato intervenuto nei confronti della Manifattura- deriva la non debenza dei contributi nella superiore misura richiesta dall'INPS per il periodo di cui alla cartella opposta, atteso che la relativa pretesa creditoria -basandosi su presupposto (il carattere indebito della fiscalizzazione) escluso dalla sentenza 56/02 del tribunale- contrasta con il giudicato anzidetto. Nessun rilievo ha invece la circostanza -che l'INPS vorrebbe valorizzare- circa il mancato riferimento espresso ai contributi dovuti nella sentenza del tribunale ora richiamata (che avrebbe ad oggetto solo la sanzione amministrativa), in quanto nella sentenza si fa riferimento (negativo) soprattutto al presupposto della sanzione amministrativa, costituito dall'assenza del diritto alla fruizione della fiscalizzazione degli oneri, sicché il riconoscimento del detto diritto incide sul debito contributivo dell'impresa in modo non più controvertibile dall'INPS, che era parte del relativo giudizio.
Il ricorso deve dunque essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono invece i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso. Fiblofle OELLiq C_DinLort,160eLekl Condanna il ricorrente al pagament—oYd-elle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 7000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 1