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Ordinanza — n. 23899/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal on contributory benefits but rejects health exemption claim due to improper defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23899/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the INPS's appeal against a lower court ruling in favor of Giacomo Mele. While the court rejected the INPS's argument regarding the admissibility of a mere health assessment claim, it found the lower court erred in designating INPS as the proper defendant for the health exemption benefit. Consequently, the judgment was quashed in part, and the request for the health exemption was dismissed because local health authorities, not INPS, hold the passive standing required for such claims.

Regesto Legislator

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Art. 80, comma 3, I. n. 388/2000; Art. 11, comma 2°, d.l. n. 463/1983: A mere health assessment claim is admissible only if no prior administrative request was made, and the passive standing for health exemption benefits belongs exclusively to local health authorities, not the social security institute.

Parole chiave

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passive standing health exemption contributory benefits invalidity administrative request prerequisite local health authority competence quashing partial judgment mantenimento della previdenza trattamento economico, previdenza sociale riesame della rendita AI

Disposizioni normative citate

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Art. 80, comma 3, I. n. 388/2000
che, con il primo motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 80, comma 3, I. n. 388/2000, dell'art.
Art. 8, I. n. 533/1973
388/2000, dell'art. 8, I. n. 533/1973, e dell'art.
Art. 100 c.p.c.
Art. 11, comma 2°, d.l. n. 463/1983 (conv. con I. n. 638/1983)
388/2000, nonché il beneficio dell'esenzione del pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria, ex art. 11, comma 2°, di.
art. 100 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 31284 del 2019
Cass. n. 31284 del 2019, dove diffusi richiami a precedenti in termini); che, viceversa, risulta nella specie accertato che l'odierno controricorrente ebbe a presentare specifica domanda amministrativa in tal senso (cfr.
Cass. S.U. n. 2951 del 2016
Cass. nn. 13947 del 2017, 13854 del 2014 e 24598 del 2008
Cass. nn. 3500 e 4166 del 2001
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25605-2015 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI; - ricorrente - 2021 contro 1210 MELE GIACOMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 334, presso lo studio degli avvocati DAMASO PATTUMELLI e DANIELE DI BELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO LUCCHETTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3743/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/04/2015 R.G.N. 9810/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', ha depositato conclusioni scritte. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 28.4.2015, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l'INPS a riconoscere a Giacomo Mele il beneficio di due mensilità di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio svolto, ex art. 80, I. n. 388/2000, nonché il beneficio dell'esenzione del pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria, ex art. 11, comma 2°, di. n. 463/1983 (conv. con I. n. 638/1983); che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che Giacomo Mele ha resistito con controricorso; che il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'accoglimento di entrambi i motivi di ricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 80, comma 3, I. n. 388/2000, dell'art. 8, I. n. 533/1973, e dell'art. 100 c.p.c., per avere la Corte di merito accolto un'azione di mero accertamento della condizione d'invalidità, tale dovendo ritenersi quella della parte odierna controricorrente in considerazione del fatto che non era stata domandata in giudizio alcuna prestazione previdenziale; che, con il secondo motivo, l'INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 11, di. n. 463/1983 (conv. con I. n 638/1983), per averlo la Corte territoriale condannato a riconoscere il beneficio dell'esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria pur non essendo esso legittimato passivo della pretesa;che, con riguardo al primo motivo, questa Corte ha chiarito che, in tema di benefici contributivi riconosciuti ai lavoratori con invalidità superiore al 74%, ai sensi dell'art. 80, comma 3, I. n. 388/2000, una (inammissibile) domanda di mero accertamento del requisito sanitario è configurabile solo allorché l'interessato non abbia proposto alcuna domanda amministrativa all'INPS per il riconoscimento dei relativi contributi figurativi ai fini pensionistici, solo in tal caso potendo ritenersi che sia stato chiesto in giudizio l'accertamento di un elemento frazionistico del diritto alla maggiorazione, che va accertato, invece, nella sua interezza (così da ult.

Cass. n. 31284 del 2019, dove diffusi richiami a precedenti in termini); che, viceversa, risulta nella specie accertato che l'odierno controricorrente ebbe a presentare specifica domanda amministrativa in tal senso (cfr. sul punto la motivazione della sentenza impugnata, dove anche il riferimento alla documentazione allegata al fascicolo di primo grado), di talché la censura si palesa infondata; che, con riguardo al secondo motivo, deve preliminarmente disattendersi l'eccezione d'inammissibilità per intervenuto giudicato interno sollevata nel controricorso, atteso che, come pure riconosce parte controricorrente, l'INPS non aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione a resistere nella memoria di costituzione in primo grado, ed essendo in tale sede risultato totalmente vittorioso, nessuna "soccombenza teorica" poteva configurarsi a suo carico sulla questione della legitimatio ad causam, non essendo stata la stessa mai introdotta in giudizio; che, nel merito, la censura relativa al difetto di legittimazione a resistere, che può essere per la prima volta sollevata anche in questa sede di legittimità (così da ult.

Cass. S.U. n. 2951 del 2016), è fondata, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui la legittimazione passiva rispetto alle domande di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria appartiene alle aziende sanitarie locali, trattandosi degli organi con personalità giuridica mediante i quali gli enti territoriali competenti assicurano l'assistenza sanitaria (cfr, ex multis, Cass. nn. 13947 del 2017, 13854 del 2014 e 24598 del 2008, tutte sulla scorta di Cass. n. 3500 e 4166 del 2001); che, non essendosi la Corte territoriale uniformata all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata in parte qua e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda concernente il beneficio dell'esenzione del pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria, ex art. 11, comma 2°, d.l. n. 463/1983 (conv. con I. n. 638/1983); che la soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese dell'intero processo;

P. Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo. Cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di Giacomo Mele volta a conseguire il beneficio dell'esenzione del pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria. Compensa le t i spese dell'int