Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23897/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal by mixed-capital company claiming exemption from social security contributions for public utility activities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23897/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected AM.TER S.P.A.'s appeal against a lower court ruling that denied its exemption from social security contributions. The company argued that its majority public ownership qualified it as an industrial enterprise of a public body under specific laws. The court held that such mixed-capital companies are essentially private entities subject to private law rules and must pay contributions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3 d.lgs. 869/47; Art. 14 legge 223/91: Mixed-capital companies with public majority control are not exempt from social security contributions because they operate under private law rules to ensure market competition.

Parole chiave

Generato dall'IA
mixed-capital company social security contributions public utility exemption private law status market competition rules attività sottoposta a contribuzione esenzione dal pagamento dei contributi deduzione di versamenti a società di pubblica utilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 d.lgs. 869/1947
CONSIDERATO CHE: Con il primo motivo si deduce-ex art. 360 co.
Art. 4 legge 270/1988
869/47 (come sostituito dall'art. 4 legge 270/88) per le imprese industriali degli enti pubblici.
Art. 360 co. 1 n.3 c.p.c.
CONSIDERATO CHE: Con il primo motivo si deduce-ex art. 360 co. 1 n.3 c.p.c.- violazione dell'art.
Art. 14 legge 223/1991
Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 14 della legge 223/91, per avere la sentenza impugnata trascurato l'indicata equiparazione anche ai finì del contributo di mobilità.
Art. 2093 c.c.
art. 3 d.lgs. 869/47
CONSIDERATO CHE: Con il primo motivo si deduce-ex art. 360 co.
art. 4 legge 270/88
869/47 (come sostituito dall'art. 4 legge 270/88) per le imprese industriali degli enti pubblici.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. L, Sentenza n. 14847 del 24/06/2009
tra le altre, Sez. L, Sentenza n. 14847 del 24/06/2009, Rv.
Sez. L, Sentenza n. 5816 del 10/03/2010
608826 - 01; Sez. L, Sentenza n. 5816 del 10/03/2010, Rv.
Sez. L, Sentenza n. 20818 del 11/09/2013
624935 - 01; Sez. L, Sentenza n. 20818 del 11/09/2013, Rv.
Sez. L, Sentenza n. 8591 del 03/04/2017
Cass. n. 27513 del 2013
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 277-2015 proposto da: AM.TER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO SIBOLDI; - ricorrente - contro 2021 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 256/2014 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 20/06/2014 R.G.N. 160/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2021 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' ha depositato conclusioni scritte. Adunanza camerale del 16 marzo 2021 - Pres. Manna, rei. Buffa - Amter c. INPS - rg. 277/15 RILEVATO CHE: Con sentenza del 2.6.14, la Corte d'Appello di Genova confermava la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva rigettato l'opposizione della AMTER ad avviso dì addebito INPS relativo a contributi per cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e mobilità, ritenendo non applicabile alle società a capitale misto l'esonero - previsto ex art. 3 d.lgs. 869/47 (come sostituito dall'art. 4 legge 270/88) per le imprese industriali degli enti pubblici.

Avverso tale sentenza ricorre l'AMTER per due motivi, illustrati da memoria, cui resiste l'INPS con controricorso. CONSIDERATO CHE: Con il primo motivo si deduce-ex art. 360 co. 1 n.3 c.p.c.- violazione dell'art. 3 del d.lgs.869/47, 2 legge 1115/68, 1 legge 164/75, 16 legge 223/91, 22 legge 142/90 e 2093 c.c., per avere la sentenza impugnata trascuratoche la società era qualificabile impresa industriale di un ente pubblico in ragione della partecipazione azionaria maggioritaria di controllo del Comune di Genova. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 14 della legge 223/91, per avere la sentenza impugnata trascurato l'indicata equiparazione anche ai finì del contributo di mobilità.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono infondati. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v. tra le altre, Sez. L, Sentenza n. 14847 del 24/06/2009, Rv. 608826 - 01; Sez. L, Sentenza n. 5816 del 10/03/2010, Rv. 624935 - 01; Sez. L, Sentenza n. 20818 del 11/09/2013, Rv. 627946 - 01; n. 8591 del 03/04/2017, Rv. 643749 - 01), in tema di contribuzione previdenziale, le società a capitale misto, ed in particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l'esercizio di attività industriali sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità, non potendo trovare applicazione l'esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di società di natura essenzialmente privata, finalizzate all'erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l'amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, la mera partecipazione - pur maggioritaria, ma non totalitaria - da parte dell'ente pubblico.

E' stato in particolare precisato che la forma societaria di diritto privato è per l'ente locale la modalità di gestione degli impianti consentita dalla legge e prescelta dall'ente stesso per la duttilità dello strumento giuridico, in cui il perseguimento dell'obiettivo pubblico è caratterizzato dall'accettazione delle regole del diritto privato e che la finalità perseguita dal legislatore nazionale e comunitario nella promozione di strumenti non autorítativi per la gestione dei servizi pubblici locali è specificamente quella di non ledere le dinamiche della concorrenza, assumendo rilevanza determinante, in ordine all'obbligo contributivo, il passaggio del personale addetto alla gestione del servizio dal regime pubblicistico a quello privatistico (Cass. n. 20818 del 2013 , Cass. 27513 del 2013).

Le considerazioni sin qui svolte impongono di rigettare il ricorso e di condannare la ricorrente, rimasta soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de4, ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 marzo 2021. Il Presidente Antonio Manna LL FUN:7'0Ni Maria V jacoja Il