Cassation court dismisses appeal as litigation extinguished by mutual withdrawal and settlement of the dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal extinguished because the plaintiff voluntarily fulfilled the appellate court's judgment and subsequently withdrew the lawsuit. The defendant company accepted this withdrawal and agreed to liquidate the agreed compensation amount to Flavia Arena. Consequently, the court ruled that the proceedings must be terminated without any further action on costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; When a party withdraws an appeal and the opposing party accepts it, the litigation is extinguished and no provision is made on costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORD:NANZA sul ricorso 21999-2015 prcpo3to da: AZIENDA SANITARIA PROVINCIA1,E DI MESSINA (già AUSL 5), in persona del legale raopresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAllA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE, SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ARTURO MERLO; - ricorrente - contro 2021 ARENA FLAVIA, elettivamente domiciliata in ROMA, 693 VIALE ANGELICO 101, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BAURO, raperesentata e difesa dagli avvocati ELISABETTA BARBARA 1,0ISI, CETTINA COSTA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 23FJ2D15 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 02/03/2015 R.G.N. 234/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott.
FABRIZIA GARRI. r.g. n. 21999/2015 RILEVATO CHE La Corte dì appello di Messina con sentenza del 2.3.2015 n. 238 in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città ha condannato la Azienda Sanitaria Provinciale di Messina a corrispondere a Flavia Arena le differenze retributive a lei spettanti in relazione all'inquadramento iniziale nella categopreria DS3 pari alla sommatoria del nuovo trattamento economico per effetto dell'applicazione dell'art. 19 lett.
b) del c.c.n.l. 19.4.2004 in correlazione all'art. 31 comma 10 del c.c.n.l. 7.4.1999 come modificato dall'art. 23 comma 6 del c.c.n.l. 2004. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la ASP di Messina che ha articolato un unico motivo cui ha opposto difese con controricorso Flavia Arena. Successivamente al deposito del ricorso la ricorrente ha depositato atto di rinuncia, sottoscritto per adesione dalla controricorrente. CONSIDERATO CHE In data 1.2.2021 la ricorrente ha dato atto di aver spontaneamente adempiuto a quanto disposto con la sentenza della Corte di appello di Messina oggetto del presente ricorso.
Rilevato altresì che dalla deliberazione allegata in atti sì evìnce che l'Azienda ha dato atto di voler rinunciare al ricorso proposto e di voler liquidare alla Arena l'importo concordato. Rilevato altresì che Flavia Arena ha sottoscritto per accettazione la rinuncia. Tanto premesso, ai sensì dell'art. 391 cod. proc. civ., preso atto della rinuncia accettata, il ricorso deve essere dichiarato estinto. Ai sensi dell'art. 391 ultimo comma, infine non si deve provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estìnto il giudizio. Nulla per le spese. Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 16 febbraio 2021 IL FU rilTDIZIARIO Il Presidente icUria Pit1acoja I! Funzionari D apos ittt e ( Federico Balestrieri )