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Ordinanza — n. 23824/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for failure to specify evidence in cassation petition regarding labor contract dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23824/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed Gerardo Greco's appeal against the Second Instance Court's decision denying his claim for a subordinate labor relationship and higher job classification. Greco argued the lower court erred in evaluating the project contract and failed to recognize his superior duties, but the Court found his cassation petition lacked specific references to the evidence supporting these claims. Consequently, the Court ruled that the appeal was inadmissible because the petitioner failed to identify the specific documents or facts in the case file that the lower court allegedly misinterpreted.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.; Art. 366 comma 1 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the applicant fails to precisely identify the specific facts, documents, or procedural acts in the case file that form the basis of the alleged error, as required by the formal and substantive requirements of the appeal.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility specific evidence identification labor contract classification subordinate relationship dispute procedural requirements appeal procedura straordinaria di fissazione dei contributi computo dei contributi calcolo e tasso di rimborso

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
604 del 1966, allegandosi avere la Corte erroneamente attribuito valore sostanziale al "nomen juris" del contratto a progetto; - con i! secondo motivo si censura la decisione impugnata per violazione dell'art. 360 comma 1, n.
Art. 366 comma 1 c.p.c.
34469 del 27/12/2019), non solo che sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art.
Art. 1-bis dell'articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
27000; Cass. 19.6.2014 n.
art. 2094 cod. civ
CONSIDERATO CHE -con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 2094 cod. civ., del d.lQs.
art. 2103 cod. civ
civ., in relazione alle allegazioni da cui avrebbe potuto evincersi la natura subordinata del rapporto di lavoro; - con il terze motivo si deduce !a violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 cod. civ.
art. 116 cod. proc. civ
13960, con riguardo, segnatamente, all'art. 116 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 29093 del 13/11/2018
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 24853-2017 proposto da: GRECO GERARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE 38, presso lo studio dell'avvocato SINADI SINDACATO, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE CRISCI; - ricorrente - contro CALAFIORE ANTONIO, nella qualità di titolare e legale rappresentante 2021 della DITTA "LINEA UFFICIO", 262 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA VERALDI, rappresentato e difeso dagli avvocati LORENZO IOELE, PASQUALE AMODIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 265/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 21/04/2017 R.G.N. 425/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2021 dal Consigliere Dott.

VALERIA PICCONE. RG. 24853/2017 RILEVATO CHE - con sentenza in data 21 aprile 2017, la Corte d'Appello di Salerno, respingendo l'appello principale e reputando assorbito quello incidentale, ha confermato la decisione del locale Tribunale che aveva rigettato il ricorso proposto da Gerardo Greco nei confronti di Antonio Calafiore, titolare della ditta individuale Linea Ufficio, volto a conseguire l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dall'i febbraio 2005, data in cui era stato assunto con contratto a progetto, la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli il 24 gennaio 2007 e la conseguente condanna dei resistente alla riassunzione oltre che al pagamento di somme retributive adeguate ai minimi contrattuali, previo riconoscimento dell'attribuzione di mansioni corrispondenti al III livello del CCNL di categoria; - in particolare, dalla lettura della pronunzia di secondo grado, si evince che la stessa, sulla base delle risultanze probatorie, ha ritenuto non configurabile un rapporto di lavoro subordinato fra le parti nel periodo considerato dopo la conclusione del contratto di lavoro a progetto, e insussistente la qualifica superiore richiesta; - per la cassazione della pronunzia propone ricorso Gerardo Greco, assistito da memoria, affidandolo a quattro motivi; - resiste, con controricorso, Antonio Calafiore.

CONSIDERATO CHE -con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 2094 cod. civ., del d.lQs. n. 276 del 2003, degli artt. 61, 62, 69 e 3 della legge n. 604 del 1966, allegandosi avere la Corte erroneamente attribuito valore sostanziale al "nomen juris" del contratto a progetto; - con i! secondo motivo si censura la decisione impugnata per violazione dell'art. 360 comma 1, n. 5 cod. proc. civ., in relazione alle allegazioni da cui avrebbe potuto evincersi la natura subordinata del rapporto di lavoro; - con il terze motivo si deduce !a violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 cod. civ. e del CCNL del settore terziario distribuzione e servizi per non essere stato riconosciuto il III livello di inquadramento in relazione alle mansioni svolte; - con il quarto motivo si allega la violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., per -aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto che non rientrasse nel petitum del ricorso di primo grado il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in relazione all'epoca antecedente all'ottobre 2000 (periodo c.d. "in nero"); - il primo, il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per l'intima connessione, non possono trovare accoglimento; - la lettura della motivazione dei giudice di secondo grado consente di riievare, infatti, come lo stesso abbia correttamente ricostruito la vicenda sulla base delle risultanze probatorie acquisite, attribuendo al nomen juris utilizzato dalle parti esclusivamente il valore di indizio confermativo; in particolare, la Corte territoriale ha esaminato la prova testimoniale assunta, in relazione alla modalità di espletamento della prestazione lavorativa ed ai documenti prodotti oltre che al contenuto del contratto; - d'altro canto, secondo quanto statuito recentissimamente dalle Sezioni Unite, per dedurre la violazione delle disposizioni normative che presiedono al procedimento probatorio, occorre che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio) essendo inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020); inoltre, non può allegarsi sic et simpliciter una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allegarsi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr.

Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960, con riguardo, segnatamente, all'art. 116 cod. proc. civ.); con riguardo, peraltro, alla denunziata omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, oggetto di discussione fra le parti, relativamente agli elementi da cui avrebbe potuto evincersi la sussistenza di una fattispecie di lavoro subordinato (v. cd. "rapportini" sulle singole prestazioni, predisposti dallo stesso ricorrente) in ordine al secondo periodo lavorativo intercorso fra le parti, quello appunto, formalmente _ ricondotto al rapporto di lavoro a progetto, va rilevato, poi, che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., disposto dall'art. 54 col, lett. b), del DL 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le altre, Cass. n. 23940 del 2017); d'altro canto, il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non è più cleducibile a seguito della novella apportata ah'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall'art. 54 del di. n. 83 del 2012, conv. dalla i. n. 134 dei 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché "a fortiori" se ne deve escludere la denunciabilità in caso di cd. "doppia conforme", stante la preclusione di cui all'art. 348- ter, ultimo comma (sul punto, fra le più recenti, Cass. n. 24395 del 2020); tenuto conto, quindi, delle argomentazioni del giudice di secondo grado, va escluso che questa Corte possa procedere ad una nuova e diversa valutazione del compendio probatorio senza addivenire ad una rivisitazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità; il quarto motivo, con cui si censura la decisione impugnata per violazione degli artt.112 e 345 cod. proc. civ., non può trovare accoglimento;

è opportuno premettere, al riguardo, che perché possa parlarsi di omessa pronuncia, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cfr., ex plurimis, fra le più recenti, Cass. n.5730 del 2020) occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento -indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti; parte ricorrente, nella specie, lamenta la ritenuta insussistenza, nel petitum dell'originaria domanda, dell'istanza inerente al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato anche in epoca antecedente all'ottobre 2000 con le differenze retributive dal 1999 sino ai 2003; hanno precisato, al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 34469 del 27/12/2019), non solo che sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c. p. c., le censure afferenti a domande di cui non vi sia compiuta riproduzione nel ricorso, ma anche quelle fondate su atti e documenti del giudizio di merito, qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nei ricorso, ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione, con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente aila documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, a; fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio cll legittimità; - d'altra parte, è consolidato il principio secondo cui i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c. p. c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (ex plurim s, Cass. n. 29093 del 13/11/2018); - nel caso di specie, a fronte dell'accertamento contenuto in sentenza, secondo cui nelle conclusioni dell'atto introduttivo parte ricorrente avrebbe richiesto esclusivamente che venisse dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dall'i_ febbraio 2005, nonché l'illegittimità dei licenziamento con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive, compreso il superiore inquadramento, si rinviene, nei ricorso per cassazione, esclusivamente un riferimento a differenze retributive ma nulla si allega con riguardo alle conclusioni rassegnate, in relazione alle quali, quindi, non può che aversi riguardo a quanto accertato dalla Corte territoriale; -alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deve essere respinto; - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; - sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 -bis dell' articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

PQM La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5250,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 21 genna