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Sentenza — n. 23820/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against labor court award for unpaid productivity bonuses and incentives following illegal dismissal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23820/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Equitalia Sud's appeal against a second-instance judgment awarding Giorgio Pugliese unpaid productivity bonuses and incentives. The lower court ruled that these future economic damages were distinct from the compensation for the illegal dismissal and that the employer failed to prove payment. The supreme court upheld this decision, finding the appeal inadmissible as it did not address the core reasoning regarding the nature of the claimed damages.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 360 n. 5 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it does not confront the actual ratio decidendi of the contested judgment or if the alleged violation of the principle of correspondence between claim and judgment is unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal correspondence principle ratio decidendi unpaid bonuses illegal dismissal damages restituzione di prestazioni complementari diritto all'indennizzo contratto di compensazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 3 c.p.c.
300 del 1970, in relazione all'art. 360 n.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
300 del 1970, in relazione all'art. 360 n.
Art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 8053 de 2014
Cass. n. 11862/2018
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso 14627-2016 prcposto da: EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato NUNZIO RIZZO, che la rappresenta e difende; 2020 - ricorrente - 2961 contro PUGLIESE GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FASANA 21, presso lo studio dell'avvocato MICHAFL LOUIS STIEFEL, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE FERRARO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 322/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il C3/03/2016 R.G.N. 1003/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2C20 dal Consigliere Dott.

GUGLIELMO CINQUE; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per inammissibilità o in subordine rigetto; udito l'Avvocato MARIA MANSELLI per delega verbale Avvocato GIUSEPPE FERRAR°. RG 14627/2016 Fatti di causa 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 822 del 2016, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede del 28.10.2011, condannava Equitalia Sud al pagamento, in favore di Giorgio Pugliese, della somma di euro 23.684,03, oltre accessori, a titolo di importi dovuti a seguito di due rinnovi contrattuali, di premi di produttività e degli incentivi economici non pagati dalla società durante il periodo del suo licenziamento poi dichiarato illegittimo.

2. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, rilevavano che:

a) il ricorso introduttivo del 2006, relativo al giudizio di licenziamento, non poteva ricomprendere le somme dovute per i rinnovi contrattuali perché la retribuzione globale di fatto era stata quantificata sulla base di voci retributive esistenti al momento del licenziamento e nella loro entità all'epoca del licenziamento stesso;

b) conseguentemente, sul punto non avrebbe potuto essere proposto appello perché il danno, al momento della proposizione della domanda, non si era ancora verificato;

c) la domanda formulata dal Pugliese era di natura risarcitoria per i danni che il comportamento illegittimo del datore di lavoro aveva procurato, per cui era autonoma rispetto alle pretese azionate nel giudizio di impugnazione del recesso;

d) la società non aveva provato di avere già corrisposto le somme dovute ai titoli richiesti.

3. Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione Equitalia Sud (alla quale è subentrata l'Agenzia delle Entrate Riscossione Ente Pubblico Economico), affidato a tre motivi, cui resisteva con controricorso Giorgio Pugliese.

4. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cc, 112, 324 e 420 cpc, 18 legge n. 300 del 1970, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte di merito, disattendendo il giudicato intervenuto e violando il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ritenuto che al Pugliese RG 14627/2016 andassero liquidati gli ulteriori emolumenti maturati nel periodo dal licenziamento (e per esso dalla domanda) alla sentenza di annullamento del licenziamento medesimo. Sostiene che, nella originaria domanda, alcuna riserva era stata prevista in ordine ad aumenti di retribuzione che sarebbero potuti intervenire successivamente al licenziamento ovvero alla domanda e che alcun appello incidentale, sul punto, era stato presentato avverso la sentenza che dichiarava la illegittimità del licenziamento.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte di merito erroneamente affermato che la retribuzione globale di fatto, alla quale commisurare il risarcimento dei danni per l'illegittimo licenziamento, sarebbe stata costituita da quella retribuzione che il dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato, da tanto facendo derivare la inclusione nella stessa degli aumenti contrattuali nelle more intervenuti dopo il licenziamento e fino alla sentenza di reintegra.

4. Con il terzo motivo la ricorrente si duole dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 cpc, per non avere rilevato la Corte territoriale, anzi per averlo escluso in quanto non vi era stata una dimostrazione semplice e chiara, che gli importi richiesti erano stati già corrisposti al dipendente.

5. Preliminarmente va rilevato che la mera segnalazione, contenuta nella memoria depositata dalla ricorrente, in ordine alla pendenza, presso questa Corte di altri due ricorsi, intercorrenti tra l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed altri due dipendenti, riguardanti decisioni difformi della Corte di appello di Napoli sul medesimo oggetto, esclude la necessità di un simultaneus processum in assenza della indicazione di elementi più specifici da cui desumere una connessione logico-giuridica tra gli stessi che, invece, lo imponga.

6. Venendo allo scrutinio del primo motivo, osserva il Collegio che esso, oltre a presentare profili di inammissibilità per difetto di autosufficienza e di specificità sia sul contenuto sia sul deposito rite et recte, nel presente giudizio, dei documenti ivi indicati, in particolare del "ricorso di primo grado del 23.2.2006" e della "sentenza della Corte di 2 y- RG 14627/2016 appello di Napoli 6.11.2008" (di cui controparte peraltro contesta l'esistenza), è infondato perché, nella fattispecie, non vi è stata alcuna lesione del giudicato formatosi in tema di licenziamento, ma solo la formulazione di una domanda, nuova e autonoma -rispetto alla quale il licenziamento del 2005 dichiarato illegittimo (con reintegrazione disposta dall'1.1.2009) rappresenta unicamente il presupposto- presentata nel 2010, diretta la pagamento di differenze retributive e premi collettivi aziendali maturati per effetto di accordi collettivi nazionale ed aziendali intervenuti nel 2008.

7. Né può assumere rilevanza la questione, sollevata dal ricorrente, in ordine alla necessità di prospettare una eventuale riserva di ulteriori danni derivanti dal licenziamento illegittimo.

8. Invero, come affermato in questa sede di legittimità (Cass. n. 6091 del 4.3.2020) il giudicato copre dedotto e deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, ma non può spiegare i suoi effetti in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono.

9. Alcuna riserva, pertanto, in relazione a fatti non ancora venuti in essere e di cui non era neanche certo il loro accadimento, sarebbe stata ammissibile, difettando per l'allora ricorrente l'intero ed effettivo panorama delle conseguenze dannose subite.

10. Il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta con la effettiva ratio decidendi della gravata sentenza che ha ritenuto la fondatezza della pretesa del Pugliese non perché gli adeguamenti e i premi previsti per effetto di accordi collettivi nazionali ed aziendali, intervenuti successivamente, andassero ad incidere sulla nozione di retribuzione globale di fatto posta a base della determinazione della indennità risarcitoria ma perché si trattava di danni economici consistiti nel mancato godimento degli aumenti contrattuali per il rinnovo dei contratti collettivi di settore e venuti RG 14627/2016 in essere successivamente, derivanti dal comportamento illegittimo del datore di lavoro che aveva comminato un licenziamento annullato.

11. Infine, anche il terzo motivo è infondato.

12. Il fatto storico denunziato nella censura è stato valutato dalla Corte di merito che ha escluso, con una motivazione adeguata e da cui è possibile desumere l'iter logico, che parte datoriale non aveva dimostrato il pagamento delle pretese del dipendente e che l'importo versato non riguardava le voci retributive da quest'ultimo richieste.

13. Ne consegue che la gravata sentenza non è incorsa nel vizio di cui alla nuova formulazione dell'art. 360 co. 1 n. 5 cpc, come delineato dalle SS.UU. di questa Corte con la fondamentale pronuncia n. 8053 de 2014.

14. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

15. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.

16. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo, essendo stato l'originario ricorso presentato da una società per azioni (cui è subentrato nel corso del giudizio un Ente pubblico economico), non difesa dall'Avvocatura dello Stato, che ha regolarmente corrisposto all'atto della iscrizione a ruolo il contributo unificato senza avvalersi del regime della prenotazione a debito (Cass. n. 11862/2018): in ogni caso, resta salva la determinazione degli altri organi a ciò competenti se lo stesso sia dovuto, in relazione ad altri profili non di spettanza di questo Collegio.

PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore del controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore 4 i\ RG 14627/2016 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso