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Ordinanza — n. 23818/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to settlement agreement ending the labor dispute subject matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23818/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cessation of the subject matter of the dispute following a settlement agreement signed by both parties. Although the lower court had recognized an indefinite-term employment relationship and awarded back pay to the employee, the parties subsequently reached a conciliation agreement in a labor union setting. The court ruled that this agreement definitively resolved the controversy, thereby removing the legal interest to continue the cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis. 1 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater del d. P.R. 115/2002: A settlement agreement signed by both parties constitutes a definitive resolution of the dispute, leading to the cessation of the subject matter and the dismissal of the appeal due to lack of interest.

Parole chiave

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cessation of subject matter labor dispute settlement conciliation agreement effect lack of interest appeal transitional provisions application lavoro a tempo determinato rapporto di lavoro indennità giornaliera differita

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis. 1 c.p.c.
di tale decisione ha domandato la cassazione la società, affidando l'impugnazione a cinque motivi, cui ha resistito l'intimato, con controricorso e le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis. 1 c.p.c. CONSIDERATO CHE: 3.
Art. 13 comma 1 quater del d. P.R. 115/2002
non sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater del d. P.R. 115/2002, pure applicabile ratione temporis, stante il tenore della decisione;
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 18652-2016 proposto da: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO SALONTA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2020 CERVO MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, 2649 VIALE ANGELICO 35, presso lo STUDIO D'AMATI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI NICOLA D'AMATI e CLAUDIA COSTANTINI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 328/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/02/2016 R.G.N. 327/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO. RG 18652/2016 RILEVATO CHE:

1. la Corte di appello di Roma, con sentenza del 1.2.2016, in riforma della decisione del Tribunale della stessa sede - che aveva rigettato il ricorso proposto da Michele Cervo, inteso al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della spa Rai, quanto al periodo successivo al verbale di conciliazione del 27.2.2003 - riconosceva la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la qualifica di programmista regista di 4° livello, classe retributiva 4, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate a decorrere dal 4.3.2003 sino al 30.6.2006;

2. di tale decisione ha domandato la cassazione la società, affidando l'impugnazione a cinque motivi, cui ha resistito l'intimato, con controricorso e le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis. 1 c.p.c. CONSIDERATO CHE: 3. è stato depositato dalle parti verbale di conciliazione in sede sindacale (Unindustria di Roma) sottoscritto dalle stesse il 21.7.2020 ed i difensori hanno presentato istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

4. dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal rappresentante della società, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente anche la controversia de qua, dandosi atto dell'intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge;

5. tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l'intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di RG 18652/2016 cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo;

6. in tal senso va emessa la corrispondente declaratoria;

7. le spese vanno compensate in ragione della presentazione di istanza congiunta delle parti che inducono a ritenere regolate anche le spese in tali termini;

8. non sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater del d. P.R. 115/2002, pure applicabile ratione temporis, stante il tenore della decisione;

P.Q.M.

la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, in data 25 novembre 2020 Il Presidente Dott. Federico Balestrieri LL, GDIZIARIO Maria"' oia UL fi Fu97)9nario :10 rio DepOSta ,.:2qP.ria oggi,