Italian Supreme Court dismisses appeal against labor court ruling on unpaid wages due to lack of evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the appeal filed by two women against a lower court decision that dismissed their claims for unpaid wages and damages. The plaintiffs argued that the appellate court failed to examine specific facts regarding their employment status and unpaid salaries, but the court found no decisive facts were omitted. Ultimately, the court ruled that the plaintiffs failed to provide the necessary documentary evidence to prove their claims, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: The Supreme Court dismisses an appeal alleging omitted examination of decisive facts when the lower court's reasoning is logically coherent and the appellant fails to produce the specific documentary evidence required to substantiate the alleged omission.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA sul ricorso 26087-2016 proposto da: FUSCO IMMACOLATA, FUSCO ADRIANA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA SESTO RUFO, 2, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ERCOLE MOSCARINI, rappresentate e difesi dagli avvocati RAFFAELE PIGNATARO, ANNA ORLANDO; - ricorrenti - contro 2020 FULAT S.R.L. (gia' FRATELLI FUSCO & C. S.R.L.), in 841 persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati UMBERTO CANETTI e RAFFAELE PELLEGRINO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2980/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/05/2016 R.G.N. 842/2014.
R.G. n. 26087/2016 RILEVATO che la Fratelli Fusco & C. S.r.l. ha interposto appello avverso la pronunzia del Tribunale di Torre Annunziata n. 3678/2013, resa il 20.9.2013, con cui la stessa era stata condannata, tra l'altro, a versare, a titolo di differenze retributive, la somma di Euro 198.353, 94, oltre accessori, in favore di Adriana Fusco e di Euro 306.743,87, oltre accessori, in favore di Immacolata Fusco, ed altresì a riassumere Adriana Fusco entro tre giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, o, in mancanza, a versare alla medesima la somma di Euro 6.935,175, oltre accessori, ed a corrispondere ad Immacolata Fusco„ a titolo di risarcimento del danno, una indennità pari alla retribuzione globale di fatto maturata dal 30.4.2010 all'effettiva reintegra ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; che la Corte territoriale di Napoli, con sentenza pubblicata il 3.5.2016, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha respinto tutte le domande proposte da Immacolata Fusco ed altresì la domanda di differenze retributive proposta da Adriana Fusco, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado; che i giudici di seconda istanza, per quanto ancora di rilievo in questa sede, hanno osservato che, nella fattispecie, non si ravvisano elementi probatori «a sostegno della subordinazione di Fusco Immacolata per tutto il periodo oggetto di giudizio, e quindi dal 1990 al 2008» e che, pertanto, tutte le domande dalla stessa proposte «vanno rigettate, non potendosi ipotizzare alcun licenziamento in mancanza di un rapporto di lavoro subordinato con la società appellante»; ed inoltre, che «solo i testi Fusco Immacolata e Acampora Angela hanno riferito, peraltro in maniera generica, sull'attività lavorativa che sarebbe stata svolta da Fusco Adriana nel periodo dal 1988 al 1998, ma tali testi sono inattendibili ed in mancanza di ulteriori riscontri, non può ritenersi raggiunta la prova della subordinazione per tale periodo»; che per la cassazione della sentenza ricorrono Adriana Fusco e Immacolata Fusco articolando un motivo contenente due censure, cui resiste con controricorso la S.r.l.
Fulat (già Fratelli Fusco & C. S.r.l.); che il PG non ha formulato richieste CONSIDERATO che, con il ricorso, si deduce, in riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., «violazione e falsa applicazione dell'art. 246 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e contraddittorietà della motivazione», e si lamenta, in particolare, che «la motivazione addotta dalla Corte di Appello per escludere l'attendibilità dei testi in questione è aprioristicamente legata al rapporto di parentela intercorrente tra i testi stessi e la ricorrente e non entra in alcun modo nella valutazione delle dichiarazioni rese dagli stessi»; che «Nel medesimo contesto l'omessa valutazione delle deposizioni rese dai testi in parola ha interrotto l'iter logico volto a determinare un pronunzia che desse conto in pieno degli esiti probatori>>; e che la Corte di merito non avrebbe pronunziato «rispetto a due voci retributive che risultano documentalmente non corrisposte a Fusco Adriana: la 13^ mensilità dal 1998 al 2009 ed il trattamento di fine rapporto dal 1998 al 2009>>; che la prima censura non è meritevole di accoglimento; al riguardo, va premesso che la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (nella fattispecie, peraltro, del tutto congrua, condivisibile e scevra da vizi logici); che i giudici di seconda istanza, invero, hanno dato conto dei motivi per i quali hanno conferito un giudizio di maggiore attendibilità ad alcuni testi rispetto ad altri (v., in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata), correttamente sottolineando che la prova della subordinazione deve essere particolarmente rigorosa e che molti dei testimoni escussi in merito erano caduti in contraddizione; che, pertanto, non corrisponde al vero che alcuni testi non siano stati reputati credibili solo perché legati da vincoli di parentela o di amicizia con le ricorrenti; che la seconda censura è inammissibile, poiché, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione); per l'altro verso, è stato introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Orbene, poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata depositata, come riferito in narrativa, il 3.5.2016, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dall'art. 54, comma 1, lettera b), del D.I. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella I. n. 134 del 2012, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico (v., tra le altre, Cass. n. 21152/2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; né, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza «così radicale da comportare» in linea con «quanto previsto dall'art. 132, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per mancanza di motivazione».
E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale dei giudici di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229/2015), che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue poste a fondamento della decisione impugnata; peraltro, in ordine all'omessa pronunzia «rispetto a due voci retributive che risultano documentalmente non corrisposte a Fusco Adriana: la 13^ mensilità dal 1998 al 2009 ed il trattamento di fine rapporto dal 1998 al 2009», si rileva che, in violazione del disposto dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., le ricorrenti non hanno prodotto, né indicato tra gli atti offerti in comunicazione unitamente al ricorso di legittimità, la documentazione di cui si tratta: per la qual cosa, questa Corte non è stata messa in grado di poter apprezzare la veridicità della cloglianza svolta (cfr., tra le molte, Cass. nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013); che, per tutto quanto esposto, il ricorso va respinto;che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; che, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo quanto specificato in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrentt:, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 4 marzo 2020 Il Presidente Dott. Um