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Ordinanza — n. 23153/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal regarding public sector employee's professional area C classification and pay differences.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23153/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that awarded Alvaro Pisaneschi additional pay for performing Area C duties. The lower court found the employee proved his professional competence in all phases of the production process, deeming the lack of signature on the final act irrelevant to his actual work. The Court of Cassation upheld this decision, ruling that the INPS failed to demonstrate a logical flaw in the lower court's interpretation of the collective agreement regarding professional responsibilities versus administrative signatures.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; The Court of Cassation holds that a lower court's finding of fact is not vitiated by lack of motivation if the reasoning logically connects the proven professional competence to the statutory requirements of the collective agreement, even when administrative formalities like signing the final act are absent.

Parole chiave

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public sector employment collective agreement interpretation professional area classification burden of proof allocation remuneration differences award administrative formalities cassation dismissal branca d'attività con diritto all'indennità

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 5873-2015 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ELISABETTA LANZETTA, SEBASTIANO CARUSO, CHERUBINA CIRIELLO; - ricorrente - 613 contro PISANESCHI ALVARO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MERGHERITA 42, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ERMINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO DE PAOLIS; - controricorrente - avverso la sentenza n. 90/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/02/2014 R.G.N. 5955/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2021 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 26 febbraio 2014, la Corte d'Appello di Roma conferma la decisione resa dal Tribunale di Rieti e accoglie parzialmente la domanda proposta da Alvaro Pisaneschi nei confronti dell'INPS, condannando l'Istituto al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione allo svolgimento di mansioni riconducibili all'area C, posizione economica Cl per il periodo 1.7.1998/31.12.1999; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, alla luce della declaratoria contrattuale secondo il contenuto professionale qualificante l'area C ( dato dalla competenza del dipendente allo svolgimento di tutte le fasi del processo produttivo nel quale è inserito), provato l'esercizio di compiti riferibili alla predetta area, risultando irrilevante il difetto di competenza circa sottoscrizione dell'atto finale, per non rientrare nella declaratoria contrattuale l'assunzione di responsabilità dell'atto finale del processo; - per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Pisaneschi; - che l'Istituto ricorrente ha poi presentato memoria;

CONSIDERATO che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in una con la violazione e falsa applicazione del CCNL per gli Enti pubblici non economici relativo al quadriennio 19998/2001, imputa alla Corte territoriale l'incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa l"assolvimento da parte del Pisaneschi dell'onere probatorio circa il possesso dei contenuti professionali propri dell'area C e comunque circa lo svolgimento in via prevalente delle mansioni superiori; che il motivo deve ritenersi infondato, atteso che la lettura qui riproposta dall'Istituto ricorrente della declaratoria contrattuale dell'area C come tale da postulare una autonomia nella gestione del processo produttivo del provvedimento finale dell'ambito di competenza funzionale affidato,estesa fino al punto di essere il dipendente sottratto alla verifica del responsabile del processo e di provvedere alla sottoscrizione dell'atto finale con assunzione della relativa responsabilità / correttamente è stata ritenuta dalla Corte territoriale incongrua rispetto alla formulazione letterale delb declaratoria medesima,I,u4 si limita a richiedere al dipendente la competenza allo svolgimento di ogni fase del processo produttivo dell'atto finale, senza onerarlo dell'assunzione della relativa responsabilità, contenuto professionale fatto oggetto dalla Corte territoriale di appositovaccertamento, riguardo al quale L'Istituto ricorrente non solleva alcuna specifica censura; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 9 febbraio 2021 eirfaíop4ri'.i .10~: SUPREMA DI CASSAZIONE Giounqi. IV Sezione Il