Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23152/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding employer's unilateral shift from full-time to part-time work. The court rejects the claim for pay differences based on the original full-time schedule.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23152/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed Francesco Roccaforte's appeal against a lower court ruling that rejected his claim for unpaid salary differences resulting from his employer's unilateral change from full-time to part-time work. Roccaforte argued that the burden of proof should lie with the employer to demonstrate the reduction in hours, while the employer contended that the worker failed to prove he continued working full-time hours. The court upheld the lower court's decision, ruling that the employer bears the burden of proving the reduction and that the evidence presented was sufficient to validate the new part-time arrangement.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2697 cod. civ.; Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; Art. 8 D.Lgs. n. 61/2000: The employer bears the burden of proving a unilateral reduction of working hours from full-time to part-time, and the court's assessment of evidence regarding the actual performance of work is not subject to appellate review.

Parole chiave

Generato dall'IA
unilateral contract modification full time to part time burden of proof allocation salary difference claim labor contract transformation lavoratori a tempo parziale contrazione della settimana fascia flessibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2697 cod. civ.
CONSIDERATO che con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art.
Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
in relazione all'art. 360 n.
Art. 8 D.Lgs. n. 61 del 2000
Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art.
art. 2697 cod. civ
CONSIDERATO che con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.
art. 115 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. III, n. 15107/2013
Cass. n. 1375 del 2018
SU n. 20867 del 20/09/2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 12726-2018 proposto da: ROCCAFORTE FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI N. 1, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FUNARI, rappresentato e difeso dall'avvocato VITO DE STEFANO; - ricorrente - contro BONOMO NICOLÒ SALVATORE; - intimato - avverso la sentenza n. 869/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 25/10/2017 R.G.N. 1087/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2021 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE. RG. 12726/2018 RILEVATO che con sentenza n. 869 del 25 ottobre 2017, la Corte d'appello di Palermo, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda formulata da Francesco Roccaforte nei confronti di Nicolò Salvatore Bonomo, volta ad ottenere la corresponsione delle differenze retributive a lui spettanti per effetto dell'unilaterale trasformazione del rapporto, nel mese di aprile 2009, da parte del datore di lavoro, in part time in luogo del full time del contratto originariamente stipulato in data 1 gennaio 2002; per la cassazione della pronuncia propone ricorso Francesco Roccaforte, affidandolo a due motivi;

Nicolò Salvatore Bonomo è rimasto intimato. CONSIDERATO che con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. per aver la Corte d'appello, uniformandosi alla opzione interpretativa del primo giudice, ritenuto onere del ricorrente fornire la prova di aver svolto sempre le stesse ore di lavoro e non, invece, quelle inferiori risultanti dall'unilaterale trasformazione del rapporto da fui! time a part time; il motivo è infondato; va rilevato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (ex plurimis, Sez.

III„ n. 15107/2013) la doglianza relativa alla violazione del precetto cli cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia Il- attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella disposizione; nel caso di specie, la Corte d'appello ha fatto buon governo delle norme che presiedono al procedimento probatorio; invero, il giudice di secondo grado, accertata l'unilaterale trasformazione dell'originario rapporto full time in rapporto part time, allegata dalla parte ricorrente nella propria originaria domanda, non essendo stato dimostrato alcun accordo per la riduzione dell'orario di lavoro, ha ritenuto la stessa violativa del disposto di cui all'art. 8 D.

Lgs. n. 61 del 2000, a mente del quale nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta è richiesta a fini di prova in quanto attestante l'indispensabile requisito del consenso del lavoratore; questa Corte ha anzi affermato che è onere del datore di lavoro, che alleghi la durata limitata dell'orario, fornire la prova della riduzione della prestazione lavorativa, ma quest'ultima può essere data "per facta concludentia"„ anche se il contratto sia stato stipulato per iscritto (sul punto, Cass. n. 1375 del 2018). nel caso di specie, ha correttamente osservato la Corte che, poichè la modalità oraria configura un elemento qualificante della prestazione oggetto del contratto part time, la variazione, in aumento o in diminuzione, del monte ore pattuito, costituisce una novazione oggettiva dell'intesa negoziale inizialmente concordata che richiede una nuova manifestazione di volontà; ha poi ritenuto, con accertamento in fatto, incensurabile in sede di legittimità, del tutto pacifica, in assenza di qualsivoglia censura, la circostanza dell'unilaterale riduzione dell'orario, con conseguente illegittimità della stessa e conseguente responsabilità risarcitoria del datore di lavoro; ha, tuttavia, evidenziato la Corte come nessuna istanza in tal senso fosse stata avanzata dall'attuale ricorrente, limitatosi a richiedere le differenze retributive per effetto del mantenimento, in fatto, dell'originario orario di lavoro fuii time, nonostante l'intervenuta apparente riduzione dello stesso;nessun elemento probatorio ha, tuttavia, la Corte riscontrato con riguardo allo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno nonostante l'intervenuta trasformazione in rapporto part time; invero, a fronte della accertata riduzione dell'orario di lavoro da full time in part time, si ripete, non oggetto di contestazione fra le parti, nessun prova probatorio la Corte ha ritenuto di poter rinvenire nelle dichiarazioni testimoniali acquisite non avendo alcuna di esse apportato elementi a sostegno del perdurante espletamento di attività lavorativa full time nonostante l'intervenuta trasformazione del rapporto; tale valutazione, in fatto, risulta sottratta al sindacato di legittimità: anche di recente le Sezioni Unite hanno affermato (segnatamente, con riguardo alla violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.) che, perché possa reputarsi non corretto il procedimento probatorio seguito, occorre che il giudicante abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), essendo invece inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020); il secondo motivo, con cui si deduce l'erronea compensazione per metà delle spese di lite è infondato, essendo soltanto inibito al giudice di addossare completamente le spese all'attore che ha ragione, ipotesi senza dubbio non ricorrente nel caso di specie; alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso deve, quindi, essere respinto; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto PQM La Corte respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte costituita, che liquida in euro .. per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 21 gennaio 2020 I! Presidente .i.linzíonano Giudtztgf6t, Ctiovarai RU :171;" (Federico Bale.,..