Court dismisses arbitration clause applicability to employment disputes, allowing director's fee claim against company.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation overturned the lower court's dismissal of Antonio De Luca's claim for director compensation against Base Spedizioni Internazionali S.p.A. The court held that the arbitration clause in the company's bylaws, covering social relations, did not extend to the separate employment contract between the director and the company. Consequently, the dispute regarding director fees was deemed admissible in labor court rather than arbitration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39 dello Statuto sociale del 4.11.04; Art. 409 n. 3 c.p.c.; The arbitration clause in a company's bylaws covering social relations does not extend to disputes arising from a separate employment contract between the administrator and the company.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 13087-2018 proposto da: DE LUCA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VILLA SEVERINI 54, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TINELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA DE LUCA; - ricorrente - contro BASE SPEDIZIONI INTERNAZIONALI S.P.A. in persona 2020 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 2865 domiciliata in ROMA, VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO RIGHI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SARITA DE LUCA, FRANCESCO PAOLETTI, DOMENICO BECHINI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1039/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/10/2017 R.G.N. 875/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2020 dal Consigliere Dott.
FEDERICO BALESTRIERI. RG 13087/18 RILEVATO CHE Il dr.Antonio De Luca, già componente del consiglio di amministrazione della Base Spedizioni Internazionali s.p.a. con varie deleghe, convenne la società davanti al Tribunale di Livorno rivendicando il compenso per l'attività gestoria e quello che gli sarebbe spettato per attività ulteriori, eccedenti i compiti di amministratore, assumendo l'insufficienza degli importi ricevuti in corso di rapporto (circa €.40.000, pagati con buste paga nelle quali il rapporto era qualificato come co.co.co .).
La società resisteva eccependo pregiudizialmente l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro, l'inammissibilità della domanda per la presenza di clausola compromissoria contenuta nello Statuto della società, contestando anche nel merito le domande e svolgendo riconvenzionale per i danni ricevuti. Il Tribunale riteneva la propria competenza, ed accoglieva nel merito parzialmente la domanda, anche ex art.36 Cost., e condannando la società (in esito a c.t.u. contabile elaborata sulla base del c.c.n.l. dirigenti) al pagamento di €.67.962; respingeva la riconvenzionale.
Il De Luca impugnava la sentenza ritenendo che avesse sostanzialmente omesso di pronunciarsi sulla domanda relativa al compenso di amministratore, che non avrebbe dovuto essere liquidato sulla base dell'art. 36 Cost. ma delle delibere assembleari che avevano attribuito un compenso unitario all'intero consiglio di amministratore, composto da tre persone. Rivendicava quindi un terzo del totale riconosciuto al C.d.A. In ogni caso il Tribunale avrebbe erroneamente considerato complessivamente l'attività svolta da De Luca (compiti gestori e operativi), per poi compensarla sulla base di un parametro (retribuzioni previste dal c.c.n.l. dirigenti aziende commerciali) applicabile invece alle sole attività non gestorie e avrebbe per di più, sempre erroneamente, decurtato le somme risultanti dall'applicazione di tali parametri.
Resisteva la società, reiterando le eccezioni pregiudiziali e svolgendo appello incidentale, con cui riproponeva la riconvenzionale respinta in primo grado.RG 13087/18 Con sentenza depositata il 19.10.17, la Corte d'appello di Firenze, in riforma della pronuncia impugnata, dichiarava improponibili le domande attoree per l'esistenza di clausola compromissoria contenuta nello Statuto societario (art.39), e compensava le spese del doppio grado. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il De Luca, affidato a due motivi-,/cui resiste la società con controricorso.
CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 409 n. 3 c.p.c. e 1322 c.c., per avere la Corte fiorentina erroneamente esteso la clausola compromissoria sopra indicata anche al concorrente e ben ammissibile rapporto di lavoro subordinato, con qualifica dirigenziale, in base al quale egli aveva richiesto il pagamento dei relativi compensi. Il motivo è fondato nei sensi che seguono. La sentenza impugnata, infatti, ha dichiarato inammissibile il ricorso per l'esistenza di clausola compromissoria (art. 39 dello Statuto sociale del 4.11.04: "qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione del presente statuto su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra società e soci, amministratori e liquidatori, o soci tra di loro.. .sarà deferita ad un collegio di tre arbitri amichevoli compositori..").
Occorre tuttavia rimarcare che la clausola compromissoria devolutiva della controversia ad un arbitrato irrituale deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella v competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui la clausola si riferisce, con esclusione, quindi, di quelle che nello stesso contratto hanno unicamente un presupposto storico, cfr. Cass. n. 28011\19, n. 3795\19. Nella specie il dedotto rapporto dirigenziale è estraneo al rapporto sociale (tra società e soci, amministratori e liquidatori o soci tra di loro), ma inerisce il diverso e distinto contratto di lavoro subordinato (come dirigente) del De Luca con la società.RG 13087/18 La circostanza, evidenziata dalla Corte di merito (e peraltro pacifica), della teorica compromettibilità ad arbitri anche dei rapporti di lavoro subordinato (a seguito del d.lgs n. 40\06), nulla spiega in ordine alla ritenuta ricomprensione, nel caso di specie, anche di tali tipi di rapporti all'interno della clausola compromissoria sopra riportata.
Né rilevano le considerazioni della Corte di merito in ordine alla natura parasubordinata dei rapporti tra amministratore e società né, in quanto a monte dichiarata inammissibile, la questione dell'effettiva sussistenza o meno del dedotto rapporto di lavoro subordinato dirigenziale.
2. Deve dunque accogliersi il primo motivo di ricorso, restando assorbito il secondo (con cui il De Luca denuncia la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., 2697 e 1322 c.c. ex art. 360, co.1, n.4 c.p.c. per avere la sentenza impugnata omesso di pronunciarsi sulle richieste istruttorie formulate in ordine alla sussistenza del dedotto rapporto di lavoro dirigenziale). La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla medesima Corte fiorentina per l'ulteriore esame della controversia, oltre che per la regolazione delle spese di lite. P.Q.M . La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione. Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 15 dicembre 2020 Il Presidente Punzionarto GiudiZtaik, (dr,Paolo Negri della Torre) Giovanqi el~" CORTE SUPREMA DI CASSA