Cassation court dismisses main appeal for missing collective agreement but allows incidental appeal for non-pecuniary damages.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the main appeal by ENI S.P.A. inadmissible because the collective agreement was not produced, violating procedural requirements. While the main appeal failed, the Court accepted the incidental appeal by Patrizio Penati regarding non-pecuniary damages for professional demotion, which the lower court had overlooked. Consequently, the contested judgment was quashed in part and remanded to the Court of Appeal of Bologna for a new decision on the damages and costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365 c.p.c.; Art. 369 c.p.c.: In cassation proceedings, the oner of producing collective agreements is strict; mere reference to the case file is insufficient, and failure to deposit the full text renders the appeal inadmissible. Conversely, a lower court's failure to rule on a specific claim for non-pecuniary damages constitutes an omission of pronouncement warranting the quashing of the judgment in that regard.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 3605-2017 proposto da: ENI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MARCO MARAllA, che lo rappresenta e di.ende; - ricorrente principale - PENATI PATRIZIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI2020 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocatcp 2487 ALESSANDRO BERTUCCINI, WALTER FIDONE; - controricorrente - ricorrente incidentale - contro ENI S.P.A.; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1144/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/11/2016 R.G.N. 88/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2020 dal Consigliere Dott.
FEDERICO BALESTRIERI. RG 3605/17 RILEVATO CHE Con ricorso al Tribunale di Bologna, Patrizio Penati, premesso di essere stato assunto il 2.5.84 dall'AGIP PETROL s.p.a. (poi divenuta ENI s.p.a.) con le mansioni di tecnico lavori inquadrato in categoria 2 del c.c.n.l. di settore, lamentava di essere stato demansionato dal gennaio 2009 con l'assegnazione a mansioni di tecnico manutenzione rete, riconducibile alla categoria 3, e dal febbraio 2013 a mansioni di specialista ordini, riconducibile alla categoria 4, chiedeva la reintegra nelle precedenti mansioni ed il risarcimento del danno professionale subito che quantificava in €.61.925 sino al momento dell'instaurazione del giudizio.
Resisteva l'ENI s.p.a. chiedendo il rigetto del ricorso, che il Tribunale in effetti rigettava compensando le spese di lite. La sentenza veniva gravata dal Penati; resisteva l'ENI s.p.a. Con sentenza depositata il 30.11.16, la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza impugnata ordinava alla società la reintegrazione del Penati nelle mansioni precedentemente svolte, condannandola al risarcimento del danno professionale da questi subito dal febbraio 2013 al 2016, quantificato in €.21.583 oltre accessori di legge, oltre alla metà delle spese del doppio grado.
Riteneva in particolare la Corte provato il demansionamento dal febbraio 2013 e non applicabile ad esso la nuova disciplina di cui all'art. 3 del d.lgs n.81\15. (co.2: In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale; co.5: Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullita', e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa).
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l'ENI s.p.a., affidato ad unico motivo, cui resiste il Penati con controricorso, contenente RG 3605/17 ricorso incidentale affidato a tre motivi, cui resiste l'ENI con controricorso. < CONSIDERATO CHE La società ricorrente denuncia la violazione e\o falsa applicazione delle previsioni del c.c.n.l. Energia e Petrolio, anche in relazione agli artt.1362 e segg. c.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare la disciplina collettiva in tema di mansioni nel suo complesso, senza limitarsi ai profili professionali descrittivi delle attività effettivamente svolte dal Penati, 'che esprimono solo una parte degli elementi che compongono il complessivo processo di valutazione della correttezza dell'inquadramento'.
Il motivo (e l'intero ricorso) è inammissibile. Ed invero, a parte l'errata indicazione della Corte di merito (Roma, anziché Bologna), esso censura una erronea interpretazione del c.c.n.l. che non è neppure prodotto, in contrasto con l'art. 365 c.p.c. e con il consolidato orientamento di legittimità al riguardo, non consentendo così a questa S.C. di poter valutare la fondatezza o meno della censura. In tal senso da ultimo Cass. ord. n.6255\19, secondo cui,nel giudizio di cassazione, l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi - imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall'art. 369, comma 2, n. 4, c. p. c. - può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l'applicazione del canone ermeneutico previsto dall'art. 1363 c. c.; né, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all'intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell'elenco degli atti, ovvero un mero stralcio del documento; cfr altresì Cass. n. 4350\15.
2. Col primo e secondo motivo di ricorso incidentale il Penati denuncia una omessa pronuncia in ordine alla sua domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da demansionamento. I motivi sono fondati, posto che la Corte di merito, pur riconoscendo il danno patrimoniale da demansionamento, non si è pronunciata minimamente sul richiesto danno non patrimoniale (per lesione della RG 3605/17 personalità e di tutela dell'immagine e dignità professionale) richiesto sin dal primo grado, con reiterazione in appello, come analiticamente dedotto dal Penati e giammai contestato.
3. Col terzo motivo del ricorso incidentale il Penati si duole della liquidazione delle spese effettuata dalla Corte felsinea, in tesi inferiore ai minimi tabellari. Il motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso incidentale.
4. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla medesima Corte d'appello in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese, compreso il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed accoglie il primo e secondo motivo del ricorso incidentale, restando assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione. Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 17 novembre 2020 Il Presidente ,L ui:;(117..11rie (dr. Paolo Negri della Torre)t:.? CORE SU