Ordinanza — n. 23138/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla Corte d'appello di Milano, con sentenza del 16.5.2016, rigettava il gravame della s.p.a. Telecom Italia e confermava la decisione del Tribunale della stessa città, che, in accoglimento del ricorso proposto da Ezio di Nardo, aveva accertato il diritto del predetto all'inquadramento nel 4° livello CCNL SIP dal 1.11.1993 ed al livello F CCNL per le Aziende di Telecornunicazione (corrispondente al 6° livello del c.c.n.l. attuale), a far datai dal 1.10.1996, con diritto alle conseguenze normative e retributive nei limiti della prescrizione operante per la fase temporale antecedente al 2.3.2005;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 1946 c.c; Ordinanza — n. 23138/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Telecom Italia e confermava la decisione del Tribunale della stessa città, che, in accoglimento del ricorso proposto da Ezio di Nardo, aveva accertato il diritto del predetto all'inquadramento nel 4° livello CCNL SIP dal 1.11.1993 ed al livello F CCNL per le Aziende di Telecornunicazione (corrispondente al 6° livello del c.c.n.l. attuale), a far datai dal 1.10.1996, con diritto alle conseguenze normative e retributive nei limiti della prescrizione operante per la fase temporale antecedente al 2.3.2005;
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ORDINANZA sul ricorso 26970-2016 proposto da: TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI MARCO MARIA VALERIO RIGI LUPERTI, che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro 2020 DE NARDO EZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, 2210 CORSO VITTORIO EMANUELE 209, presso lo studio dell'avvocato LUCA SILVESTRI, rappresentato e difeso dall'avvocato ERNESTO MARIA CIRILLO; controricorrente - avverso la sentenza n. 516/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/05/2016 R.G.N. 1043/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2020 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO. RG 26970/2016 RILEVATO CHE:
1. la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 16.5.2016, rigettava il gravame della s.p.a. Telecom Italia e confermava la decisione del Tribunale della stessa città, che, in accoglimento del ricorso proposto da Ezio di Nardo, aveva accertato il diritto del predetto all'inquadramento nel 4° livello CCNL SIP dal 1.11.1993 ed al livello F CCNL per le Aziende di Telecornunicazione (corrispondente al 6° livello del c.c.n.l. attuale), a far datai dal 1.10.1996, con diritto alle conseguenze normative e retributive nei limiti della prescrizione operante per la fase temporale antecedente al 2.3.2005;
2. la Corte distrettuale, negata l'insindacabilità giurisdizionale delle tabelle di corrispondenza tra le qualifiche presso l'Amministrazione PP.TT e quelle presso Intel spa - essendone possibile secondo la S.C. la disapplicazione ad opera del giudice che ne ravvisasse in via incidentale la parziale nullità per la non corrispondenza coni criteri imposti dalla legge medesima -, riteneva che bene avesse statuito il giudice di primo grado nell'attribuire alle tabelle valore meramente ricognitivo e nell'accogliere la domanda dell'appellato sul presupposto che la VI categoria dell'ordinamento del personale dell'amministrazione PP.TT. di cui alla I. 797/1981 in base alla relativa declaratoria non fosse congruente, per i suoi contenuti, a quella di cui al VI livello cm! SIP, relativa a lavoratori operanti con piena responsabilità operativa, ma attraverso interventi tecnico manuali.
Riteneva parimenti corretta l'individuazione, compiuta nella sentenza di primo grado, della posizione corrispondente a quella rivestita dal ricorrente nel sistema di inquadramento di provenienza e tale da assicurare la tutela della professionalità acquisita di cui all'art. 4 I. 58/1992, e cioè quella di cui al IV livello del cm! SIP e poi livello F ccnI dipendenti della Aziende di Telecomunicazioni;RG 26970/2016 3. anche sulla questione concernente la prescrizione, la Corte osservava che, se il diritto del lavoratore al riconoscimento di una qualifica superiore soggiaceva a prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 1946 c.c., il decorso dal momento dell'insorgenza non precludeva definitivamente l'accesso al superiore inquadramento allorchè continuasse l'attività potenzialmente idonea a determinarlo, in quanto, permanendo la situazione cui la norma ricollegava il diritto, la prescrizione decorreva autonomamente da ogni giorno successivo a quello nel quale si era per la prima volta concretata tale situazione sino alla cessazione della medesima.
Irrilevante infine riteneva l'attribuzione del V livello al lavoratore da parte della società, trattandosi di evento intervenuto successivamente ai fatti di causa che non determinava il venir meno dell'interesse al corretto inquadramento per il periodo lavorativo pregresso;
4. di tale decisione ha domandato la cassazione la Telecom Italia s.p.a., affidando l'impugnazione a tre motivi, cui ha resistito, con controricorso, il De Nardo; CINSIDERATO CHE: 5. è stato depositato dalle parti verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto dalle stesse in data 11.6.2020 ed i difensori hanno presentato istanza congiunta do estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
6. dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante delta società e dai rispettivi rappresentanti sindacali, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente anche la controversia de qua, dandosi atto dell'intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge;RG 26970/2016 7. tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l'intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo;
8. in tal senso va emessa la corrispondente declaratoria;
9. le spese vanno compensate in ragione dell'avvenuta regolazione delle stesse in tali termini nel suddetto verbale;
10. non sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater del d. P.R. 115/2002, pure applicabile ratione temporis, stante il tenore della decisione;
P.Q.M.
la Corte dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese. Così deciso in Roma, in data 27.10.2020 Il Presidente IL FUNZIONAP.Y I7ar.0 Dott. Federico Balestrieri Maria i1ØJCOO2 II Funzionario 'ziuio DepOlatO in Cani.-_:,--