Cassation court dismisses university appeal, ruling termination of proceedings does not apply to non-linguistic contract disputes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe University of Naples appealed a lower court decision that extinguished the lawsuit against it, arguing procedural errors. The appellant contended that the termination of proceedings should have been avoided, while the respondent maintained the procedural bar was valid. The court rejected the appeal, holding that the statutory provision for extinguishing proceedings only applies when the substantive claim matches the specific interpretation of foreign language reader rights, which was not the case here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26, comma 3 della legge n. 240/2010; Art. 1 del d.l. n. 2/2004: The extinction of proceedings under the 2010 law applies only when the substantive claim precisely coincides with the authentic interpretation of foreign language reader rights; otherwise, the action remains valid.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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uente SENTENZA sul ricorso 19843-2015 proposto da: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'ORIENTALE", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA n.50, presso lo studio dell'avvocato LUIGI NAPOLITANO che la rappresenta e difende unitamente 2021 all'avvocato GHERARDO MARONE; - ricorrente - contro GLEAVE ELISABETH SHARON, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 6, presso lo studio degli avvocati GAETANO LEPORE e CARLO LEPORE, che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 916/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/02/2015 R.G.N. 7262/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2021 dal Consigliere Dott.
ANNALISA DI PAOLANTONIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per accoglimento del ricorso; udito l'Avvocato LUIGI NAPOLITANO; udito l'Avvocato CARLO LEPORE. RG 19843/2015 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'Appello di Napoli, adita dall'Università degli Studi "L'Orientale", in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale proposta da Elizabeth Sharon Gleave, ha dichiarato l'estinzione del giudizio ex art. 26 della legge n. 240/2010 e, pertanto, non ha pronunciato sulla fondatezza o meno dei motivi d'appello, con i quali era stata richiesta la riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva riconosciuto il diritto dell'appellata, ex lettrice di lingua straniera, a svolgere la prestazione lavorativa nel rispetto del monte ore annuo minimo indicato dall'art. 51 del CCNL 21.5.1996 per il personale del comparto Università ed aveva condannato l'Ateneo, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento delle differenze retributive, da calcolare in relazione al parametro indicato dal d.l. n. 2/2004.
2. La Gleave, inizialmente assunta dall'Università con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. n. 382/1980, aveva ottenuto con sentenza del Pretore di Napoli n. 4388/1998, passata in giudicato, l'accertamento della sussistenza fra le parti di un rapporto a tempo indeterminato e l'Università aveva continuato ad utilizzarla nei limiti orari previsti dall'originario contratto, sebbene la stessa avesse messo a disposizione le energie lavorative e rivendicato il diritto a svolgere la prestazione nel rispetto dell'orario minimo previsto dal C.C.N.L. per i collaboratori esperti linguistici.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" sulla base di cinque motivi, ai quali la Gleave ha opposto difese con tempestivo controricorso. Tutte le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod proc. civ. ed hanno illustrato le rispettive posizioni nel corso della discussione orale, richiesta dal difensore della controricorrente. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I cinque motivi di ricorso, formulati ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., denunciano tutti, sotto diversi profili, l'error in procedendo nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale in conseguenza della violazione e dell'errata interpretazione dell'art. 26 della legge n. 240/2010. L'Università rileva che:
a) la norma, riferibile ai soli giudizi instaurati dagli ex lettori divenuti collaboratori linguistici, non poteva essere applicata nella fattispecie in quanto la Gleave non aveva superato la selezione prevista dall'art. 4 della legge n. 236/1995 e non era stata assunta a tempo indeterminato quale collaboratore esperto linguistico, essendo rimasta in servizio in virtù del RG 19843/2015 contratto di lettorato, trasformato dal Pretore di Napoli in rapporto a tempo indeterminato (1° motivo);
b) la Corte d'Appello di Napoli, in altro giudizio fra le stesse parti definito con la sentenza n. 4377/2011, aveva ritenuto che la Gleave non avesse assunto la qualifica di c.e.l. e che il rapporto di lettorato a termine, convertito giudizialmente in rapporto a tempo indeterminato, continuasse ad essere disciplinato dall'originario contratto ( 2° motivo);
c) con la richiamata decisione la Corte napoletana aveva anche rigettato la richiesta di estinzione del giudizio, valorizzando la circostanza dell'omessa instaurazione fra le parti di un rapporto riconducibile a quello di collaborazione linguistica disciplinato dalla legge n. 236/1995 (3° motivo);
d) l'estinzione può operare solo a condizione che il risultato finale sia coerente con la disciplina dettata dal legislatore e che il contrasto esistente fra le parti sia da quest'ultima risolto, evenienza, questa, non riscontrabile nella fattispecie, oltretutto perché si è in presenza di due pronunce contrastanti fra loro di cui l'una, ossia la sentenza della Corte d'Appello n. 4377/2011, ha riconosciuto il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa nei limiti di 125 ore annue, l'altra assunta dal Tribunale di Napoli ( sentenza n. 4994/2009) ha, invece, ritenuto applicabile il monte ore annuo minimo previsto per i c.e.l. dalla contrattazione collettiva (4° motivo);
e) l'estinzione doveva essere riferita all'intero processo e non al solo giudizio d'appello e travolgere anche la sentenza di primo grado (5° motivo).
2. E' infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa della controricorrente. Il requisito di specificità dei motivi, imposto dall'art.. 366 n. 4 cod. proc. civ., non va inteso in senso formale e comporta solo l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocabilmente, riconducibile ad una delle tassative ipotesi di cui all'art. 360 cod. proc. civ. (Cass.
S.U. n. 17931/2013). Nella fattispecie l'Università ricorrente ha fondato tutte le censure sulla violazione dell'art. 26, comma 3, della legge n. 240/2010, denunciata sotto profili diversi, sicché il ricorso, valutato nel suo complesso, è idoneo a circoscrivere la questione controversa ed a sollecitare l'esercizio del potere/dovere di questa Corte di fornire l'esatta interpretazione della norma della quale si denuncia la violazione.
3. Una volta esclusa l'eccepita inammissibilità del ricorso, opera il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui compete al giudice di legittimità la soluzione RG 19843/2015 giuridica delle questioni dedotte in giudizio, sia sostanziali attinenti al rapporto che processuali relative all'azione ed all'eccezione, sicché la Corte può ritenere fondata o infondata la questione prospettata anche per una ragione giuridica diversa da quella specificamente dedotta dalle parti, della quale si è discusso nei gradi di merito, con il solo limite che ciò deve avvenire sulla base dei fatti allegati e senza interferire con il monopolio della parte nell'esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto ( Cass. n. 16832/2020;
Cass. n. 27542/2019; Cass. n. 21420/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata). Ne discende che la questione qui controversa va risolta sulla base dell'orientamento, inaugurato da Cass. n. 10482/2016 e poi ribadito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19164 del 2017, secondo cui l'art. 26, comma 3, della legge n. 240/2010, che prevede l'estinzione dei giudizi pendenti, deve essere letto in relazione alla disciplina delle pretese sostanziali dettata dall'art. 1 del d.l. n. 2/2004, come autenticamente interpretato dallo stesso art. 26, sicché non devono essere dichiarati estinti tutti i processi intentati dagli ex lettori nei confronti delle università, ma solo quelli nei quali rilevi l'assetto dato dal legislatore alla materia, senza che ne derivi una vanificazione dei diritti azionati.
E', cioè, imprescindibile che la pretesa fatta valere in giudizio sia esattamente coincidente con quanto stabilito dalla norma di interpretazione autentica in merito alla quantificazione del trattamento economico spettante agli ex lettori. L'esegesi della disposizione, infatti, deve essere orientata alla salvaguardia del diritto di azione, costituzionalmente garantito, sicché l'estinzione può operare solo «in ragione, del pieno riconoscimento a favore degli ex lettori di madrelingua straniera del bene della vita al quale i medesimi aspirano con la proposizione del contenzioso» ( Corte Cost. n. 38/2012).
Nel caso di specie, al contrario, come già affermato da questa Corte in fattispecie esattamente sovrapponibili a quella oggetto di causa ( Cass. nn. 15019/2018; Cass. n. 3814/2019; Cass. n. 3910/2019; Cass. n. 6341/2019), non si ravvisa detta integrale coincidenza, perché il contrasto fra le parti attiene all'applicabilità del CCNL 21.5.1996 ed all'individuazione del monte ore annuo della prestazione che la Gleave aveva diritto di espletare, ed è quindi relativo a questioni che esulano dalla previsione della legge di interpretazione autentica.
4. Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo. Non possono essere esaminate in questa sede le questioni, prospettate nelle memorie ex art. 378 cod. proc. civ. ed ulteriormente illustrate nel corso della discussione orale, che attengono alla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, sulla quale il giudice d'appello non ha pronunciato.
5. Al giudice del rinvio è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.RG 19843/2015 Non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla legge n. 228/2012, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 27 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Annalisa D