University appeal dismissed; employer may deduct employee contributions only if paid promptly to social security fund.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe University of Salento appealed a lower court ruling that ordered it to pay backdated researcher salaries and correct social security contributions. The University argued the appeal was valid, but the Supreme Court rejected it, holding that an employer can only legally withhold employee contribution amounts if those contributions were paid to the social security fund without delay. Since the University had paid the contributions promptly, the deduction was lawful, and the lower court's decision to order full payment was overturned.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19, Art. 23 della legge n. 218/1952: The employer may legally deduct the employee's contribution share from the employee's salary only if the employer has paid the contribution to the social security fund promptly; if payment is delayed, the deduction is prohibited because the credit extends to the employee's contribution share.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente PU SENTENZA sul ricorso 7679-2015 proposto da: UNIVERSITA' DEL SALENTO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI n. 12; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO; - resistente con mandato - nonchè contro CHIARELLO MARIE GRACIE; - intimata- avverso la sentenza n. 750/2014 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 19/03/2014 R.G.N. 791/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2021 dal Consigliere Dott.
ANNALISA DI PAOLANTONIO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. RG 7679/2015 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d' Appello di Lecce, adita con appello principale dall'Università del Salento e con impugnazione incidentale da Marie Gracie Chiarello, ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale della stessa sede che:
a) aveva dichiarato l'unitarietà del rapporto di lavoro intercorso fra le parti, con decorrenza dal 10 settembre 1993, inizialmente sulla base di contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. n. 382/1980;
b) aveva accertato il diritto della Chiarello a percepire, nei limiti dell'eccepita prescrizione - -iquennale e quindi a decorrere dal 14 luglio 1997, il trattamento economico spettante al ricercatore confermato a tempo definito in relazione all'impegno orario indicato nei contratti individuali di lavoro;
c) aveva condannato l'Università al pagamento delle differenze retributive ed alla regolarizzazione della posizione contributiva.
2. La Corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha premesso che in corso di causa l'Ateneo aveva dato esecuzione alla statuizione di condanna generica e, nel quantificare le somme spettanti alla Chiarelli, aveva detratto dall'importo complessivo la quota parte dei contributi gravante sul lavoratore per complessivi C 13.090,92.
3. Il giudice d'appello ha escluso la legittimità della trattenuta ed ha rilevato che ai sensi dell'art. 23 della legge n. 218/1952 la quota grava sul datore nei casi in cui il pagamento della contribuzione non sia tempestivo.
4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Università del Salento sulla base di un unico motivo al quale non ha opposto difese Marie Gracie Chiarello, rimasta intimata. 'INPS ha solo depositato procura ed il Procuratore Generale ha concluso, ex art. 23 comma 8 ols del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360 n 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 23 della legge n. 218/1952 e, richiamata giurisprudenza di questa Corte, evidenzia che l'obbligo per il datore di versare all'Inps anche la quota che grava sul lavoratore sorge solo in caso di pagamento parziale o di ritardato pagamento, non ravvisabile nella fattispecie perché l'Università aveva regolarizzato la posizione contributiva ottemperando tempestivamente alla sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto al maggior trattamento del ricercatore a tempo definito.
Prima della RG 7679/2015 formazione del titolo giudiziale l'Ateneo aveva eseguito i versamenti «nella misura corrispondente allo status del dipendente in quel determinato periodo di riferimento».
2. Il ricorso è infondato perché la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui, ai sensi degli artt. 19 e 23 della legge n. 218/1952, il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta solo se corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore. Qualora, invece, il pagamento avvenga in ritardo, rispetto ai termini imposti dal rapporto previdenziale, la ritenuta non è consentita, perché in tal caso «il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante» ( cfr.
Cass. n. 18897/2019; Cass. n. 25956/2017; Cass. n. 23426/2016, Cass. n. 18044/2015 e Cass. n. 19790/2011). E' stato precisato al riguardo che, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive, bensì quella in cui il diritto stesso è maturato (Cass. n. 22379/2015). L'inadempimento, infatti, sorge al momento del mancato pagamento degli importi dovuti e l'intervento del giudice che lo accerta, condannando il datore ad effettuare la prestazione non correttamente adempiuta, non è idoneo a differire il termine a partire dal quale l'obbligazione contributiva, connessa a quella retributiva, deve essere adempiuta.
Dai richiamati principi di diritto, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, non si è discostata la Corte territoriale e, pertanto, deve essere rigettato il ricorso, in quanto fondato su argomenti già disattesi dalle pronunce sopra richiamate, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 cod. proc. civ..
3. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione perché Rosetta Vaccaro è rimasta intimata e l'INPS, che ha solo depositato la procura, non ha svolto attività difensiva. Si deve dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, perché l'esenzione prevista in via generale dal richiamato d.P.R. opera per le Amministrazioni dello Stato e non per gli enti pubblici autonomi, seppure autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a RG 7679/2015 titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto Roma, così deciso nella camera di consiglio del 27, , „..17;prile772.7 Il Consigliere estensore Il Presidente Annalisa Di Paolantonio ,, Lucia T ) ' sk cuu).2.3ye.: 70--0"?(Y-1-jo u-co * Autzionarío GiudiTharic (02Giovani ,épi í *CORTE SUPREMA D;