Cassation court dismisses university appeal regarding employer's right to withhold employee contributions when paying late after court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the University of Salento's appeal against a lower court ruling that ordered it to pay backdated salary differences to Luisa Schlochoff. The university argued it had already regularized its contribution position by paying amounts corresponding to the employee's status at the time. The court held that an employer can only legally withhold the employee's share of contributions if they pay the employer's share promptly; since the university paid late, the employee's contribution became part of the total remuneration and could not be withheld.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19, Art. 23 della legge n. 218/1952: L'operatività della ritenuta a carico del lavoratore è subordinata al pagamento tempestivo della quota a carico del datore; in caso di ritardo, il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva del dipendente.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente PU SENTENZA sul ricorso 7663-2015 proposto da: UNIVERSITAI DEL SALENTO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI n. 12; 2021 - ricorrente - 1528 contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO; - resistente con mandato - nonchè contro SCHLOCHOFF LUISA; - intimata - avverso la sentenza n. 751/2014 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 19/03/2014 R.G.N. 792/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2021 dal Consigliere Dott.
ANNALISA DI PAOLANTONIO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. RG 7663/2015 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d' Appello di Lecce, adita con appello principale dall'Università del Salento e con impugnazione incidentale da Luisa Schlochoff, ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale della stessa sede che:
a) aveva dichiarato l'unitarietà del rapporto di lavoro intercorso fra le parti, con decorrenza dal 10 gennaio 1993, inizialmente sulla base di contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. n. 382/1980;
b) aveva accertato il diritto della Schlochoff a percepire, nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale, il trattamento economico spettante al ricercatore confermato a tempo definito in relazione all'impegno orario indicato nei contratti individuali di lavoro;
c) aveva condannato l'Università al pagamento delle differenze retributive ed alla regolarizzazione della posizione contributiva.
2. La Corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha premesso che in corso di causa l'Ateneo aveva dato esecuzione alla statuizione di condanna generica e, nel quantificare le somme spettanti alla Schlochoff, aveva detratto dall'importo complessivo la quota parte dei contributi gravante sul lavoratore per complessivi C 4.499,15.
3. Il giudice d'appello ha escluso la legittimità della trattenuta ed ha rilevato che ai sensi dell'art. 23 della legge n. 218/1952 la quota grava sul datore nei casi in cui il pagamento della contribuzione non sia tempestivo.
4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Università del Salento sulla base di un unico motivo al quale non ha opposto difese la Schlochoff, rimasta intimata. L'INPS ha solo depositato procura ed il Procuratore Generale ha concluso ex art. 23, comma 8 bis del dl. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360 n 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 23 della legge n. 218/1952 e, richiamata giurisprudenza di questa Corte, evidenzia che l'obbligo per il datore di versare all'Inps anche la quota che grava sul lavoratore sorge solo in caso di pagamento parziale o di ritardato pagamento, non ravvisabile nella fattispecie perché l'Università aveva regolarizzato la posizione contributiva ottemperando tempestivamente alla sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto al maggior trattamento del ricercatore a tempo definito.
Prima della formazione del titolo giudiziale l'Ateneo aveva eseguito i versamenti «nella misura corrispondente allo status del dipendente in quel determinato periodo di riferimento». RG 7663/2015 2. Il ricorso è infondato perché la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui, ai sensi degli artt. 19 e 23 della legge n. 218/1952, il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta solo se corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore.
Qualora, invece, il pagamento avvenga in ritardo, rispetto ai termini imposti dal rapporto previdenziale, la ritenuta non è consentita, perché in tal caso «il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante» ( cfr. Cass. n. 18897/2019; Cass. n. 25956/2017; Cass. n. 23426/2016, Cass. n. 18044/2015 e Cass. n. 19790/2011). E' stato precisato al riguardo che, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive, bensì quella in cui il diritto stesso è maturato (Cass. n. 22379/2015).
L'inadempimento, infatti, sorge al momento del mancato pagamento degli importi dovuti e l'intervento del giudice che lo accerta, condannando il datore ad effettuare la prestazione non correttamente adempiuta, non è idoneo a differire il termine a partire dal quale l'obbligazione contributiva, connessa a quella :-etributiva, deve essere adempiuta. Dai richiamati principi di diritto, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, non si è discostata la Corte territoriale e, pertanto, deve essere rigettato il ricorso, in quanto fondato su argomenti già disattesi dalle pronunce sopra richiamate, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 cod. proc. civ..
3. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione perché Rosetta Vaccaro è rimasta intimata e l'INPS, che ha solo depositato la procura, non ha svolto attività difensiva. Si deve dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, perché l'esenzione prevista in via generale dal richiamato d.P.R. opera per le Amministrazioni dello Stato e non per gli enti pubblici autonomi, seppure autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a RG 7663;20 i 5 titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto Roma, così deciso nella camera di consiglio del 27 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Annalisa Di Paol tono -T-- . Lucia Tri 4)-U-1 O tííd, SUPREMA DI cAs