Court rejects public administration's liability for unpaid wages, ruling solidarity applies only to private contractors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Ministry of Justice's appeal against a lower court order to pay Gregorio Palumbo's unpaid wages. While the appellate court had ordered payment based on joint liability under the 2003 decree, the Supreme Court clarified that this provision does not apply to public administrations. Consequently, the Court rejected the Ministry's claim and ordered full compensation of litigation costs between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 29, co. 1 and 2 d. Igs. 276/2003; Art. 9 d.l. n. 76/2013: The joint liability of contractors for workers' remuneration claims does not apply to public administrations, as the legislative exclusion is not an authentic interpretation rule with retroactive effect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 20753-2015 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici ((/ domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12; - ricorrente - contro PALUMBO GREGORIO, FALLIMENTO LICRA S.R.L. ; - intimati - avverso la sentenza n. 567/2014 della CORTE D'APPELLO1292 di REGGIO CALABRIA depositata il 24/02/2015 R.G.N. 1231/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2021 dal Consigliere Dott.
ROBERTO BELLE'. R. G. n. 20753/2015 RITENUTO CHE la Corte d'Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, nel pronunciare sulla causa promossa da Gregorio Palumbo avverso il proprio datore di lavoro Licra s.r.l. (in fallimento) e avverso il Ministero della Giustizia, quale committente delle lavorazioni presso le quali il Palumbo aveva operato, dopo avere ritenuto che il primo giudice avesse invalidamente pronunciato condanna del Ministero ai sensi dell'art. 1676 c.c., perché quella domanda non era stata proposta, in accoglimento dell'appello incidentale condannava sempre il Ministero della Giustizia al pagamento delle retribuzioni inevase, ma ai sensi dell'art. 29 d.
Igs. 276/2003; il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, mentre il Palumbo ed il Fallimento Licra sono rimasti intimati; CONSIDERATO CHE preliminarmente si rileva che il ricorso per cassazione è stato avviato a notificazione in data 21.8.2015 e quindi entro il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il 24.2.2015; le notifiche sono state poi ricevute dai difensori del Palumbo con ritiro presso l'ufficio postale in data 1.9.2015 e dal Fallimento Licra s.r.l. in data 25.8.2015; l'introduzione del ricorso per cassazione è quindi da ritenere tempestiva e rituale; con l'unico motivo di ricorso il Ministero della Giustizia afferma la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 29, co. 1 e 2 d.
Igs. 276/2003, sostenendo che tale norma sulla responsabilità solidale dei committenti rispetto ai crediti retributivi maturati dai lavoratori nel prestare la loro opera nei lavori appaltati, non trovi applicazione nei riguardi delle Pubbliche Amministrazioni; il motivo è fondato, avendo questa Corte reiteratamente affermato, con orientamento qui condiviso e richiamato anche ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c., che «in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, Gomma 2, del richiamato decreto, dovendosi ritenere che l'art. 9 del d.l. n. 76 del 2013, conv. con modif. nella I. n. 99 del 2013, nella parte in cui prevede la inapplicabilità del suddetto articolo 29 ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, non abbia carattere di norma di interpretazione autentica, dotata di efficacia retroattiva, avendo solo esplicitato, senza innovare il quadro normativo previgente, un precetto già desumibile dal testo originario del R.
G. n. 20753/2015 richiamato art. 29 e dalle successive integrazioni» (Cass. 10 ottobre 2016, n. 20327; Cass. 19 aprile 2018, n. 20327; in precedenza, già Cass. 7 luglio 2014, n. 15432); il ricorso deve quindi essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la domanda di pagamento dispiegata nei confronti del Ministero va respinta; è peraltro giustificata la compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio e ciò sia perché ancora al momento della pronuncia della sentenza di appello (14.3.2014) non vi era stato il primo intervento nomofilattico di questa S.C. e la questione aveva carattere di novità, sia perché il lavoratore non ha opposto resistenza in sede di legittimità, rimanendo intimato e così non assumendo un atteggiamento ostativo rispetto al sopravvenuto orientamento interpretativo;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetto l'originaria domanda nei confronti del Ministero. Compensa integralmente fra le parti le spese dell'intero giudizio. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 24.3.2021. ark) Guaina& Il Pre dente Giovanqi Ri If) dott. A a Torrice r SUPREA idASS IV Sezfone INIRRIIL4VCAL DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 A