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Ordinanza — n. 23061/2021 — snciv Generato dall'IA

Court rejects public administration's liability for unpaid wages, ruling solidarity applies only to private contractors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23061/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Ministry of Justice's appeal against a lower court order to pay Gregorio Palumbo's unpaid wages. While the appellate court had ordered payment based on joint liability under the 2003 decree, the Supreme Court clarified that this provision does not apply to public administrations. Consequently, the Court rejected the Ministry's claim and ordered full compensation of litigation costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 29, co. 1 and 2 d. Igs. 276/2003; Art. 9 d.l. n. 76/2013: The joint liability of contractors for workers' remuneration claims does not apply to public administrations, as the legislative exclusion is not an authentic interpretation rule with retroactive effect.

Parole chiave

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public administration liability joint liability contractors unpaid wages claims public procurement contracts legislative exclusion rule risarcimento per errore giudiziario compenso per prestazioni retribuzione non pagata

Disposizioni normative citate

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Art. 29, co. 1 and 2 d. Igs. 276/2003
1676 c.c., perché quella domanda non era stata proposta, in accoglimento dell'appello incidentale condannava sempre il Ministero della Giustizia al pagamento delle retribuzioni inevase, ma ai sensi dell'art. 29 d.
Art. 9 d.l. n. 76/2013
29, Gomma 2, del richiamato decreto, dovendosi ritenere che l'art. 9 del d.l.
L. n. 99/2013
Art. 1, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
29 e dalle successive integrazioni» (Cass. 10 ottobre 2016, n.
Art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c.
art. 1676 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. 10 ottobre 2016, n. 20327
29 e dalle successive integrazioni» (Cass. 10 ottobre 2016, n. 20327; Cass.
Cass. 19 aprile 2018, n. 20327
20327; Cass. 19 aprile 2018, n. 20327; in precedenza, già Cass.
Cass. 7 luglio 2014, n. 15432
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Ordinanza — n. 36906/2022 — snciv
Cassation court dismisses Ministry's appeal, confirming the enforceable decree and eliminating the Ministry's liability for opposition costs.
Ordinanza — n. 7323/2026 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural errors and late filing. The court rejects the appeal because the appellant failed to properly transcribe the lower court's reasoning, did not address specific procedural defects raised by the opposing party, and attempted to raise a new ground of inadmissibility after the statutory deadline had expired. Consequently, the appeal is declared inadmissible under Article 360 of the Code of Civil Procedure. The court emphasizes that while a direct examination of the record is permitted for certain procedural errors, the appellant must first demonstrate the admissibility of the specific ground of complaint. Furthermore, the court notes that the appellant's attempt to challenge the lower court's reliance on evidence introduced late in the appeal phase is unfounded, as the appellate court correctly utilized evidence from the first instance where the opposing party was absent. Finally, the court clarifies that the appellant's claim regarding insufficient motivation is time-barred because the relevant legislative amendment took effect after the lower court's decision was rendered, rendering the new procedural requirement inapplicable to this case. The appeal is therefore dismissed as inadmissible, and no further orders are issued regarding costs since the appellant merely appeared without filing a counter-appeal.
Ordinanza — n. 4820/2026 — snciv
Cassation court overturns appellate ruling on lawyer fees for retrial, ordering increased compensation for investigative phase.
Ordinanza — n. 5415/2022 — snciv
Cassation court dismisses most appeals but allows partial cassation regarding contract duration and continuity in public works disputes.
Ordinanza — n. 38504/2021 — snciv
Cassation court allows appeal against appellate court's improper cost compensation based on non-appearance under Art. 92 c.p.c.

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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 20753-2015 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici ((/ domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12; - ricorrente - contro PALUMBO GREGORIO, FALLIMENTO LICRA S.R.L. ; - intimati - avverso la sentenza n. 567/2014 della CORTE D'APPELLO1292 di REGGIO CALABRIA depositata il 24/02/2015 R.G.N. 1231/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2021 dal Consigliere Dott.

ROBERTO BELLE'. R. G. n. 20753/2015 RITENUTO CHE la Corte d'Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, nel pronunciare sulla causa promossa da Gregorio Palumbo avverso il proprio datore di lavoro Licra s.r.l. (in fallimento) e avverso il Ministero della Giustizia, quale committente delle lavorazioni presso le quali il Palumbo aveva operato, dopo avere ritenuto che il primo giudice avesse invalidamente pronunciato condanna del Ministero ai sensi dell'art. 1676 c.c., perché quella domanda non era stata proposta, in accoglimento dell'appello incidentale condannava sempre il Ministero della Giustizia al pagamento delle retribuzioni inevase, ma ai sensi dell'art. 29 d.

Igs. 276/2003; il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, mentre il Palumbo ed il Fallimento Licra sono rimasti intimati; CONSIDERATO CHE preliminarmente si rileva che il ricorso per cassazione è stato avviato a notificazione in data 21.8.2015 e quindi entro il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il 24.2.2015; le notifiche sono state poi ricevute dai difensori del Palumbo con ritiro presso l'ufficio postale in data 1.9.2015 e dal Fallimento Licra s.r.l. in data 25.8.2015; l'introduzione del ricorso per cassazione è quindi da ritenere tempestiva e rituale; con l'unico motivo di ricorso il Ministero della Giustizia afferma la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 29, co. 1 e 2 d.

Igs. 276/2003, sostenendo che tale norma sulla responsabilità solidale dei committenti rispetto ai crediti retributivi maturati dai lavoratori nel prestare la loro opera nei lavori appaltati, non trovi applicazione nei riguardi delle Pubbliche Amministrazioni; il motivo è fondato, avendo questa Corte reiteratamente affermato, con orientamento qui condiviso e richiamato anche ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c., che «in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, Gomma 2, del richiamato decreto, dovendosi ritenere che l'art. 9 del d.l. n. 76 del 2013, conv. con modif. nella I. n. 99 del 2013, nella parte in cui prevede la inapplicabilità del suddetto articolo 29 ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, non abbia carattere di norma di interpretazione autentica, dotata di efficacia retroattiva, avendo solo esplicitato, senza innovare il quadro normativo previgente, un precetto già desumibile dal testo originario del R.

G. n. 20753/2015 richiamato art. 29 e dalle successive integrazioni» (Cass. 10 ottobre 2016, n. 20327; Cass. 19 aprile 2018, n. 20327; in precedenza, già Cass. 7 luglio 2014, n. 15432); il ricorso deve quindi essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la domanda di pagamento dispiegata nei confronti del Ministero va respinta; è peraltro giustificata la compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio e ciò sia perché ancora al momento della pronuncia della sentenza di appello (14.3.2014) non vi era stato il primo intervento nomofilattico di questa S.C. e la questione aveva carattere di novità, sia perché il lavoratore non ha opposto resistenza in sede di legittimità, rimanendo intimato e così non assumendo un atteggiamento ostativo rispetto al sopravvenuto orientamento interpretativo;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetto l'originaria domanda nei confronti del Ministero. Compensa integralmente fra le parti le spese dell'intero giudizio. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 24.3.2021. ark) Guaina& Il Pre dente Giovanqi Ri If) dott. A a Torrice r SUPREA idASS IV Sezfone INIRRIIL4VCAL DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 A