Supreme Court dismisses appeal due to revocation of lower court judgment, ending the legal dispute between private party and municipality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cessation of the subject matter of the dispute following a subsequent revocation judgment that overturned the appealed decision. The appellant, a private individual, had challenged a lower court ruling regarding his administrative contract with the Municipality of Palermo, arguing violations of public law principles. The Court dismissed the appeal because the revocation judgment rendered the original subject of the cassation proceeding legally non-existent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38 d.p.r. 602/1973; Art. 10 co. 1 lett. d bis Tuir: When a judgment is revoked in a rescissory phase, the subject matter of the appeal becomes non-existent, justifying the dismissal of the cassation appeal and the compensation of litigation costs.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso 14701-2015 proposto da: DRAGOTTO FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 211, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO ANDRIANI, rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO CANGEMI; - ricorrente - contro COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro 2021 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 1291 GERMANICO 213, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA ESPOSITO, rappresen-lato e difeso dagli avvocati ADRIANA MASARACCHIA e ANNA MARIA IMPINNA; - controricorrente - t avverso la sentenza n. 345/2014 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 06/05/2015 R.G.N. 1211/2007; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2021 dal Consigliere Dott.
ROBERTO BELLE'. R. G. n. 14701/2015 RITENUTO CHE la Corte d'Appello di Catania, decidendo in sede di rinvio, ha rigettato la domanda con la quale Antonino Dragotto, alla cui morte era succeduto nel processo il figlio Fabio Dragotto, aveva chiesto l'accertamento dello svolgimento ininterrotto da parte sua delle prestazioni d'opera intellettuale consistenti nell'amministrazione degli alloggi di proprietà del Comune di Palermo ceduti in locazione e ciò anche nei periodi in cui l'Assessore del settore aveva sospeso gli incarichi; la Corte d'Appello, dando applicazione al principio formulato in sede rescindente secondo cui la nullità del contratto, pur non dedotta, poteva essere rilevata d'ufficio, riteneva che il contratto inter partes fosse invalido, in quanto mancante di termine di durata certo ed al contempo caratterizzato da oneri continuativi per l'ente, in contrasto con l'art. 12 R.D. 2240/1923 e con una regola poi assunta a principio generale in forza dell'art. 6 L. 537/1993, che sanciva la nullità dei taciti rinnovi contrattuali dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, norme cui dovevano aggiungersi gli artt. 6 e 7 della L.
Regione Sicilia 14/1958, di divieto rispetto alle nuove assunzioni di personale "comunque denominato" e l'art. 189 D.P.R.S. 6/1955, secondo cui espressamente le delibere avrebbero dovuto indicare l'ammontare delle spese previste per far ad esse stesse fronte; la Corte riteneva altresì che meritasse conseguente accoglimento la domanda di restituzione avanzata dal Comune rispetto alle somme pagate in base alla sentenza riformata, che riteneva dovesse avvenire al lordo delle ritenute d'acconto versate all'erario; il Dragotto ha proposto ricorso per cassazione con un primo motivo rubricato come inerente alla violazione e falsa applicazione di legge, riferite in particolare all'art. 12 r.d. 2240/1923, all'art. 6 L. 537/1993, agli artt. 6 e 7 Legge Regione Sicilia 14/1963, all'art. 189 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 6/1955, agli artt. 284 e 288 R.D. 383/1934, agli artt. 1339 e 1419 c.c., all'art. 13 Legge Regione Sicilia 44/1991 ed infine agli artt. 4 e 5 L. 66/1955; un secondo motivo è stato invece destinato alla denuncia di violazione e falsa applicazione di legge (art. 38 d.p.r. 602/1973 - art. 10 co. 1 lett. d bis Tuir) lamentandosi che le restituzioni di quanto percepito dal lavoratore fossero state disposte al lordo e non al netto delle ritenute applicate al momento del pagamento;R.
G. n. 14701/2015 dopo la fissazione dell'udienza per la trattazione camerale della controversia, il ricorrente depositava istanza per far dichiarare l'avvenuta cessazione della materia del contendere, per essere medio ternpore intervenuta sentenza di revocazione della sentenza qui impugnata, in quanto contrastante con precedente giudicato che aveva implicitamente riconosciuto la validità degli incarichi; la revocazione in fase rescissoria aveva infine portato al rigetto dell'appello avverso la pronuncia del Tribunale di Palermo che aveva illo tempore condannato il Comune al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di lire 64.691.200 oltre accessori; il Comune di Palermo a propria volta ha depositato nota con cui ha manifestato di non opporsi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la compensazione delle spese;
CONSIDERATO CHE la sentenza di revocazione della sentenza qui impugnata è passata in giudicato, come da attestazione in calce ad essa; il Comune ha dichiarato a propria volta di non opporsi alla richiesta avversaria di pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, che va in effetti accolta, in quanto la revocazione della sentenza qui impugnata fa venire meno l'oggetto stesso del giudizio di legittimità; la definizione in tal senso del giudizio di cassazione, senza che nessuna delle parti abbia espressamente avanzato ragioni di rimborso in esito all'evolversi della vicenda, giustifica di per sé la compensazione delle spese;
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 24..3.2021. ,..";•••• . • uzionano Giudineric Il Presi ante Giovani R LO suppmk