Court dismisses appeal against labor inspectorate fines for irregular employment of workers acting as sub-agents.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Francesco Landi's appeal against a Florence Court of Appeal decision upholding labor fines. The lower court correctly applied a maximum penalty to workers who performed as subordinates before signing simulated sub-agency contracts, despite the employer's argument that the law only covered formally registered employees. The court ruled that the statutory language at the time of the facts legitimately covered these irregular workers, validating the inspectorate's sanctions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 d.l. n. 12/2002; Art. 3 comma 3 d.l. n. 12/2002: The maximum penalty for irregular employment applies to workers performing subordinate functions prior to the formalization of sub-agency contracts, regardless of their subsequent contractual classification.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso 5398-2018 proposto da: LANDI FRANCESCO, in proprio e quale legale rappresentante della FINITAL S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ANTONINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO BORRI; - ricorrente - 2021 contro 375 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 969/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/10/2017 R.G.N. 740/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2021 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. RILEVATO che, con sentenza del 5 ottobre 2017, la Corte d'Appello di Firenze chiamata a pronunziarsi in sede di gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Livorno sull'opposizione proposta da Francesco Landi , in proprio e quale legale rappresentante della Finita! S.p.A. nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dell'Ispettorato territoriale del Lavoro di Livorno, avverso le due ordinanze-ingiunzioni emesse a seguito di accertamento ispettivo all'esito del quale era stata rilevata l'irregolare posizione lavorativa di due lavoratrici che contrattualizzate quali subagenti e in epoca successiva al loro impiego operavano piuttosto come dipendenti della Società, in parziale riforma della predetta decisione sanciva la debenza della sola "maxi sanzione" di cui all'art. 2 del d.l. n. 12/2002 applicata dalla DTL con esclusivo riferimento al periodo di ritenuta prestazione lavorativa anteriore alla sottoscrizione dei contratti di subagenzia annullando per il resto, non diversamente dal primo giudice, le ordinanze-ingiunzioni opposte; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto correttamente applicata ratione temporis la disposizione di cui all'art. 2, d.l. n. 12/2002, relativa all'obbligo di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, in quanto testualmente formulata in termini tali (la disposizione utilizza a definizione dell'ambito di applicazione della stessa la dicitura generica di "lavoratori" solo successivamente sostituita, nel testo dell'art. 4, I. n. 183/2010, da quella più specifica di "lavoratori subordinati") da legittimarne nella specie l'irrogazione; per la cassazione di tale decisione ricorre il Landi, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il solo Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; che il ricorrente ha poi presentato memoria;
CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 , comma 3, d.l. n. 12/2002 convertito nella I. n. 73/2002, come modificato dall'art. 36 bis del d.l. n. 223/2006 convertito nella I. n. 248/2006, lamenta la non conformità a diritto dell'interpretazione accolta dalla Corte territoriale assumendo che la stessa al di là della sua formulazione letterale dovesse essere letta nel senso della sua riferibilità ai soli lavoratori subordinati non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e non a quelli altrimenti contrattualizzati se pur irregolarmente per cui non era prevista alcuna inserzione nelle scritture aziendali; che il motivo deve ritenersi infondato avendo la Corte territoriale correttamente ritenuto applicabile la maxi sanzione nei termini in cui era all'epoca dei fatti prevista dall'art 2, d.l. n. 12/2002 relativamente al periodo di impiego delle lavoratrici antecedente alla stipula dei contratti di subagenzia, considerati simulati, periodo in cui era stato accertato che le stesse operavano in regime di subordinazione così da potersi qualificare come lavoratrici in nero; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 28 gennaio 2021. Il Presidente *CORTE SU