Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23053/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding five-year prescription interruption in administrative tax collection proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23053/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected the appeal filed by Domenico Palmitesta against the Teritorial Labor Office of Matera. Palmitesta argued that the five-year prescription period for the tax debt had not expired because the administrative authority had initiated a prior opposition proceeding against an injunction order. The court held that this prior proceeding constituted a substantive claim by the administration, thereby interrupting the prescription period under civil code provisions. Consequently, the court ruled that the administrative authority's position was valid and the opposition inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2943 c.c.; Art. 2934 c.c.; Art. 2935 c.c.: A judicial proceeding initiated by an administrative authority against a citizen regarding a tax debt constitutes a substantive claim that interrupts the five-year prescription period.

Parole chiave

Generato dall'IA
prescription interruption administrative tax collection judicial opposition proceeding five-year limitation period civil code provisions tempestività dell'inoltro durata eccessiva del procedimento osservanza dei termini

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2943 c.c.
689/1981 per trovare la cartella esattoriale opposta presupposto in ordinanze ingiuntivei a loro volta fatte oggetto di giudizi di opposizione definiti con sentenze di rigetto della proposta opposizione passate in giudicato e come tali soggette alla prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Art. 2934 c.c.
Art. 2935 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 617 c.p.c.
nella specie non decorsai e l'opposizione inammissibile per coprire il giudicato il dedotto ed il deducibile ed in ogni caso riferita a vizi formali della cartella esattoriale da farsi valere con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
art. 2943 c.c
689/1981 per trovare la cartella esattoriale opposta presupposto in ordinanze ingiuntivei a loro volta fatte oggetto di giudizi di opposizione definiti con sentenze di rigetto della proposta opposizione passate in giudicato e come tali soggette alla prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2943 c.c.
art. 617 c.p
nella specie non decorsai e l'opposizione inammissibile per coprire il giudicato il dedotto ed il deducibile ed in ogni caso riferita a vizi formali della cartella esattoriale da farsi valere con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
artt. 2943 c.c
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 18329-2015 proposto da: PALM1TESTA DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell'avvocato ENNIO MAllOCCO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO PANCALLO; - ricorrente - contro DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI MATERA, in 2021 persona del legale rappresentante pro tempore, 373 rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 217/2014 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 17/06/2014 R.G.N. 325/2031; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2021 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO che, con sentenza del 17 giugno 2014, la Corte d'Appello di Potenza, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Matera, dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da Domenico Palmitesta nei confronti della Direzione territoriale del lavoro di Matera avverso la cartella esattoriale con la quale l'agente della riscossione aveva intimato il pagamento della somma recata dall'ordinanza-ingiunzione a suo tempo emessa dalla Direzione provinciale del lavoro; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, non essere operante nella specie la prescrizione quinquennale del credito azionato ex art. 28 I. n. 689/1981 per trovare la cartella esattoriale opposta presupposto in ordinanze ingiuntivei a loro volta fatte oggetto di giudizi di opposizione definiti con sentenze di rigetto della proposta opposizione passate in giudicato e come tali soggette alla prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2943 c.c. nella specie non decorsai e l'opposizione inammissibile per coprire il giudicato il dedotto ed il deducibile ed in ogni caso riferita a vizi formali della cartella esattoriale da farsi valere con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. da attivarsi nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella; per la cassazione di tale decisione ricorre il Palmitesta, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Direzione territoriale del lavoro di Matera;

CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., lamenta la non conformità a diritto dell'orientamento accolto dalla Corte territoriale per cui la costituzione dell'allora Direzione provinciale del lavoro di Materat5Es-:1 nell'originario giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione abbia efficacia interruttiva del decorso della prescrizione; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2935 c.c., il ricorrente ribadisce, sotto il diverso profilo dell'inerzia del titolare del diritto, l'impossibilità di ricollegare al giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione l'efficacia interruttiva della prescrizione; che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c. è prospettata con riferimento alla carenza di prova per difetto di produzione della relativa documentazione dell'intervenuta interruzione del termine di prescrizione; che i primi due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati in relazione all'orientamento accolto da questa Corte circa il configurarsi del giudizio di opposizione alla pretesa dell'autorità amministrativa come giudizio implicante la domanda dell'amministrazione interessata, che riveste il ruolo sostanziale di parte attrice del giudizio, di condanna dell'opponente al pagamento delle somme richieste in via amministrativa, integrante l'esercizio del diritto ai sensi dell'art. 2934 e 2935 c.c. ed avente, pertanto, efficacia interruttiva della prescrizione ex artt. 2943 c.c.; che parimenti infondato deve ritenersi il terzo motivo non risultando nella censura qui sollevata dal ricorrente/ fatto oggetto di specifica impugnazione il rilievo della Corte territoriale che dava per puntualmente prodotte dalla Direzione territoriale del lavoro di Matera le copie di ciascuna delle sentenze di rigetto delle originarie opposizioni alle ordinanze ingiuntive; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'a